Articolo 1 della Legge 11 aprile 1955, n. 309
Articolo 2
Versione
18 maggio 1955
Art. 1.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 36.000.000 quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede a Tripoli.
Entrata in vigore il 18 maggio 1955