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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6158/2023 depositato il 17/12/2023
proposto da
DR IB Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
resist 1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4977/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 18/04/2023 Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 36-2022-135 TARSU/TIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
FATTO E DIRITTO La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 4977\23, in assenza di costituzione della società resistente, accoglieva il ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, annullando l'atto impugnato. La resistente propone appello con seguenti motivi: 1) decisione basata su eccezione proposta tardivamente dalla ricorrente, produzione documentale del ricorrente tardiva, definitività degli atti prodromici (avvisi di accertamento); 2) inammissibilità del ricorso, in quanto basato su vizi estranei all'atto e dal contenuto generico;
3) legittimità dell'attività posta in essere dalla DR IB RL;
4) legittimità degli avvisi di accertamento;
5) legittimità dell'ingiunzione di pagamento;
6) nullità della sentenza per non essersi pronunciata su fatti decisivi della controversia, con conseguente difetto di motivazione;
7) nullità della sentenza impugnata per l'errores in iudicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto nel giudizio di diritto non hanno individuato e applicato le norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese. Si costituisce la società appellata che resiste al gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. L'appello è infondato. Il giudice di prime cure ha annullato l'atto sulla base del difetto di prova della legittimazione attiva della società concessionaria dell'attività di riscossione, in quanto il titolo contrattuale prodotto dalla ricorrente risultava scaduto alla data dell'intimazione. Tutti gli altri motivi di opposizione venivano dichiarati assorbiti dai giudici di primo grado. Ciò premesso, l'appello è infondato. L'appellante censura l'unica ragione posta a base della decisione, in quanto fondata su un'eccezione e una produzione documentale tardiva, in quanto la scadenza del termine della concessione in data antecedente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento era stata eccepita nella memoria ex art. 32, dec. leg. 546\92. L'assunto è infondato, dal momento che il difetto di legittimazione attiva della società di riscossione è stato eccepito ritualmente nel ricorso introduttivo del giudizio (primo motivo di opposizione) e, pertanto, la scadenza del rapporto concessorio costituisce un'eccezione nuova, ma una specificazione dell'eccezione tempestivamente proposta. Inoltre, la lamentata tardività della relativa produzione documentale (contratto), è inammissibile, in quanto eccepita per la prima volta in grado di appello, i sensi dell'art. 57 del dec. leg. 546\92. Tutti gli ulteriori motivi di appello sono influenti ai fini della decisione, in quanto rimangono assorbiti dalla preliminare questione di difetto di legittimazione dell'ente di riscossione. La pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio (nulla sulle spese in difetto di costituzione della resistente) non può essere riformata a favore dell'appellato, in difetto di appello incidentale sul punto. Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di DR IB s.r.l. e la condanna a rifondere a IResistente_1
Antiche le spese processuali del grado, liquidate in € 5.300,00 oltre accessori di legge. Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente Marinella Laudani Francesco Oddi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6158/2023 depositato il 17/12/2023
proposto da
DR IB Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
resist 1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4977/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 18/04/2023 Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 36-2022-135 TARSU/TIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
FATTO E DIRITTO La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 4977\23, in assenza di costituzione della società resistente, accoglieva il ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, annullando l'atto impugnato. La resistente propone appello con seguenti motivi: 1) decisione basata su eccezione proposta tardivamente dalla ricorrente, produzione documentale del ricorrente tardiva, definitività degli atti prodromici (avvisi di accertamento); 2) inammissibilità del ricorso, in quanto basato su vizi estranei all'atto e dal contenuto generico;
3) legittimità dell'attività posta in essere dalla DR IB RL;
4) legittimità degli avvisi di accertamento;
5) legittimità dell'ingiunzione di pagamento;
6) nullità della sentenza per non essersi pronunciata su fatti decisivi della controversia, con conseguente difetto di motivazione;
7) nullità della sentenza impugnata per l'errores in iudicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto nel giudizio di diritto non hanno individuato e applicato le norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese. Si costituisce la società appellata che resiste al gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. L'appello è infondato. Il giudice di prime cure ha annullato l'atto sulla base del difetto di prova della legittimazione attiva della società concessionaria dell'attività di riscossione, in quanto il titolo contrattuale prodotto dalla ricorrente risultava scaduto alla data dell'intimazione. Tutti gli altri motivi di opposizione venivano dichiarati assorbiti dai giudici di primo grado. Ciò premesso, l'appello è infondato. L'appellante censura l'unica ragione posta a base della decisione, in quanto fondata su un'eccezione e una produzione documentale tardiva, in quanto la scadenza del termine della concessione in data antecedente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento era stata eccepita nella memoria ex art. 32, dec. leg. 546\92. L'assunto è infondato, dal momento che il difetto di legittimazione attiva della società di riscossione è stato eccepito ritualmente nel ricorso introduttivo del giudizio (primo motivo di opposizione) e, pertanto, la scadenza del rapporto concessorio costituisce un'eccezione nuova, ma una specificazione dell'eccezione tempestivamente proposta. Inoltre, la lamentata tardività della relativa produzione documentale (contratto), è inammissibile, in quanto eccepita per la prima volta in grado di appello, i sensi dell'art. 57 del dec. leg. 546\92. Tutti gli ulteriori motivi di appello sono influenti ai fini della decisione, in quanto rimangono assorbiti dalla preliminare questione di difetto di legittimazione dell'ente di riscossione. La pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio (nulla sulle spese in difetto di costituzione della resistente) non può essere riformata a favore dell'appellato, in difetto di appello incidentale sul punto. Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di DR IB s.r.l. e la condanna a rifondere a IResistente_1
Antiche le spese processuali del grado, liquidate in € 5.300,00 oltre accessori di legge. Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente Marinella Laudani Francesco Oddi