Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3989 del 2025, proposto da Diagnostica Cavallo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LA Zammiello e Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Re.Sa. s.p.a. - Società Regionale per la Sanità, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villa Chiarugi s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania –Napoli, Sezione Prima, 6 marzo 2024, n. 1506.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FA Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la sentenza del T.A.R. Campania n. 1506 del 06/03/2024 ha disposto l’annullamento della Nota prot. n. 8119 del 9 gennaio 2023 con cui la Regione Campania aveva respinto la domanda di accreditamento presentata in data 03/06/2021 dalla Diagnostica Cavallo s.r.l., in quanto ritenuta in contrasto con gli indirizzi di programmazione regionale adottati con i provvedimenti di cui alla Deliberazione n. 1 del 24 novembre 2021, e alle DD.G.R.C. nn. 354/2021 e 210/2022;
- tale sentenza ha motivato l’annullamento evidenziando che « il gravato diniego si fonda sul richiamo ad atti programmatori generali, segnatamente la deliberazione 24 novembre 2021, la DGRC n. 354/2021 e la DGRC n. 210/2022 dalle quali emergerebbe la decisione regionale di bilanciare l’offerta di prestazioni sanitarie nella Regione in favore della componente pubblica, sul presupposto che l’attuale composizione dell’offerta segnali un’obiettiva prevalenza (80%) della componente privata rispetto a quella pubblica. Ora una tale situazione, se sotto il profilo programmatorio può giustificare la scelta della Regione di potenziare l’offerta pubblica, non può costituire il fondamento del gravato diniego, il quale dovrebbe trovare la propria motivazione in una concreta valutazione del fabbisogno assistenziale nella zona di operatività potenziale della ricorrente. Ed infatti, il potenziamento ovvero anche la sostituzione dell’offerta sanitaria pubblica rispetto a quella privata, che, come si vedrà meglio non, è preclusa in astratto, non può certo realizzarsi nell’immediato, trattandosi di un processo di tipo tendenziale che lascia quindi nelle more aperta la concreta possibilità che vi sia un fabbisogno insoddisfatto di prestazioni da appagare mediante l’introduzione di nuovi operatori privati. Una tale valutazione, in ogni caso, non può prescindere da un apprezzamento in concreto del livello della domanda (fabbisogno) e di quello dell’offerta nella specifica zona di riferimento, che, tuttavia, nel gravato diniego difetta integralmente, atteso che il richiamo agli atti programmatori sopra citati non consente la ricostruzione dell’iter logico fattuale che ha poi determinato la Regione all’adozione del provvedimento di diniego (cfr. sull’esigenza di motivazione in concreto e non ancorata a parametri programmatori astratti da ultimo questa Sezione n. 2252/2023). Ciò ovviamente non vuol dire che, in sede di nuovo esercizio del potere, la Regione dovrà necessariamente accogliere l’istanza, ma dovrà muovere nella propria valutazione dall’esatta quantificazione del fabbisogno – e ciò sia in ambito regionale sia in quello relativo allo specifico distretto di operatività della struttura ricorrente, dando conto dell’attitudine delle strutture pubbliche esistenti a soddisfare tale fabbisogno - dovendosi in caso di insufficienza dell’offerta necessariamente rivolgersi al settore privato sia pure con le modalità previste dalla legge »;
- con la sentenza citata è stato quindi statuito l’obbligo della Regione Campania di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato, alla stregua dei principi esposti, sull’istanza di accreditamento della ricorrente presentata in data 03/06/2021;
- per ottemperare a tale sentenza la Regione ha indi avviato una nuova istruttoria, per cui con nota prot. 076694 del 14/02/2025 tale Amministrazione ha richiesto all’A.S.L. di Salerno di verificare il fabbisogno di prestazioni sanitarie per la “ Branca a vista di neurologia in regime ambulatoriale ”, e questo tenendo conto dei bacini di utenza, delle risultanze del rapporto tra domanda e offerta, nonché di eventuali fenomeni di migrazione sanitaria extra regionale, sia in ambito provinciale sia in quello relativo allo specifico distretto di operatività della struttura ricorrente, dando conto anche dell’attitudine delle strutture pubbliche esistenti a soddisfare tale fabbisogno;
- con pec del 03/11/2025 l’A.S.L. Salerno ha fornito il richiesto riscontro trasmettendo la nota del 13/08/2015 con cui il Direttore di D.S. n. 66 A.S.L. Salerno si è espresso favorevolmente in merito al fabbisogno di prestazioni in regime ambulatoriale di Branche a visita della Neurologia;
- nelle more, con ricorso depositato in data 31.7.2025 la Diagnostica Cavallo s.r.l. ha chiesto al T.A.R. Campania, nuovamente adito, di garantire l’ottemperanza della citata sentenza, chiedendo di ordinare alla Regione Campania e all’A.S.L. Salerno di rivalutare l’istanza di accreditamento da essa presentata, uniformandosi alla predetta sentenza;
- poco dopo, tuttavia, all’esito della propria nuova istruttoria, la Regione con nota del 13.11.2025 ha accertato la compatibilità dell’istanza di accreditamento istituzionale per la branca a visita della Neurologia con la programmazione regionale, in dichiarata ottemperanza della citata sentenza di questo T.A.R. n. 1506/2024, trasmettendo pertanto l’istanza della Diagnostica Cavallo alla UOS OTA - Organismo tecnicamente accreditante della Direzione Generale Tutela della Salute, per il seguito di competenza di tale Organismo;
Ritenuto che:
- la nota del 13.11.2025 della Regione Campania costituisce già ottemperanza alla sentenza in epigrafe di questo T.A.R., in quanto integra la dovuta rivalutazione dell’istanza della parte ricorrente, che è sfociata in un esito positivo in ragione dell’accertata compatibilità con la programmazione regionale dell’istanza di accreditamento istituzionale per la branca a visita della Neurologia, così concludendosi la relativa fase procedimentale;
- benché il risultato finale cui parte ricorrente anela richieda, quale ultima frazione procedimentale, la verifica tecnica da parte della UOS OTA, quanto richiesto con il presente ricorso di ottemperanza, ossia la rivalutazione della istanza sotto il profilo della sua compatibilità con la programmazione regionale, è stato già soddisfatto dalla citata nota del 13.11.2025 della Regione Campania, e, del resto, la materia della verifica tecnica di competenza della UOS OTA è del tutto estranea ai contenuti della sentenza la cui ottemperanza ha formato oggetto di ricorso;
Considerato, pertanto,
- che deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito;
- e che, in ragione dei motivi della presente decisione, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di ZO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO