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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3061/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3061/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO AMANDA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSI CLAUDIO parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Ciò premesso, i Signori e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati e domiciliati Chiedono che il Tribunale, ai sensi degli artt. 473bis.51 c.p.c., a mezzo trattazione scritta dell'udienza, come da dichiarazione in calce al presente atto, voglia pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 lett. b n. 2 L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.08.1998 in San Nazzaro Sesia fra i ricorrenti e trascritto nei registri dello stato civile, atti di matrimonio del Comune di San Nazzaro Sesia dell'anno 1998, Parte II, Serie B, n. 5, sussistendone i presupposti di legge, alle seguenti Condizioni 1)- I coniugi dichiarano l'autosufficienza economica dei figli, che rimarranno a vivere con la madre e con facoltà di vedere il padre ogni volta che lo vorranno, accordandosi direttamente col medesimo, vista la maggiore età degli stessi;
2)- I coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni questione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione. 3)- Disporre la perdita del cognome in capo alla Signora Pt_1 Parte_2
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, le parti hanno proposto ricorso congiunto per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile in San Nazzaro Sesia in data 1/8/1998 e che dalla loro unione sono nati e , oggi maggiorenni economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con sentenza del 5/7/2018, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi.
Quindi, considerato che la convivenza non era ripresa, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere il divorzio, rinunciando alla fissazione dell'udienza e chiedendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
***
Con ordinanza del 4/12/2025, depositata in data 8/12/2025, viste le dichiarazioni di parte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 5/7/2018. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti.
L'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 25/5/2002 e trascritto nei registri dello stato civile, atti di matrimonio del Comune di San Nazzaro Sesia dell'anno 1998, Parte II, Serie B, n. 5;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto di tutti gli accordi intercorrenti tra le parti e della dichiarazione di autosufficienza dei coniugi;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3061/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO AMANDA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSI CLAUDIO parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Ciò premesso, i Signori e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati e domiciliati Chiedono che il Tribunale, ai sensi degli artt. 473bis.51 c.p.c., a mezzo trattazione scritta dell'udienza, come da dichiarazione in calce al presente atto, voglia pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 lett. b n. 2 L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.08.1998 in San Nazzaro Sesia fra i ricorrenti e trascritto nei registri dello stato civile, atti di matrimonio del Comune di San Nazzaro Sesia dell'anno 1998, Parte II, Serie B, n. 5, sussistendone i presupposti di legge, alle seguenti Condizioni 1)- I coniugi dichiarano l'autosufficienza economica dei figli, che rimarranno a vivere con la madre e con facoltà di vedere il padre ogni volta che lo vorranno, accordandosi direttamente col medesimo, vista la maggiore età degli stessi;
2)- I coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni questione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione. 3)- Disporre la perdita del cognome in capo alla Signora Pt_1 Parte_2
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, le parti hanno proposto ricorso congiunto per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile in San Nazzaro Sesia in data 1/8/1998 e che dalla loro unione sono nati e , oggi maggiorenni economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con sentenza del 5/7/2018, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi.
Quindi, considerato che la convivenza non era ripresa, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere il divorzio, rinunciando alla fissazione dell'udienza e chiedendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
***
Con ordinanza del 4/12/2025, depositata in data 8/12/2025, viste le dichiarazioni di parte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 5/7/2018. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti.
L'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 25/5/2002 e trascritto nei registri dello stato civile, atti di matrimonio del Comune di San Nazzaro Sesia dell'anno 1998, Parte II, Serie B, n. 5;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto di tutti gli accordi intercorrenti tra le parti e della dichiarazione di autosufficienza dei coniugi;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO