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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice
Monocratico, dr. Scalera Salvatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8725 del ruolo generale degli affari contenzioni dell'anno 2017, decisa all'udienza del 16.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., difeso dagli Avv.ti Vincenzo Parte_1
d'Errico e Saveria Rosaria Ferraro;
appellante
CONTRO
, difeso dall'Avv. Giovanni Ianniello Controparte_1 appellato
Oggetto: Appello avverso sentenza n.1677/2017 emessa dal Giudice di Pace di Caserta
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il , già contumace nel giudizio di primo Parte_1 grado, ha convenuto in giudizio per chiedere la riforma della sentenza Controparte_1 indicata in oggetto, di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1128/2016 emesso dal Giudice di Pace di Caserta il 21.07.2016, per un importo di € 1.812,58 a carico di , per quote condominiali, sostenendo che la transazione del Controparte_1
3.3.2014, utilizzata dal Giudice di Pace come prova del pagamento del debito ingiunto, si riferisse ad un credito pregresso distinto (€ 1.845,95 dovuto fino al 1.1.2014), mentre il decreto ingiuntivo (€ 1.812,58) alle quote condominiali dal 1.2.2014 al 1.7.2016.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità del gravame, essendo il mandato rilasciato da amministratore poi cessato dalla carica, ancora che il giudizio di primo grado si concludesse e, nel merito, deducendo deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto, con condanna del ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per aver agito con Parte_1 colpa grave.
≈ ≈ ≈
Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di valida procura alle liti sollevata dall'odierno appellato, atteso che la procura ad litem conferita in calce o a margine dell'atto istitutivo di un procedimento si estende a tutti i successivi gradi e fasi del giudizio (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II, 5.3.2020, n.6162; Cass. Civ., sez. II, 29.10.2020,
n. 23958; Cass. Civ., Sez. II, 7.5.2018 n.10885; Cass. Civ., Sez. II, 14.1.2009 n.751).
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Soccorre a riguardo lo stesso ricorso monitorio ove è fatto testuale ed esclusivo riferimento,
a fondamento della pretesa, al bilancio consultivo2012 e relativo riparto, bilancio preventivo
2013 e relativo riparto, approvati con delibera condominiale del 16.2.2012, senza alcun riferimento alle quote, dal 2014 al 2016. I confini del decreto ingiuntivo erano stati, pertanto, ben individuati dallo stesso che non può evocare altri presunti debito Parte_1 dell'odierno appellato
Deve rigettarsi la domanda avanzata dall'appellato di condanna di controparte per lite temeraria, ribadendo il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 30.9.2021, n. 26545). Nel caso in esame non si ravvisa alcuna mala fede o colpa grave , anche in ragione della sovrapposizione di ulteriori similari debiti.
Non emerge, dunque, una volontà a danneggiare la controparte, né una negligenza del livello di colpa grave nell'esercizio del diritto di difesa e di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di
Pace di Caserta n. 1677/2017
2. rigetta la richiesta di condanna per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato
3. condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Parte_1 pagamento delle spese legali in favore di quantificate in € Controparte_1
1.701,00 (II scaglione, valore minimo in ragione della non complessità delle questioni affrontate) oltre Iva, cpa, come per legge
Santa Maria Capua Vetere, 1.8.2025
Il Giudice dr. Salvatore Scalera