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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1006 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “occupazione senza titolo” pendente tra (C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Michelangelo Pinto, n. 22 presso lo studio dell'avv. Federico Caparrotta (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti (indirizzo PEC ) Email_1 attore contro nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Isabella Severi del Foro di Roma, (Cod. Fisc. ), con studio in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 106, ed ivi C.F._5 elettivamente domiciliato ( ) Email_2
Convenuto nonché
-cod. fisc. nata 30 novembre Controparte_2 CodiceFiscale_6
1972 a Cartagena ( Colombia), elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare nr. 61 presso lo Studio dell'avv. Norberto Manenti ( cod. fisc. , fax C.F._7
0693380280, pec ), dal quale è difesa e Email_3 rappresentata, giusta delega in atti ) Email_3
Terza Chiamata Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione notificata in data 2.3.23 al sig. i signori Controparte_1 Parte_3 ed chiedevano al Tribunale di: 1) Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_2 [...] ha occupato sine titulo l'immobile di proprietà dei sigg.ri e CP_1 Parte_3 sito in Cerveteri (RM), Località Cerenova, Via Luni 26 a far data dal 1° Parte_2 ottobre 2020, data di scadenza del contratto di locazione, sino al 17 febbraio 2022, data dell'effettivo rilascio dell'appartamento da parte del convenuto;
2) condannare il Sig. al pagamento in favore degli attori della conseguente indennità di Controparte_1 occupazione dell'immobile, da calcolarsi nella misura di € 500 mensili per i 14 mesi trascorsi da gennaio 2021 al febbraio 2022 e quindi al pagamento della complessiva somma di € 6.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, come per legge. 3) Accertare e dichiarare che il Sig. per il periodo in cui è stato inquilino Controparte_1 dell'immobile di proprietà degli attori, non ha corrisposto gli oneri condominiali di sua spettanza per un importo di € 257, 12 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della 2 suddetta somma in favore degli attori;
4) Accertare e dichiarare che i signori.
[...]
d hanno diritto al rimborso di tutte le spese legali, di sfratto e di Pt_2 Parte_3 esecuzione, da loro sostenute per ottenere il rilascio dell'immobile da loro locato al Sig. e da quest'ultimo illegittimamente occupato oltre la scadenza Controparte_1 contrattuale. Per l'effetto condannare il Sig. a pagare in favore degli Controparte_1 odierni attori la complessiva somma di € 5.258,86 o comunque quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) rifondere le spese del procedimento. Premettevano gli attori che con contratto sottoscritto in data 25.09.2015 e registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma il 23 ottobre 2015 avevano affittato al sig.
[...]
l'appartamento di loro proprietà sito in Cerveteri (RM), località Cerenova, CP_1 indicato come isola 14 (ex 9), fabbricato C/3, interno 2, composto di tre camere, servizi e piccolo giardino;
che l'appartamento, in conseguenza dell'aggiornamento della toponomastica da parte del Comune di Cerveteri, aveva poi acquisito il numero 26 di Via Luni, località Cerenova, del suddetto Comune;
che l'immobile locato era stato destinato a civile abitazione dei familiari del sig. e cioè della sig.ra Controparte_1 [...]
e del figlio minore , così come espressamente previsto CP_2 Persona_1 dall'art. 7 del contratto;
che il canone era stato pattuito in € 500,00 mensili;
che la durata del contratto era stata convenuta in tre anni, quindi dal 01.10.2015 al 30.09.2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dopo la scadenza del primo termine;
che in vista della scadenza del il 30.09.2020, i sigg.ri e con lettera Parte_3 Parte_2 raccomandata a.r. del 6 novembre 2019 comunicavano al sig. la loro Controparte_1 volontà di non far rinnovare ulteriormente l'accordo negoziale in questione, così impedendone il suo secondo tacito rinnovo;
che con ordinanza del 27 aprile 2021, emessa nel giudizio recante R.G.N. 1275/2021, il Tribunale aveva ordinato al sig.
