Articolo 16 della Legge 2 settembre 1951, n. 1101
Articolo 15
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14 novembre 1951
Art. 16.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , e successive modifiche.

Entrata in vigore il 14 novembre 1951