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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4491/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/09/2024 proposto da (difeso dall' avv. Emma Chindemi) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Gennaro Caputo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa dall'avv . ) CP_2 Parte_2
nonché contro Controparte_3 CP_2 viste le note di trattazione scritta delle parti così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese . CP_4
Rigetta la domanda verso le altre parti ..
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 1850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione impugnata in via principale;
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 09420249004931828000, emessa dall'
[...]
, notificata il 02.08.2024, i relativi atti presupposti ed i titoli Controparte_5 esecutivi per violazione della sequenza procedimentale;
accertare e dichiarare quindi 1 l'insussistenza del diritto dell' di procedere, sulla base Controparte_5 della medesima intimazione, all'esecuzione esattoriale per la riscossione dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle sanzioni amministrative di cui alle premesse, per l'importo oggetto degli avvisi gravati ( € 857,74; € 413,40);
2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione di ogni altro atto di accertamento, liquidazione o riscossione precedente o successivo si suddetti avvisi di addebito e cartelle di pagamento e riferito alle medesime vicende contributive e sanzionatorie, idoneo a interrompere i termini di prescrizione o preclusivo della presente azione;
accertare e dichiarare dunque l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese di cui all'avviso di addebito n. 394201600048902240000 asseritamente notificato il 11.01.2017, di €
856,74, nonché, quelle relative l'avviso di addebito n. 394201700029076830000 asseritamente notificato il 22.11.2017, di € 413,40; quindi accertare e dichiarare l'inesistenza, l'estinzione e/o l'inesigibilità del relativo credito vantato dalle resistenti e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, quantomeno parzialmente, l'avviso di intimazione anche per intervenuta prescrizione;
accertare e dichiarare per gli stessi motivi la nullità
e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, l'avviso di addebito n. 394201600048902240000 asseritamente notificato il 11.01.2017, di € 856,74, nonché, l'avviso di addebito n.
394201700029076830000 asseritamente notificato il 22.11.2017, di € 413,40 e, per l'effetto, dichiarare non più dovuti dal ricorrente gli importi ivi richiesti;
2) in subordine, ove provata la rituale notificazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione di atti interruttivi successivi agli avvisi de quibus;
accertare e dichiarare dunque la prescrizione sopravvenuta delle somme pretese negli stessi atti presupposti all'avviso di intimazione;
quindi accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'estinzione e/o l'inesigibilità del relativo credito vantato dalle resistenti e l'insussistenza del diritto dell' di procedere all'esecuzione e alla riscossione dei contributi Controparte_5 previdenziali con gli stessi atti richiesti;
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, l'intimazione di pagamento impugnata anche per prescrizione sopravvenuta, accertare e dichiarare per le stesse ragioni la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare dei riferiti avvisi di addebito (specificati nelle premesse) e, per l'effetto, dichiarare non dovuti dalla ricorrente gli importi ivi richiesti.
3) Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di
2 controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 02.08.2024 veniva notificato l'avviso di intimazione (ex art. 50 comma 2, del D.P.R. n.
602/73) n. 09420249004931828000, emesso dall' , riferito, tra Controparte_5
l'altro e per quanto rientra nella cognizione e nella competenza, anche territoriale, dell'On.le
Tribunale adito, a cartelle di pagamento e avvisi di addebito, due delle quali recante una pretesa a titolo di contributi previdenziali (e somme aggiuntive) ed altri crediti che non rientrano nella giurisdizione di questo Tribunale così specificata:
1) euro 856,74, comprensivi di interessi di mora, spese e compensi di riscossione, avviso di addebito n. 394201600048902240000 (ente creditore l' – Sede di Reggio Calabria), riferita CP_2 come notificata il 11.01.2017 ed emessa per il recupero e la riscossione di somme presuntivamente dovute a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale eccedente il minimale (e somme aggiuntive) per l'anno 2009;
2) euro 413,40 comprensivi di interessi di mora, spese e compensi di riscossione, avviso di addebito n. 394201700029076830000 (ente creditore l' – Sede di Reggio Calabria), riferita CP_2 come notificata il 22.11.2017 ed emessa per il recupero e la riscossione di somme presuntivamente dovute a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale eccedente il minimale (e somme aggiuntive) per l'anno 2011;
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_2
Gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento erano:
1. 39420160004890224000 – periodi 1-2/2009 (ctb. a percentuale, da comunicazione di debito del 20.05.2015) – avviso notificato il 11.01.2017 – credito non ceduto
2. 39420170002907683000 – periodo 3/2011 (ctb. a percentuale, da comunicazione di debito del 21.11.2016) – avviso notificato il 22.11.2017 – credito non ceduto.
