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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14613/2024 promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio, sito in San Giovanni in Persiceto Via C. Colombo n.9, dell'Avv. MERLO VALENTINA che li rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 03/12/2024 e davano CP_1 CP_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03/04/2017 nasceva e il Per_1
07/03/2019 Dante;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ pagina 1 di 6 Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) prende atto che la sig.ra trasferirà la propria residenza e quella dei due figli in CP_2
Minerbio (BO) presso un'abitazione che prenderà in locazione entro l'estate del 2025;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la casa familiare rimarrà nella disponibilità della madre del sig. , la quale rinnoverà il contratto di comodato d'uso a favore del CP_1
figlio;
3) affida e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso Per_1 Per_2
ciascun genitore e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Minerbio (BO). La residenza dei figli minori potrà essere modificata previo consenso del genitore non collocatario.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito della evoluzione e della crescita dei minori. Ogni genitore, per le questioni di ordinaria amministrazione, potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, nella contestualità dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
4) dispone che il padre permarrà con i figli e secondo i seguenti tempi e modalità, a Per_1 Per_2
settimane alterne secondo la seguente regolamentazione:
fine settimana, alternati, sono organizzati dal venerdi pomeriggio al lunedì mattina.
Nella prima settimana (week end con la madre): il padre permarrà con i minori dal mercoledi pomeriggio, quando li andrà a prendere a scuola e sino al venerdi mattina quando li accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana (week end con il padre): il padre permarrà con i minori dal lunedì pomeriggio quando li prenderà da scuola e sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, e pagina 2 di 6 così di seguito per le successive settimane La regolamentazione sopra indicata potrà subire variazioni previo accordo fra i genitori tramite uno scambio di mail di conferma. Nel caso in cui un genitore fosse impedito a tenere il figlio nel proprio tempo di permanenza, per ragioni lavorative o altri obiettivi impedimenti e l'altro genitore non potesse sostituirlo, verranno incaricati i nonni - materni o paterni;
vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze di Natale (una settimana ciascuno), avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il giorno
Capodanno, prevedendo che, in caso di disaccordo, negli anni pari (dall'anno 2024) e Per_1
permarranno con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre e negli anni dispari dal 30 Per_2
dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi fra i genitori e con la possibilità nella notte della
Vigilia o nel giorno di Natale di scambiarsi i regali;
i genitori trascorreranno inoltre metà delle vacanze di Pasqua, avendo cura di alternare fra l'uno e l'altro genitore il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, o, se vi è accordo, per le intere vacanze di Pasqua con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni;
tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno o comunque non appena i rispettivi datori di lavoro invieranno il piano ferie.
Nel caso di disaccordo deciderà il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari avendo cura di comunicare il predetto periodo all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro dell'esatto luogo di vacanza in cui si recherà con i minori, anche se solo per pochi giorni, con indirizzi e recapiti telefonici. Al di fuori dei periodi di vacanza con ciascun genitore proseguirà la frequentazione del periodo ordinario, salvo diverso accordo fra i genitori.
I minori trascorreranno con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose
(queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti;
i minori potranno trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del
Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno.
per le altre festività dell'anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc) i genitori si alterneranno nelle festività (gli anni pari e permarranno con il padre il 25 aprile e il 2 giugno e Per_1 Per_2
con la madre il 1° maggio e gli anni dispari con la madre il 25 aprile ed il 2 giugno e con il padre il 1° maggio e così via). Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli durante i pagina 3 di 6 giorni di permanenza con l'altro, 1 o 2 volte al giorno. I genitori si impegnano ad avere un atteggiamento di rispetto reciproco soprattutto in presenza dei figli, con uso di linguaggio appropriato e mai offensivo.
5) Dispone, in virtù della divisione equa dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli, pertanto ciascuno si interesserà del loro mantenimento ordinario, senza fissare alcun tipo di contributo a carico di uno o dell'altro; la suddivisione di cui sopra ha altresì consentito ai genitori di attuare concretamente anche l'aspetto della responsabilità genitoriale;
6) Dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, così come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.08.2017, che qui di seguito si riporta: spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese di vestiario e della cura ordinaria delle minori (entro i limiti del tenore di vita di operai-impiegati); spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
i. campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.) non offre tempestive alternative;
ii. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 6 iii. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
iv. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi v. carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate fra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 60% a favore del padre e 40% a favore della madre.
