Art. 16.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , e successive modifiche.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , e successive modifiche.