Si costituiva altresì e contestava la domanda . CP_1
La non si costituiva ma parte ricorrente neppure prova la notifica . CP_4
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
POSIZIONE CP_4
Va rilevato che parte ricorrente nulla prova della notifica alla né chiede termine ulteriore , CP_4 per cui la omessa notifica rende improcedibile la domanda verso la né sussiste CP_4
3 CP_ litisconsorzio necessario non essendo i crediti ceduti come afferma lo stesso che pure ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_4
Omessa notifica avvisi di addebito
Il vizio della omessa notifica è sollevato tardivamente ex art 617 cpc perché oltre i 20 giorni . CP_ legittimato passivo è l che è responsabile della notifica . CP_ In ogni caso il motivo è infondato perché l' ha prodotto prova delle notifiche con gli avvisi di ricevimento che attestano consegna il 11.1.2017 e il 22.11.2017.
Le contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche e non possono essere accolte .
PRESCRIZIONE CP_
Legittimato passivo è solo l' ( Cass SU 7514/2022 ).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Vanno poi aggiunti i periodi di sospensione dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
4 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto alla notifica degli avvisi di addebito è comprovata come avvenuta nell'anno 2017
Gli altri atti interruttivi sono una comunicazione di debito consegnata nel 2018 ( per entrambi gli avvisi di addebito) , poi l' AVI 094 2019 90021126 07/000 notificata il 30.3.2019 e l'avi qui opposta notificata il 2.8.2024.
Le contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche ai detti atti interruttivi e non meritano accoglimento
La pretesa contributiva oggetto del ricorso non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 25.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4491/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/09/2024 proposto da (difeso dall' avv. Emma Chindemi) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Gennaro Caputo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa dall'avv . ) CP_2 Parte_2
nonché contro Controparte_3 CP_2 viste le note di trattazione scritta delle parti così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese . CP_4
Rigetta la domanda verso le altre parti ..
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 1850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 850,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione impugnata in via principale;
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 09420249004931828000, emessa dall'
[...]
, notificata il 02.08.2024, i relativi atti presupposti ed i titoli Controparte_5 esecutivi per violazione della sequenza procedimentale;
accertare e dichiarare quindi 1 l'insussistenza del diritto dell' di procedere, sulla base Controparte_5 della medesima intimazione, all'esecuzione esattoriale per la riscossione dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle sanzioni amministrative di cui alle premesse, per l'importo oggetto degli avvisi gravati ( € 857,74; € 413,40);
2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione di ogni altro atto di accertamento, liquidazione o riscossione precedente o successivo si suddetti avvisi di addebito e cartelle di pagamento e riferito alle medesime vicende contributive e sanzionatorie, idoneo a interrompere i termini di prescrizione o preclusivo della presente azione;
accertare e dichiarare dunque l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese di cui all'avviso di addebito n. 394201600048902240000 asseritamente notificato il 11.01.2017, di €
856,74, nonché, quelle relative l'avviso di addebito n. 394201700029076830000 asseritamente notificato il 22.11.2017, di € 413,40; quindi accertare e dichiarare l'inesistenza, l'estinzione e/o l'inesigibilità del relativo credito vantato dalle resistenti e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, quantomeno parzialmente, l'avviso di intimazione anche per intervenuta prescrizione;
accertare e dichiarare per gli stessi motivi la nullità
e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, l'avviso di addebito n. 394201600048902240000 asseritamente notificato il 11.01.2017, di € 856,74, nonché, l'avviso di addebito n.
