Art. 1.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 36.000.000 quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede a Tripoli.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 36.000.000 quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede a Tripoli.