7) Prende atto che il sig. dichiara di rinunciare espressamente alla percezione della CP_1
propria quota parte dell'assegno unico di e per l'effetto egli autorizza alla Per_1 Per_2
presentazione della relativa domanda ed all'incasso (per intero) dello stesso esclusivamente la sig.ra CP_2
8) Prende atto che i signori e si danno sin da ora il reciproco consenso al CP_1 CP_2
rilascio/rinnovo del passaporto personale e al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità per i figli;
pagina 5 di 6 9) Prende atto che le parti si impegnano a far sì che i figli siano muniti di tesserino sanitario e documento di riconoscimento ogni qualvolta si trovino con ciascuno dei genitori;
10) Prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e, pertanto, di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo ed adeguato reddito da lavoro;
11) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14613/2024 promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio, sito in San Giovanni in Persiceto Via C. Colombo n.9, dell'Avv. MERLO VALENTINA che li rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 03/12/2024 e davano CP_1 CP_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03/04/2017 nasceva e il Per_1
07/03/2019 Dante;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ pagina 1 di 6 Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) prende atto che la sig.ra trasferirà la propria residenza e quella dei due figli in CP_2
Minerbio (BO) presso un'abitazione che prenderà in locazione entro l'estate del 2025;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la casa familiare rimarrà nella disponibilità della madre del sig. , la quale rinnoverà il contratto di comodato d'uso a favore del CP_1
figlio;
3) affida e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso Per_1 Per_2
ciascun genitore e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Minerbio (BO). La residenza dei figli minori potrà essere modificata previo consenso del genitore non collocatario.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito della evoluzione e della crescita dei minori. Ogni genitore, per le questioni di ordinaria amministrazione, potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, nella contestualità dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
4) dispone che il padre permarrà con i figli e secondo i seguenti tempi e modalità, a Per_1 Per_2
settimane alterne secondo la seguente regolamentazione:
fine settimana, alternati, sono organizzati dal venerdi pomeriggio al lunedì mattina.
Nella prima settimana (week end con la madre): il padre permarrà con i minori dal mercoledi pomeriggio, quando li andrà a prendere a scuola e sino al venerdi mattina quando li accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana (week end con il padre): il padre permarrà con i minori dal lunedì pomeriggio quando li prenderà da scuola e sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, e pagina 2 di 6 così di seguito per le successive settimane La regolamentazione sopra indicata potrà subire variazioni previo accordo fra i genitori tramite uno scambio di mail di conferma. Nel caso in cui un genitore fosse impedito a tenere il figlio nel proprio tempo di permanenza, per ragioni lavorative o altri obiettivi impedimenti e l'altro genitore non potesse sostituirlo, verranno incaricati i nonni - materni o paterni;
vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze di Natale (una settimana ciascuno), avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il giorno
Capodanno, prevedendo che, in caso di disaccordo, negli anni pari (dall'anno 2024) e Per_1
permarranno con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre e negli anni dispari dal 30 Per_2
dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi fra i genitori e con la possibilità nella notte della
Vigilia o nel giorno di Natale di scambiarsi i regali;
i genitori trascorreranno inoltre metà delle vacanze di Pasqua, avendo cura di alternare fra l'uno e l'altro genitore il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, o, se vi è accordo, per le intere vacanze di Pasqua con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni;
tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno o comunque non appena i rispettivi datori di lavoro invieranno il piano ferie.
Nel caso di disaccordo deciderà il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari avendo cura di comunicare il predetto periodo all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro dell'esatto luogo di vacanza in cui si recherà con i minori, anche se solo per pochi giorni, con indirizzi e recapiti telefonici. Al di fuori dei periodi di vacanza con ciascun genitore proseguirà la frequentazione del periodo ordinario, salvo diverso accordo fra i genitori.
I minori trascorreranno con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose
(queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti;
i minori potranno trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del
Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno.
per le altre festività dell'anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc) i genitori si alterneranno nelle festività (gli anni pari e permarranno con il padre il 25 aprile e il 2 giugno e Per_1 Per_2
con la madre il 1° maggio e gli anni dispari con la madre il 25 aprile ed il 2 giugno e con il padre il 1° maggio e così via). Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli durante i pagina 3 di 6 giorni di permanenza con l'altro, 1 o 2 volte al giorno. I genitori si impegnano ad avere un atteggiamento di rispetto reciproco soprattutto in presenza dei figli, con uso di linguaggio appropriato e mai offensivo.
5) Dispone, in virtù della divisione equa dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli, pertanto ciascuno si interesserà del loro mantenimento ordinario, senza fissare alcun tipo di contributo a carico di uno o dell'altro; la suddivisione di cui sopra ha altresì consentito ai genitori di attuare concretamente anche l'aspetto della responsabilità genitoriale;
6) Dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, così come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.08.2017, che qui di seguito si riporta: spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese di vestiario e della cura ordinaria delle minori (entro i limiti del tenore di vita di operai-impiegati); spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
i. campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.) non offre tempestive alternative;
ii. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 6 iii. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
iv. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi v. carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate fra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 60% a favore del padre e 40% a favore della madre.
7) Prende atto che il sig. dichiara di rinunciare espressamente alla percezione della CP_1
propria quota parte dell'assegno unico di e per l'effetto egli autorizza alla Per_1 Per_2
presentazione della relativa domanda ed all'incasso (per intero) dello stesso esclusivamente la sig.ra CP_2
8) Prende atto che i signori e si danno sin da ora il reciproco consenso al CP_1 CP_2
rilascio/rinnovo del passaporto personale e al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità per i figli;
pagina 5 di 6 9) Prende atto che le parti si impegnano a far sì che i figli siano muniti di tesserino sanitario e documento di riconoscimento ogni qualvolta si trovino con ciascuno dei genitori;
10) Prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e, pertanto, di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo ed adeguato reddito da lavoro;
11) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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