Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa M. Rosaria Elmino, all'udienza del 9 gennaio 2025, viste le conclusioni delle parti e sentita la discussione orale, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13312 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura depositata al C.F._1 fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto N. 200
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente dom.to presso la sede di CP_1
Via A. De Gasperi, 55- Napoli
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 12.7.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente della
[...] dal 15.02.2002 al 31.08.2012 in qualità di operaio verniciatore, Parte_2 con inquadramento nel III Livello C.C.N.L. “Metalmeccanica”; di aver richiesto all'azienda di accantonare il TFR presso il Fondo complementare;
che le somme destinate al fondo erano state Controparte_2 CP_2 regolarmente trattenute dal datore di lavoro dalle buste paga;
che la
[...] era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli- Sezione Parte_2
Fallimentare- con sentenza n. 276/2012; che, nel corso della procedura fallimentare, emergeva che le quote TFR, benché regolarmente trattenute, non erano state versate dal datore di lavoro al Fondo complementare (pur risultando su ogni busta paga “trattenuta TFR ”) presso il quale CP_2 non risultava alcuna posizione aperta suo nome;
di aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della per il recupero Parte_2 del TFR spettante;
che il Giudice delegato del Fallimento aveva stabilito “la carenza di legittimazione passiva del fallimento dovendo essere rivolta la richiesta del TFR all' Fondo Tesoreria, rilevata la natura contributiva CP_1 della trattenuta”.
Tanto premesso, chiedeva la condanna dell' al pagamento nei CP_3 propri confronti della somma di € 5.315,16 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' nel costituirsi, contestava con diverse argomentazioni la fondatezza CP_1 della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione il Giudice, udite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda formulata dal ricorrente in sede amministrativa.
In proposito può farsi riferimento, trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella sottoposta al vaglio del Tribunale, alla condivisibile motivazione adottata dalla Corte di Appello di Napoli- Sezione lavoro che - nella sentenza n. 171/2024 (cfr. in atti) – ha così stabilito: “In ordine all'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale sollevata dall CP_1 per non essere stata trasmessa dall' istante domanda telematica al Fondo di Tesoreria per il pagamento del TFR maturato a partire dal 01.01.2007 la linea difensiva seguita dall' è immeritevole di condivisione. Risulta CP_1 documentato che in data …, la dipendente provvedeva a trasmettere all'indirizzo p.e.c. del di ….domanda di intervento del Fondo di CP_1
Tesoreria con i modelli MV32, MV34, SR163 e l'indicazione delle coordinate bancarie al fine di ottenere il pagamento della quota di TFR ivi accantonata…Oltre a ciò occorre considerare che, come segnalato sullo stesso sito istituzionale dell'Istituto appellante, ai sensi della legge 296/2006, solo il datore di lavoro risulta essere il soggetto legittimato ad inoltrare domanda di intervento al Fondo di Tesoreria (online o con file xml) per il pagamento diretto al lavoratore del TFR di competenza…Nel caso in esame, il fallimento della società rende impossibile l'adempimento diretto da parte del datore di lavoro delle quote di TFR maturate dalla ricorrente a decorrere dal 01.01.2007 e impone, quindi, l'intervento del Fondo di Tesoreria, che è tenuto al pagamento integrale del credito che ha avuto tale destinazione. Non vi è alcuna ragione né fondamento giuridico che giustifichi la deduzione del sull' indispensabilità della domanda CP_1 telematica del lavoratore. Del resto, a riprova della sufficienza della certificazione trasmessa dalla lavoratrice, il procuratore di parte appellata ha versato documentazione comprovante la richiesta di intervento del Fondo di Tesoreria per il pagamento del trattamento di fine rapporto CP_1 accantonato in favore di altri lavoratori (ex dipendenti della…) attraverso procedura analoga a quella adoperata nel caso di specie (ovvero mediante la mera trasmissione telematica dei modelli MV32 ed MV34) e la conseguente liquidazione delle somme richieste sulla base di domanda ritualmente presentata dall' azienda datrice di lavoro”.
Risulta invero dai documenti prodotti che l'istante ha proposto domanda amministrativa con pec in data 28 gennaio 2022 per l'importo non ammesso e posto direttamente a carico del Fondo Tesoreria costituito presso l' CP_1 (cfr. in atti).
Per quanto attiene alla eccezione di decadenza annuale anche tale eccezione deve essere rigettata, in considerazione del fatto che il provvedimento del Tribunale Fallimentare di Napoli di ammissione del credito per TFR è del 02.02.2021, la domanda all' è stata inviata il 28.01.2022 e che il ricorso CP_1 al Comitato provinciale risulta inoltrato in data 19.09.2022; il ricorso giudiziario infine è stato depositato il 12.07.2023, e cioè entro il termine annuale dall'esaurimento della procedura amministrativa.