[...] di rilasciare in favore degli odierni attori l'immobile disponendo il mutamento CP_1 del rito al fine di esaminare le eccezioni sollevate dal convenuto e il giudizio come proseguito si è estinto, ex art. 309 c.p.c., con pronuncia emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 17 gennaio 2022. Aggiungevano gli attori che la procedura esecutiva di rilascio, nel corso della quale erano stati effettuati ben 4 accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario prima che i legittimi proprietari potessero finalmente rientrare in possesso del loro appartamento, si era conclusa il giorno 17 febbraio 2022; che era emerso un debito verso il condominio di € 257,12; che l'ultimo pagamento effettuato dal convenuto nel dicembre 2020, era stato di € 500,00, quindi di un importo pari a quello del canone mensile locatizio pattuito, sicchè il sig. CP_1 andava condannato al pagamento dell'indennità di occupazione maturata a far data dal mese di gennaio 2021 sino al febbraio 2022 compreso;
che gli attori avevano diritto a vedersi rimborsati di tutte le spese legali, che sostenute per rientrare nel possesso del loro appartamento inerenti lo sfratto, non liquidate dal Giudice con l'ordinanza di convalida del 27 aprile 2021 ed ammontanti ad € 1.830,98 e quelle relative alla successiva procedura esecutiva di rilascio, ammontanti ad € 3.072,88 ( parametri medi della tariffa forense), cui andavano aggiunte le spese vive anticipate dagli odierni attori per far effettuare all'Ufficiale Giudiziario i 4 accessi necessari alla reintegrazione nel possesso del bene immobile dei proprietari, per un totale di i € 5.258,86. Si costituiva il sig. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1 passiva e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 269 c.p.c. la Signora
sul presupposto che egli non era riuscito a riconsegnare detto Controparte_2 immobile ai legittimi proprietari alla scadenza prevista poiché, contro il suo volere, l'abitazione era stata occupata volontariamente senza titolo dalla Sig.ra Parte_4 [...]
Il sig. chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligo
[...] CP_1 contrattuale in capo a lui per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile allo stesso;
in ogni caso accertare e dichiarare che dalla somma richiesta dagli attori quale indennizzo delle mensilità non pagate andava detratta la somma inizialmente corrisposta dal Sig. quale deposito cauzionale pari ad € 1.000,00; accertare e CP_1 dichiarare che la somma di € 257,12 di spese condominiali non potevano essere richieste al Sig. ma, solo alla Sig.ra accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 Controparte_2 della Signora in ordine a tutte le richieste avanzate da Controparte_2 controparte poiché strettamente connesse al comportamento della stessa ed alla condizione di occupante sine titulo;
per l'effetto rigettare la domanda proposta dagli odierni attori nei suoi confronti;
condannare la Signora al pagamento di quanto Controparte_2 richiesto dagli attori. Precisamente deduceva il sig. che il contratto di locazione era stato da lui CP_1 sottoscritto in favore del figlio e della predetta ex compagna, la quale era la sola Per_1 responsabile per aver occupato l'immobile di proprietà degli attori anche dopo la scadenza del contratto che egli aveva concluso alla luce degli accordi sottoscritti dinnanzi al Giudice per regolare l'affidamento e il mantenimento del figlio;
che aveva fatto tutto il Per_1 possibile per liberare e restituire il bene locato, ma la condotta della Sig.ra glielo CP_2 aveva impedito e pertanto si configurava una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ragione per la quale tutte le conseguenze dovevano essere poste a carico della terza chiamata. Si costituiva la terza chiamata evidenziando che tra lei e gli attori non vi era stato alcun rapporto di locazione, essendosi il rapporto svolto unicamente con il Sig. che CP_1 doveva sostenere tutte le eventuali conseguenze del contratto di locazione in oggetto;
che era lo responsabile per non avere ottemperato gli impegni presi in sede CP_1 giudiziale, causando direttamente agli attori i danni di causa;
che non si configurava alcuna fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile, visto che il convenuto avrebbe potuto superare tale impossibilità rispettando gli accordi stabiliti dal Tribunale e visto che una maggiore onerosità del debitore non rilevava ai fini di escluderne la colpa. Chiedeva il rigetto delle pretese del chiamante con condanna ex art. 96 cpc, con valutazione equitativa. In corso di causa decedeva la sig.ra e si costituiva, in proprio e quale erede Parte_3 della defunta madre, il sig. subentrando nella medesima posizione e difese. Parte_1
La causa di natura documentale veniva assunta in decisione all'udienza del 6.11.2025.
Sulla legittimazione passiva del convenuto CP_1
L'azione introdotta dagli attori è una azione contrattuale che trova la sua fonte nel contratto sottoscritto in data 25.09.2015 e registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma il 23 ottobre 2015 avente ad oggetto l'appartamento di proprietà degli attori sito in Cerveteri (RM), località Cerenova, indicato come isola 14 (ex 9), fabbricato C/3, interno 2, composto di tre camere, servizi e piccolo giardino. Tale contratto vede il solo rivestire la veste di controparte contrattale (conduttore) CP_1 nonostante la previsione - art.
7 - secondo cui l'immobile sarebbe stato destinato ad abitazione della signora e del minore. Trattasi infatti di mera previsione di quale CP_2 sarebbe stata la destinazione del bene che non ha mutato il contraente contrattuale e neanche ha trasformato il negozio in un contratto a favore di terzi ex art.1411 e ss c.c. per la cui configurazione non è sufficiente che il terzo riceva u vantaggio economico indiretto dal 4 contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo (ex multiis c.fr cass. n.4012/1983).
Sulla occupazione illegittima dell'immobile. La occupazione dell'immobile di causa, sito in Cerveteri (RM), Località Cerenova, Via Luni 26 di proprietà degli attori, per i 17 mesi intercorsi tra il 01.10.2020, giorno successivo alla scadenza del contratto di locazione del 25.9.2015 ed il 17 febbraio 2022, giorno in cui l'Ufficiale Giudiziario ha effettivamente reintegrato nel possesso dell'appartamento i legittimi proprietari (doc. 5), è un fatto pacifico, non contestato oltre che documentato avendo cessato il contratto di locazione (doc. 1) di spiegare i propri effetti al 30.09.2020 in virtù dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 27 aprile 2021 nel procedimento recante R.G.N. 1275/2021 (doc. 4) e che produce gli effetti disciplinati dall'art.1591 c.c. rispetto ai quali la effettiva responsabilità incombe sul “conduttore” rimanendo estranee al locatore le vicende e i rapporti con l'effettivo utilizzatore dell'immobile (“nel caso di contratto di locazione o di contratto di albergo a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art. 1591 c.c.” (Cass. 25584/2008; Cass. 1150/2005; Cass. 21209/2017. La quantificazione dell'indennità di occupazione è parametrata, per legge e salvo la prova del c.d. “maggior danno”, al canone di locazione mensile, nella specie pari a € 500,00 pattiziamente convenuto, e che lo ha peraltro spontaneamente corrisposto ai CP_1 proprietari per i primi tre mesi di occupazione, da ottobre a dicembre 2020.
Considerato che
l'occupazione illegittima dell'immobile di Via Luni, 26 è durata complessivamente 17 mesi, cioè dal 1° ottobre 2020 al 17 febbraio 2022, e che il sig. CP_1 ha pagato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 l'importo mensile di € 500,00, residuano da corrispondere in favore dei sigg.ri le somme relative ai 14 mesi Pt_2 intercorsi tra il gennaio 2021 e il febbraio 2022, per un complessivo importo dovuto a titolo di indennità di occupazione di € 6.000,00 (seimila/00) oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo. Quanto al “maggior danno” patito dagli attori esso è identificabile nelle spese giudiziarie resesi necessarie per riacquisire la disponibilità del bene e quantificabili in complessivi € 5.258,86 e risultanti per tabulas dalla documentazione versata agli atti del giudizio (doc. 5, 8 e 8 bis). Anche con riferimento agli oneri condominiali risultati non pagati - € 257,12 – la statuizione contrattuale (art.4) che prevedeva il pagamento diretto ad opera della sig.ra
[...]
non valeva a modificare la individuazione del soggetto contraente Controparte_2 ed onerato verso i locatori che rimaneva il sig. rispetto ai locatori le parti CP_1 pattuivano una mera delegazione di pagamento . Detta somma è dovuta in quanto onere accessoria al canone locatizio Dalla predetta somma richiesta dagli attori quale indennizzo delle mensilità non pagate vada detratta la somma inizialmente corrisposta dal Sig. quale deposito CP_1 cauzionale e pari ad € 1.000,00. Sicchè il sig. va condannato a corrispondere agli attori la somma Controparte_1 complessiva di euro 10.515,98 con gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
La domanda del sig. nei confronti della sig.ra CP_1 CP_2 5
. CP_2
La domanda di rivalsa del sig. nei confronti della terza chiamata è fondata atteso CP_1 che nei rapporti tra le dette parti era cessato sin dal dicembre 2020 l'obbligo dello CP_1 di accollarsi il pagamento diretto dei canoni di locazione. Infatti, in data 16.07.2015 il Tribunale, nel pronunciarsi sul ricorso depositato dalla Sig.ra iscritto al n. CP_2
278/2014 R.G.A.C. disciplinava l'affidamento e il mantenimento del figlio minore della coppia negli esatti termini di cui all'accordo allegato al verbale di Persona_1 udienza del 15/07/2015 che prevedeva che oltre al contributo al mantenimento del figlio e delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, anche che il Sig. si Controparte_1 impegnava a pagare il canone di locazione di una abitazione (sempre in Cerveteri o nelle immediate vicinanze), ove la Sig.ra sarebbe andata ad abitare insieme al figlio CP_2
La scelta di detta abitazione sarebbe stata presa di comune accordo tra le parti ed in Per_1 ogni caso il canone di locazione doveva essere contenuto entro la somma di euro 500 (cinquecento) ed il relativo contratto, doveva essere sottoscritto direttamente dal Sig.
