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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa DA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 894/2019, avente ad oggetto: Risarcimento danno promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nazzareno Latassa e Parte_1
RC SC ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli stessi in Vibo Valentia alla via P. De Maria 9, come da procura in calce all'atto di citazione,
- ATTORE -
Contro
: già Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa 14,
- CONVENUTA CONTUMACE -
E : residente a [...]
- CONVENUTO CONTUMACE -
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, , conducente Controparte_3 dell'autovettura Fiat Uno targata VC621012, di proprietà della
[...] , nonché la già Controparte_4 Controparte_1 [...] quale Impresa assicuratrice del mezzo, per ivi sentirli Controparte_2 condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni - quantificati in euro 44.180,00 salva diversa quantificazione in corso di causa oltre interessi e rivalutazioni - , arrecati ad esso attore in occasione del sinistro verificatosi in data 27 novembre 2009 in Rombiolo alla via G. Di Vittorio, mentre il conducente l'autovettura Fiat Uno, nell'effettuare una manovra in retromarcia, urtava, con la parte posteriore dell'autovettura, la scala a pioli sulla quale si trovava l'attore, intento ad effettuare alcuni lavori sull'abitazione di sua proprietà, facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vibo Valentia, ove gli veniva diagnosticata una “ frattura calcagno destro. Contusioni multiple” 1.2. - Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia dei convenuti Controparte_5
e già , dichiarata
[...] Controparte_1 Controparte_2 all'udienza del 2 dicembre 2019 - avendo la società cooperativa proprietaria del veicolo, alla quale l'atto di citazione veniva regolarmente notificato, cessato la sua attività, - la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale deferito dall'attore al convenuto in data 30 novembre 2021, Controparte_3 prove testimoniali (teste escussa all'udienza del 22 marzo 2022), Testimone_1
e consulenza medico - legale sulla persona di affidata al dott. Parte_1 [...]
che depositava perizia definitiva in data 2 gennaio 2025, ed infine, dopo Persona_1 una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 17 dicembre 2025, la causa veniva decisa. 2. - Preliminarmente deve essere confermata la contumacia dei convenuti
[...]
già , già CP_5 Controparte_1 Controparte_2 dichiarata all'udienza del 2 dicembre 2019, non costituitosi in giudizio ancorche' l' atto di citazione fosse stato agli stessi regolarmente notificato. 3. – Sull'an - Circa la ricostruzione dello svolgimento del sinistro, la dinamica descritta dall' attore nell' atto di citazione e' stata confermata sia dal convenuto CP_3
all'udienza del 30 novembre 2021, che dal teste escusso, la quale ha dichiarato
[...] di aver assistito all' incidente occorso all'attore, e di aver visto l' autovettura, condotta dal convenuto, che, nel fare retromarcia, urtava la scala alla base della quale vi era un secchio e degli attrezzi da lavoro, e sulla quale si trovava in quel momento l'attore, il quale, saltava dall'altezza di due metri circa, provocandosi una lesione al piede. 3.1. – Le dichiarazioni rese sia dal convenuto che dal teste Controparte_3 [...]
che hanno dichiarato di aver assistito all'incidente occorso a Tes_1 Parte_1
possono considerarsi sufficienti per affermare che l' investimento dell'
[...] attore sia avvenuto e si sia effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalita' rappresentate dallo stesso, in mancanza di elementi giudiziali contrari.
4. - L' art. 154 C.d.S. impone ai conducenti che effettuano una manovra in retromarcia l' adozione delle necessarie cautele idonee a non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Tale manovra, che costituisce un' operazione del tutto anomala, deve essere eseguita con l' uso della massima attenzione e prudenza, con l' obbligo, da parte del conducente, di dominare visivamente gli spazi retrostanti, essendo, di per se' pericolosa, non solo per gli altri veicoli che possono sopraggiungere da tergo, ma anche per le persone che vengano a trovarsi dietro il veicolo stesso.
5. - Accertata la responsabilita' di nella causazione del sinistro de Controparte_3 quo, avendo, lo stesso, violato l' art. 154 C.d.S. , per non aver adottato, nell' effettuare la retromarcia, tutte le cautele che la legge impone, e non essendo stata dimostrata la corresponsabilità dell' attore, non è emerso che anche lo stesso abbia potuto avere qualche concorso nel determinare, con il suo comportamento, l'evento dannoso. 5.1. - Sulla base di tali valutazioni, ritiene, pertanto il Tribunale che la responsabilita' di non possa che essere considerata esclusiva, avendo egli Controparte_3 certamente fornito, con la sua condotta di guida imprudente, esclusivo contributo causale al verificarsi del sinistro.