Con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione, deve premettersi che il dies a quo della relativa decorrenza non deve individuarsi nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, bensì dal momento in cui il lavoratore è posto nelle condizioni di poter avanzare richiesta all' CP_1
Avendo il Giudice Fallimentare provveduto sull'istanza di ammissione al passivo fallimentare della in data 02.02.2021 (cfr. in Parte_2 atti), il termine prescrizionale ha pertanto preso a decorrere a tale data ed ha durata ordinaria decennale, trattandosi di prestazione previdenziale (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 26/05/2015, n. 10824; Cass., sez. 6^ - L, 9 giugno 2014, n. 12971), avendo esso natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, “diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta al e, pertanto, non può CP_1 decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo”.
In ogni caso, a fronte della cessazione del rapporto lavorativo il 31.8.2012, anche tenendo conto di tale decorrenza il termine di prescrizione decennale non risulta decorso, avendo il lavoratore proposto la domanda al Fondo di tesoreria il 28.1.2022. Passando al merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Va premesso che questo giudicante condivide il percorso argomentativo, in ogni passaggio logico e giuridico, che ha già trovato accoglimento in ulteriori precedenti decisioni di questo stesso Ufficio, che qui vengono pertanto richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, considerato che le rispettive questioni affrontate sono pienamente sovrapponibili (cfr. in particolare sent. n. 6876/2024 del 22/10/2024, giud. sent. n. 2924/2024 del Per_1
21/4/2024 giud. ; nonché sentt. 764/2024 e 3144/24 Trib. Per_2
Napoli Nord).
Bisogna in premessa rilevare che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori sono stati chiamati ad esercitare la propria opzione riguardante il mantenimento del TFR maturato a partire da quella data in azienda ovvero se versare lo stesso a forme previdenziali.
Il TFR che i lavoratori decidono di mantenere presso il datore di lavoro, qualora quest'ultimo occupi almeno 50 dipendenti, viene depositato presso il Fondo di tesoreria gestito dall' (" Fondo per l'erogazione ai lavoratori CP_1 dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", c.d. Fondo di Tesoreria: art. 1, commi 755-766, L. 296/2006; D.M. 30 gennaio 2007).
Segnatamente, l'art. 1 commi 755 e seguenti della legge 296/2006 ha previsto l 'istituzione di un "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal l° gennaio 2007. Tali prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.”
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale non vi è stata alcuna iscrizione del lavoratore ricorrente alle forme pensionistiche complementari, come si evince dalla documentazione in atti e non contestato dall'ente resistente;
pertanto, alla fattispecie trova applicazione la normativa innanzi indicata.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “…Mette conto, anzitutto, ricordare che la 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, ne1'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dal1'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato” (Cass. sez. lav. - 22/08/2023, n. 25035).
Sulla scorta del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, è stato poi previsto, al comma 1, che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", e che, al comma 2, "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese".
Infine il successivo comma 4 stabilisce che "l'importo di competenza del Fondo erogato da1 datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso"
Orbene emerge dalla lettura della complessiva normativa innanzi indicata (1. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4) che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
La L. n. 296 del 2006 ha istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni CP_4
"secondo il principio della ripartizione"; né in contrario potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione citata deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Ciò anche per il meccanismo obbligatorio che presiede al versamento mensile in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 ovvero al1'opzione di cui al successivo comma 756 bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare al comma 5 che i datori di lavoro indicati nella 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".
Dall'insieme di tali previsioni viene in evidenza pertanto la ratio normativa, costituita dall'attribuzione al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava dalla previsione della 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 de1 codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756" .
L'istituzione del Fondo di tesoreria, pertanto, intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 oppure a1l'opzione di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità (cfr 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758).
Ciò evidentemente costituisce conferma ulteriore della natura contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, in quanto quella erogata da1 è una CP_4 prestazione previdenziale di natura pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.
Tanto premesso in punto di diritto, il Fondo di tesoreria deve ritenersi l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dai lavoratori successivamente al 1.1.2007, e ciò anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e che, per un altro verso, il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso. Di conseguenza il Fondo è obbligato ad erogare la prestazione anche laddove, come nella fattispecie in esame, l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi ai sensi dell'art. 2116 c.p.c.
Nella specie risulta comprovata dai documenti prodotti la circostanza che la società fallita ex datrice ha omesso il versamento al lavoratore della somma maturata a titolo di TFR a partire dal gennaio 2017, pur avendo effettuato le relative trattenute mensili dalla retribuzione, risultando palesemente tale circostanza dalla copia dei prospetti paga prodotti ed allegati al fascicolo di parte ricorrente (e come acclarato anche dallo stesso provvedimento del Giudice Fall. che ha dichiarato l'esecutorietà dello stato passivo in data 2.2.2021, vd. in prod parte ric.).
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 5.315,16 a titolo di TFR, calcolata dalla stessa parte ricorrente e non contestata nel suo ammontare dall CP_1
Essa va poi maggiorata degli interessi legali nella misura prevista dalla legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna l al pagamento in favore CP_1 di della somma di euro 5.315,16 a titolo di TFR, Parte_1 oltre agli interessi legali nella misura prevista dalla legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1 2.240,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Napoli, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Maria Rosaria Elmino