Art. 300.
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7 , l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma , l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5 , l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59 , l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ."
Nota all' art. 300:
- Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 , recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione:
"Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
2) ruolo dei ricorsi urgenti;
3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio;
4) registro per i processi verbali di udienza;
5) registro dei decreti del Presidente;
6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione:
"Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
"Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 , recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione:
"Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;
2) registro per i processi verbali di udienza;
3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa;
5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , si veda la nota all'art.
73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.".
- Per il testo dell' art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117 , nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7 , l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma , l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5 , l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59 , l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ."
Nota all' art. 300:
- Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 , recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione:
"Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
2) ruolo dei ricorsi urgenti;
3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio;
4) registro per i processi verbali di udienza;
5) registro dei decreti del Presidente;
6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione:
"Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
"Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 , recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione:
"Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;
2) registro per i processi verbali di udienza;
3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa;
5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , si veda la nota all'art.
73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.".
- Per il testo dell' art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117 , nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.