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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 379/2025
Oggi, 01/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to MARIAROSARIA LONGOBARDI, per e Controparte_1 CP_2
, la quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello;
[...] avv.to MARCELLO PICONE, per la compagnia il quale si riporta alle Controparte_3 conclusioni già rassegnate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 379/2025 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2228/24 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Mariarosaria
Longobardi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla Via G. Cucci, n. 96;
- APPELLANTI -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, dall'Avv. Marcello Picone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola F4.;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio l'impresa e la sig.ra onde interporre Controparte_3 Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 2228/24 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria in data 27.08.24.
Con l'unica doglianza in cui si articola il proposto appello, la difesa degli odierni istanti ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., assumendo che il primo giudicante, rilevato che le procure alle liti prodotte a corredo degli atti con i quali i sig.ri e Controparte_1 CP_2
avevano spiegato intervento volontario nel giudizio di prime cure fossero state conferite ad un
[...] procuratore diverso rispetto a quello con il ministero del quale gli odierni appellanti erano intervenuti, avrebbe dovuto – non già dichiarare “nullità dell'atto di intervento volontario”, bensì – “concedere ai sensi dell'art 182 c.p.c. un termine perentorio per il rilascio” della procura, tenuto conto che «il novellato art. 182 c.p.c., così come modificato dalla Riforma Cartabia, in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, prevede espressamente che il termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti debba essere concesso dal giudice istruttore anche quando questi "rileva la mancanza della procura al difensore"».
Con comparsa di risposta depositata in data 18.6.25, si è costituita in giudizio l'impresa CP_3
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, sostenendo, da un lato, che il giudice di prime cure non avrebbe potuto concedere il termine di cui all'art. 182, secondo comma, c.p.c., giacché il meccanismo di sanatoria previsto dalla testé citata disposizione sarebbe “attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura ad litem” e non anche “laddove la procura medesima sia – come nel caso in esame – inesistente o comunque non risulti in atti”; dall'altro, che la formulazione dell'art. 182 novellata dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto gli atti con cui gli odierni appellanti avevano spiegato intervento nel giudizio di prime cure sarebbero “stati depositati in data 23.06.2021, data chiaramente antecedente alla riforma”.
Ad onta della rituale notificazione dell'atto introduttivo, la sig.ra non si è costituita. Controparte_4
All'udienza celebrata in data 10.7.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia della sig.ra che, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_4
pagina 3 di 5 Tanto atteso, deve scrutinarsi lo spiegato gravame. A tal fine, non può tacersi che la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, ha recentemente affermato che «l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
"sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass. Sez. Un. n. 37434/22; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. n. 28251/23, secondo cui «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»). Diversamente opinando, la predetta disposizione si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali finirebbero per delineare “una disciplina inconferente e inutile”.
Quanto alle conseguenze dell'inesistenza della procura alle liti, s'impone di osservare che la stessa
“genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte”, con la conseguenza per la quale
“nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile”
(Cass. Sez. Un. n. 37434/22).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il proposto appello non può che essere rigettato, giacché, pur avendo gli odierni istanti spiegato intervento volontario nel giudizio di prime cure con il ministero dell'Avv. Antonio Cerruti, le procure alle liti prodotte a corredo degli atti d'intervento de quibus risultano (come, peraltro, pacificamente ammesso dagli stessi appellanti) esser state rilasciate – non già al testé citato difensore, bensì – all'Avv. Mariarosaria Longobardi, con la conseguenza che giammai avrebbe potuto essere concesso un termine per sanare le procure versate in atti, mai essendo le stesse state conferite al procuratore costituito.