La Sig.ra avrebbe dovuto far fronte a tutte le altre spese Controparte_1 CP_2 relative alla abitazione, in particolare alle utenze (all.to 2). In forza di tale accordo il sig. aveva, quindi, assunto in locazione l'immobile di proprietà degli odierni attori CP_1 sottoscrivendo il contratto di locazione in data 25.09.2015, versando contestualmente € 1000 di deposito cauzionale e provvedendo a pagare regolarmente il canone di € 500,00 mensili stabilito per l'abitazione dove di fatto hanno sempre e solo abitato la Sig.ra ed il CP_2 minore come previsto in contratto all'art. 7. Per_1
La Sig.ra a sua volta, si impegnava a pagare tutte le utenze come da dichiarazione CP_2
a sua firma del 04.10.2015 (All.to 4) e come riportato nel contratto di locazione all'art.
4. Tuttavia, il Sig. a seguito di ricorso al Tribunale ex art. 742 c.p.c. in relazione CP_1 all'art. 337 quinques c.c. per la revisione delle condizioni dell'affidamento e mantenimento del minore ((RG n. 653/2020) otteneva Decreto del 30.11.2020 che tra le altre cose stabiliva che il predetto non aveva alcun obbligo di sostenere le spese per la locazione di CP_1 un immobile in uso al minore ed alla e che andava aumentato il contributo al CP_2 mantenimento del figlio minore da € 500 ad € 700 (all.to 11) con decorrenza dal mese di dicembre 2020 . In ragione di ciò, lo ha provveduto a onorare l'indennità di occupazione solo per CP_1
i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Pertanto con effetto dal mese di dicembre 2020 le obbligazioni economiche relative alla occupazione dell'immobile dovevano ricadere in capo all e non esisteva più, un CP_2 obbligo dell'odierno resistente né di saldare il canone di locazione né di reperire per la terza chiamata un alloggio essendo stati detti obblighi di fatto convertiti nell'aumento dell'assegno liquidato dal tribunale per il mantenimento del figlio. Ne discende che dal mese di dicembre 2020 tutte le spese che gli attori hanno dovuto sopportare per la liberazione dell'immobile oltre che quelle relative alla indennità di occupazione e agli oneri condominiali sono imputabili alla e Controparte_2 quindi, tutto quanto il sig. sia tenuto a pagare agli attori, per sorte capitale e spese CP_1 processuali in conseguenza della presente sentenza gli vada rimborsato dalla terza chiamata. Le spese di lite tra gli attori e il convenuto e quelle tra il sig. e la terza chiamata CP_1 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 Pt_2 6 ei confronti di , con la chiamata in causa della sig.ra Pt_2 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2 accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore degli attori della somma di euro 10.515,98 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
accoglie la domanda di nei confronti di Controparte_1 CP_2
e condanna quest'ultima a rimborsare al sig. quanto questi sia
[...] CP_1 tenuto a sborsare agli attori in forza della presente sentenza per capitale e spese processuali;
condanna alla refusione in favore degli attori delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%); condanna all refusione in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 24.11.2025 Il giudice dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1006 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023
TRA
NT (RM) 12/10/1942 CAPARROTTA Pt_3 C.F._8 7
FEDERICO C.F._3
attore
CONTRO
(ROMA (RM), 26/10/1979) con il patrocinio dell'avv. SEVERI Controparte_1
ISABELLA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data al Tribunale di voler modificare le CP_3
statuizioni di cui alla sentenza/decreto del Tribunale di ___n. **** alle condizioni di seguito indicate:
Si costituiva deducendo CP_1
In corso di causa
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1006/2023 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza/decreto del
Tribunale di :: n. **** nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 24/11/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone