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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile - Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4407 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Simona Giorgi
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, – premesso di aver contratto, in data Parte_1
05.07.2008 a Cisterna di Latina (LT), matrimonio concordatario con da cui si era Controparte_1
1 separata consensualmente in forza di decreto di omologa del 25.1.2026 emesso dal Tribunale di Latina e Per che dall' unione coniugale erano nate due figlie (il 19.9.2008) e (il 5.10.2011) - chiedeva Per_2 all'intestato Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di affidare le figlie in via esclusiva alla DR con regolazione del diritto di visita del padre;
di porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole versando alla ricorrente un assegno mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: che sussistevano le condizioni di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
dopo la separazione, il resistente si era disinteressato delle figlie sia da un punto di vista morale che materiale;
il resistente, infatti, non aveva mai versato l'assegno di mantenimento né rimborsato alla ricorrente le spese straordinarie;
lo stesso, inoltre, non partecipava alla vita scolastica delle figlie, né ad eventuali visite mediche;
il comportamento disinteressato del resistente aveva messo in difficoltà la tutte le volte in cui era Pt_1 necessario raccogliere la firma di entrambi i genitori da parte degli Uffici pubblici o delle autorità scolastiche o per altre necessità; il quantum del mantenimento in favore delle figlie concordato in sede di separazione risultava equo anche in ragione dell'età delle minori.
All'esito della prima udienza del 14.5.2024, dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice istruttore, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 vis 22 c.p.c. “ritenuto necessario che i Servizi Sociali del Comune di
Cisterna di Latina relazionino sul nucleo familiare e sul rapporto tra il padre e le minori;
ritenuto di riservare all'esito della relazione dei Servizi Sociali l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti sul regime di affidamento delle minore”, così statuiva: “CONFERMA le condizioni della separazione quanto al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento delle minori;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina relazionino su quanto indicato in parte motiva, entro il 30.10.2024”.
All'esito del deposito della relazione del Servizio Sociale, con ordinanza del 29.1.2025, il Giudice istruttore, ad integrazione dell'ordinanza del 25.7.2024, affidava in via esclusiva le minori alla DR;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 06.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. –
l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 10.9.2025), sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa n. 106/2016 del 8.1.2016 del Tribunale di Latina e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la contumacia del resistente, le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarato la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto dai coniugi.
Per Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori e Per_2
Per Con riguardo all'affidamento delle figlie minori e va accolta la richiesta avanzata da Per_2 [...]
di disporre l'affidamento esclusivo delle stesse alla DR, confermando, sul punto, quanto già Parte_1 previsto dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 29.1.2025.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità
3 tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio. Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della DR di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ. 28244/19).
Ebbene, questo Collegio ritiene che, nel caso in esame, siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente, circa il disinteresse (morale e materiale) del resistente verso il suo nucleo familiare, hanno trovato conferma e riscontro, innanzitutto, nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente nel presente procedimento, il quale non si è costituito in giudizio. Ed invero, nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli interessi coinvolti.
Peraltro, ulteriore conferma del disinteresse del resistente verso le esigenze della famiglia e delle figlie minori emerge dalla relazione dei Servizi Sociali in atti, dove si legge: “le ragazze descrivono il sig. CP_1 come un padre sempre molto marginale nella loro vita, che le avrebbe più volte esposte a situazioni ambigue quando dovevano trascorrere del tempo con lui. In riferimento a ciò raccontano di quando, ad esempio, lo stesso le avrebbe portate presso la casa di una compagna del momento, alla quale avrebbe raccontato che le figlie si sarebbero trasferite a Napoli con
l'ex moglie, esortando le ragazze ad essere sue complici nella menzogna. O ancora di quando le passerebbe a prendere in auto senza regolare patente (sembrerebbe infatti che, da quanto raccontato dalla sig.ra gli sia stata ritirata dalle Pt_1
F.F.O.O.) chiedendo quindi loro di soprassedere ad un'illeceità, facendole per di più sentire inadeguate ed esagerate nei loro opportuni timori, qualora si dovessero rifiutare di salire in macchina. Riferiscono ancora che, diversamente da quanto dichiarato alle Scriventi dal sig. passerebbero anche mesi interi senza vedere l'uomo e che ad oggi non saprebbero CP_1 dove lo stesso dimori. Dichiarano infatti che l'ultima volta che avrebbero pernottato con il genitore risalirebbe al mese di novembre 2023 e prima ancora a dicembre 2022, ma mai in una casa ad uso esclusivo dello stesso, bensì presso Per l'abitazione di sedicenti compagne che lo ospiterebbero (…) Sulla base di questi vissuti e sembrerebbero Per_2 colmare il vuoto creato loro dalla figura paterna, così aleatoria e disfunzionale nella realtà, con immagine fantasticata di un padre ideale sul quale investirebbero tutte le loro speranze, poi dallo stesso puntualmente disattese (…) In riferimento alla richiesta materna circa il loro affidamento esclusivo, le ragazze si dicono d'accordo, stante la già precaria partecipazione del genitore alle scelte riguardanti la loro vita, le quali sarebbero così velocizzate”).
4 Lo stesso resistente, peraltro, sentito dal Servizio Sociale ha dichiarato di essere “concorde con la decisione di affidare le stesse alla figura materna, con la quale a suo dire, intratterrebbe rapporti sereni, agevolandola così in ogni disbrigo delle eventuali incombenze burocratiche” (v. relazione del Servizio Sociale, in atti).
Ebbene, si ritiene che tali emergenze istruttorie e processuali siano sintomatiche di un disinteresse del padre per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
In buona sostanza, il disinteresse mostrato dal resistente risulta sicuramente pregiudizievole per la crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse delle figlie minori, soprattutto scolastiche e sanitarie, deve essere confermato il già disposto affidamento esclusivo delle figlie alla DR (al riguardo, nessun elemento indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla DR , la quale ha sempre adeguatamente curato le figlie), con collocazione Parte_1 prevalente presso quest'ultima. All'affidamento esclusivo delle minori alla DR si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti delle figlie;
in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione delle figlie minori.
Ciò posto, per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio Per_ ritiene che, tenuto conto dell'età delle figlie ( ha 17 anni, mentre ha 14 anni), sia opportuno Per_2 non ancorare lo stesso ad un rigido calendario di visita predisposto dal Tribunale, bensì rimettere la frequentazione padre-figlie alla comune volontà di quest'ultimi in ordine alla scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sul mantenimento delle figlie minori
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento delle figlie minori, va accolta la domanda avanzata da di porre a carico dell l'importo di € 200,00 per ciascuna figlia, Parte_1 CP_1 come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Va osservato, difatti, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5 ha dichiarato di non aver percepito redditi imponibili irpef nel triennio 2020-2023 e di Parte_1 aver beneficiato del reddito di cittadinanza e del reddito d'inclusione oltre all'assegno unico per le figlie
(v. dichiarazione sostitutiva, del 2.5.2024, in atti).
Dalla certificazione unica 2023 (relativa ai redditi 2022), difatti, risulta la percezione da parte della di redditi esenti per un importo di circa 9.432,00 euro annui (v. CU INPS 2023, in atti). Pt_1
ha riferito al Servizio Sociale di lavorare presso un ristorante nel territorio di Rieti, dove Controparte_1 alloggerebbe in uno stabile messo a disposizione dai proprietari del locale stesso. Lo stesso, quindi, del quale attualmente non si conoscono i redditi, risulta del tutto abile al lavoro.
Come noto, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1,
Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Ebbene - tenuto conto della capacità lavorativa dell' anche in ragione della sua età (47 anni), CP_1 valutate le esigenze delle figlie minori legate all'età, considerato che i compiti di cura ed accudimento delle stesse sono esclusivamente a carico della DR, valutati gli esigui importi percepiti dalla on Pt_1 le misure di sostegno al reddito - reputa equo il Collegio confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla entro il 5 di ogni mese, la somma di Pt_1 euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina, come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e della mancata opposizione del resistente che ha agevolato la celere definizione del giudizio, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cisterna di Latina
(LT) il 5.7.2008 tra e (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2008); Controparte_1 Parte_1
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida le figlie minori in via esclusiva alla DR , con collocamento presso la stessa e Parte_1 con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva;
6 Per_
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e Controparte_1 versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, Per_2 Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT;
Per_
- pone le spese straordinarie necessarie per le figlie minorenni e come determinate dal Per_2 protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensa le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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