Né l'approdo cui si è dianzi pervenuti potrebbe essere infirmato invocando l'applicazione dell'art. 182
c.p.c. “così come modificato dalla Riforma Cartabia”. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che disposizioni introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”),
“salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e l'impresa assicuratrice, le stesse devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico dei primi.
pagina 4 di 5 Con riguardo, poi, al rapporto processuale instauratosi tra gli appellanti e la sig.ra nulla CP_4 deve essere disposto circa le spese, essendo quest'ultima rimasta contumace e non risultando la medesima soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 1.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 5 di 5
Oggi, 01/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to MARIAROSARIA LONGOBARDI, per e Controparte_1 CP_2
, la quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello;
[...] avv.to MARCELLO PICONE, per la compagnia il quale si riporta alle Controparte_3 conclusioni già rassegnate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 379/2025 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2228/24 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Mariarosaria
Longobardi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla Via G. Cucci, n. 96;
- APPELLANTI -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, dall'Avv. Marcello Picone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola F4.;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio l'impresa e la sig.ra onde interporre Controparte_3 Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 2228/24 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria in data 27.08.24.
Con l'unica doglianza in cui si articola il proposto appello, la difesa degli odierni istanti ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., assumendo che il primo giudicante, rilevato che le procure alle liti prodotte a corredo degli atti con i quali i sig.ri e Controparte_1 CP_2
avevano spiegato intervento volontario nel giudizio di prime cure fossero state conferite ad un
[...] procuratore diverso rispetto a quello con il ministero del quale gli odierni appellanti erano intervenuti, avrebbe dovuto – non già dichiarare “nullità dell'atto di intervento volontario”, bensì – “concedere ai sensi dell'art 182 c.p.c. un termine perentorio per il rilascio” della procura, tenuto conto che «il novellato art. 182 c.p.c., così come modificato dalla Riforma Cartabia, in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, prevede espressamente che il termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti debba essere concesso dal giudice istruttore anche quando questi "rileva la mancanza della procura al difensore"».
Con comparsa di risposta depositata in data 18.6.25, si è costituita in giudizio l'impresa CP_3
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, sostenendo, da un lato, che il giudice di prime cure non avrebbe potuto concedere il termine di cui all'art. 182, secondo comma, c.p.c., giacché il meccanismo di sanatoria previsto dalla testé citata disposizione sarebbe “attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura ad litem” e non anche “laddove la procura medesima sia – come nel caso in esame – inesistente o comunque non risulti in atti”; dall'altro, che la formulazione dell'art. 182 novellata dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto gli atti con cui gli odierni appellanti avevano spiegato intervento nel giudizio di prime cure sarebbero “stati depositati in data 23.06.2021, data chiaramente antecedente alla riforma”.
Ad onta della rituale notificazione dell'atto introduttivo, la sig.ra non si è costituita. Controparte_4
All'udienza celebrata in data 10.7.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia della sig.ra che, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_4
pagina 3 di 5 Tanto atteso, deve scrutinarsi lo spiegato gravame. A tal fine, non può tacersi che la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, ha recentemente affermato che «l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
"sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass. Sez. Un. n. 37434/22; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. n. 28251/23, secondo cui «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»). Diversamente opinando, la predetta disposizione si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali finirebbero per delineare “una disciplina inconferente e inutile”.
Quanto alle conseguenze dell'inesistenza della procura alle liti, s'impone di osservare che la stessa
“genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte”, con la conseguenza per la quale
“nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile”
(Cass. Sez. Un. n. 37434/22).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il proposto appello non può che essere rigettato, giacché, pur avendo gli odierni istanti spiegato intervento volontario nel giudizio di prime cure con il ministero dell'Avv. Antonio Cerruti, le procure alle liti prodotte a corredo degli atti d'intervento de quibus risultano (come, peraltro, pacificamente ammesso dagli stessi appellanti) esser state rilasciate – non già al testé citato difensore, bensì – all'Avv. Mariarosaria Longobardi, con la conseguenza che giammai avrebbe potuto essere concesso un termine per sanare le procure versate in atti, mai essendo le stesse state conferite al procuratore costituito.
Né l'approdo cui si è dianzi pervenuti potrebbe essere infirmato invocando l'applicazione dell'art. 182
c.p.c. “così come modificato dalla Riforma Cartabia”. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che disposizioni introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”),
“salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e l'impresa assicuratrice, le stesse devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico dei primi.
pagina 4 di 5 Con riguardo, poi, al rapporto processuale instauratosi tra gli appellanti e la sig.ra nulla CP_4 deve essere disposto circa le spese, essendo quest'ultima rimasta contumace e non risultando la medesima soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 1.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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