394201700029076830000 asseritamente notificato il 22.11.2017, di € 413,40 e, per l'effetto, dichiarare non più dovuti dal ricorrente gli importi ivi richiesti;
2) in subordine, ove provata la rituale notificazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irritualità della notificazione di atti interruttivi successivi agli avvisi de quibus;
accertare e dichiarare dunque la prescrizione sopravvenuta delle somme pretese negli stessi atti presupposti all'avviso di intimazione;
quindi accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'estinzione e/o l'inesigibilità del relativo credito vantato dalle resistenti e l'insussistenza del diritto dell' di procedere all'esecuzione e alla riscossione dei contributi Controparte_5 previdenziali con gli stessi atti richiesti;
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare, l'intimazione di pagamento impugnata anche per prescrizione sopravvenuta, accertare e dichiarare per le stesse ragioni la nullità e l'inefficacia e/o annullare e/o revocare dei riferiti avvisi di addebito (specificati nelle premesse) e, per l'effetto, dichiarare non dovuti dalla ricorrente gli importi ivi richiesti.
3) Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di
2 controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 02.08.2024 veniva notificato l'avviso di intimazione (ex art. 50 comma 2, del D.P.R. n.
602/73) n. 09420249004931828000, emesso dall' , riferito, tra Controparte_5
l'altro e per quanto rientra nella cognizione e nella competenza, anche territoriale, dell'On.le
Tribunale adito, a cartelle di pagamento e avvisi di addebito, due delle quali recante una pretesa a titolo di contributi previdenziali (e somme aggiuntive) ed altri crediti che non rientrano nella giurisdizione di questo Tribunale così specificata:
1) euro 856,74, comprensivi di interessi di mora, spese e compensi di riscossione, avviso di addebito n. 394201600048902240000 (ente creditore l' – Sede di Reggio Calabria), riferita CP_2 come notificata il 11.01.2017 ed emessa per il recupero e la riscossione di somme presuntivamente dovute a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale eccedente il minimale (e somme aggiuntive) per l'anno 2009;
2) euro 413,40 comprensivi di interessi di mora, spese e compensi di riscossione, avviso di addebito n. 394201700029076830000 (ente creditore l' – Sede di Reggio Calabria), riferita CP_2 come notificata il 22.11.2017 ed emessa per il recupero e la riscossione di somme presuntivamente dovute a titolo di contributi previdenziali IVS fissi/percentuale eccedente il minimale (e somme aggiuntive) per l'anno 2011;
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_2
Gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento erano:
1. 39420160004890224000 – periodi 1-2/2009 (ctb. a percentuale, da comunicazione di debito del 20.05.2015) – avviso notificato il 11.01.2017 – credito non ceduto
2. 39420170002907683000 – periodo 3/2011 (ctb. a percentuale, da comunicazione di debito del 21.11.2016) – avviso notificato il 22.11.2017 – credito non ceduto.
Si costituiva altresì e contestava la domanda . CP_1
La non si costituiva ma parte ricorrente neppure prova la notifica . CP_4
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
POSIZIONE CP_4
Va rilevato che parte ricorrente nulla prova della notifica alla né chiede termine ulteriore , CP_4 per cui la omessa notifica rende improcedibile la domanda verso la né sussiste CP_4
3 CP_ litisconsorzio necessario non essendo i crediti ceduti come afferma lo stesso che pure ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_4
Omessa notifica avvisi di addebito
Il vizio della omessa notifica è sollevato tardivamente ex art 617 cpc perché oltre i 20 giorni . CP_ legittimato passivo è l che è responsabile della notifica . CP_ In ogni caso il motivo è infondato perché l' ha prodotto prova delle notifiche con gli avvisi di ricevimento che attestano consegna il 11.1.2017 e il 22.11.2017.
Le contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche e non possono essere accolte .
PRESCRIZIONE CP_
Legittimato passivo è solo l' ( Cass SU 7514/2022 ).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Vanno poi aggiunti i periodi di sospensione dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
4 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto alla notifica degli avvisi di addebito è comprovata come avvenuta nell'anno 2017
Gli altri atti interruttivi sono una comunicazione di debito consegnata nel 2018 ( per entrambi gli avvisi di addebito) , poi l' AVI 094 2019 90021126 07/000 notificata il 30.3.2019 e l'avi qui opposta notificata il 2.8.2024.
Le contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche ai detti atti interruttivi e non meritano accoglimento
La pretesa contributiva oggetto del ricorso non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 25.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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