5.2. – Acclarata l' esistenza di elementi di colpa a carico del convenuto resistente, la responsabilita' si estende, a titolo solidale, alla Compagnia assicuratrice, convenuta nel presente giudizio.
6. – Sul quantum - L' attore ha richiesto il risarcimento del danno biologico subito in occasione dell' occorso per cui e' causa , e la quantificazione della lesione all' integrita' psico – fisica , che e' conseguente ad un accertamento medico, nel caso de quo, e' stata affidata al dott. , nominato CTU nel giudizio iscritto Persona_1 al numero 894/2019 R.G. 6.1. - Il nominato Consulente, alle cui conclusioni la sottoscritta ritiene di poter aderire, ha evidenziato che quale conseguenza del trauma subito in data Parte_1
27 novembre 2009, ha subito una limitazione di circa 1/2 dei movimenti nella flessione dell'articolazione tibiotarsaica destra “con notevole riduzione della forza nella flessione e nell'estensione…. I movimenti di pronosupinazione del piede destro sono ridotti di circa 1/3 …. La deambulazione è viziata da lieve zoppia di fuga a destra” (Perizia, pagina 4) Ha altresì evidenziato che, all'atto della visita l'infortunato riferiva di avere difficoltà nel salire e scendere le scale e nella marcia veloce. 6.2. - Il dott. ha riscontrato, in capo al periziando, all'esito della visita Persona_1 medica effettuata, e nonostante l'esecuzione di un intervento chirurgico ortopedico, al quale si è sottoposto l'attore, un' invalidità permanente consistente in una “limitazione funzionale nei movimenti della caviglia e della sottoastragalica di destra con difficoltà nella deambulazione e zoppia “ (Perizia, pagina 8), nella misura del 10% - quantificata in euro 24.230,0 in considerazione dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro - 53 anni – (euro 19.384,00 con personalizzazione del danno nella misura del 25% ); una invalidità temporanea totale di 20 giorni (indennità giornaliera euro 55,24) – pari ad euro 1.381,00 (euro 1.104,80 aumentato del 25%) - ; una invalidità temporanea parziale di 40 giorni al 75% pari ad euro 2.071,50 (euro 1.657,20 aumentato del 25%)
-; una invalidità temporanea parziale di 40 giorni al 50% - pari ad euro 1.381,00 (euro 1.104,80 aumentato del 25%) –; una invalidità temporanea parziale di 50 giorni al 25%
- pari ad euro 863,12 (euro 690,50 aumentato del 25%) per un totale complessivo di euro 29.926,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Per un totale complessivo di euro 29.926,62. 6.3. – Si è ritenuto di dover applicare la personalizzazione del danno biologico nella misura del 25% , poiché il Perito ha valutato il trauma patito dall'attore di sensibile entità, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista medico – legale, riscontrando, nell'infortunato, una limitazione funzionale del piede e della caviglia destra, con limitazione di circa 1/2 dei movimenti nella flessione dell'articolazione tibiotarsaica, con difficoltà nella deambulazione e lieve zoppia. 6.4. - L'entità del trauma subito e la prova, riscontrata all'esame obiettivo, come rilevato dal Consulente, che il danno abbia potuto causare una sofferenza psico – fisica, in considerazione dell'importanza delle lesioni e dei trattamenti chirurgici a cui si è dovuto sottoporre, nonché dell'età dell'infortunato (53 anni all'epoca del verificarsi dei fatti di causa), rappresentano quelle “circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare…. e che sono tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento richiesto” (Cass. Civ., sentenza n. 14364 del 27 maggio 2019), tanto più che il Consulente ha evidenziato che, visto l'iter chirurgico ed il tempo trascorso, il danno subito dall' attore non è suscettibile, con verosimile certezza, né di miglioramento, né di restitutio in integrum.
7. – Nulla deve invece disporsi per il chiesto risarcimento dei danni morali, non essendo stata fornita alcuna prova specifica della sofferenza subita o allegata alcuna documentazione probante e, tra l'altro, anche tale voce risulta in parte assorbita dalla personalizzazione del danno.
8.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono porsi, a carico delle parti convenute, in solido, ed in favore di parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 e ss. e secondo lo scaglione considerato (decisum e non disputandum - Cass. Civ., terza sezione civile, ordinanza n. 13145 depositata il 17 maggio 2025 ) nel loro valore medio, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati. 9.- Le spese della CTU dovranno porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 già in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa Controparte_3 cosi' provvede: 1) Dichiara la contumacia di ià Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e di Controparte_3
2) Accoglie la domanda attorea, nei limiti e per quanto disposto in parte motiva;
3) Condanna, i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 29.926,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come disposto in parte motiva;
4) Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite,
da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., nella misura di euro 518,00 per spese non imponibili ed euro 7.616,00 per compensi;
5) Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa DA CE