CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2237/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1416/2026 depositato il 18/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1526/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500035117 emesso dal Comune di
Roma capitale per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobile sito nel territorio del suddetto Ente civico, Indirizzo_1 . Nell'atto introduttivo la difesa del contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del divieto della doppia tassazione sullo stesso bene, in quanto il tributo è stato regolarmente pagato dal padre del proprio assistito, intestatario dell'utenza e residente nel fabbricato dal 15.06.2020 al 26.10.2022, mentre l'interessato
è residente dal 22.10.2022, l'illegittimità della pretesa per violazione del Regolamento che disciplina la Tari
e della Legge nr. 147 del 2013, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dell'annualità 2019
e l'inesistenza della pretesa per errata individuazione del cespite per gli anni dal 2019 al 2022. Nel corpo del ricorso il ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti.
Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 05.02.2026, in cui, da un lato, ha evidenziato di avere emesso il 30.01.2026 un provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato, dall'altro, che la residua pretesa afferente al periodo dall'01.01.2019 al 09.06.2020 è pienamente legittima.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato in parte estinto per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che, da un lato, ricorre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione agli anni dal 10.06.2020 al 2024, dall'altro, il
Giudicante ha accertato la manifesta infondatezza della tesi professata dal contribuente in relazione al periodo non coperto dal provvedimento di annullamento parziale, dall'01.01.2019 al 09.06.2020, alla luce delle convincenti e condivisibili motivazioni esplicitate dall'Ente impositore nell'articolata comparsa, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nel presente provvedimento (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In particolare, preme osservare che non si è perfezionata l'invocata prescrizione per l'annualità 2019, posto che il ricorrente avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione con riferimento al prefato periodo d'imposta, ovvero per dichiarare l'immobile ai fini Tari, sino al 30.06.2020 (ex multis CGT di 1° grado di Roma, Sentenze nnrr. 4736 e 6314 del 2025), pertanto ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge nr. 296 del 2006 il Comune avrebbe potuto notificare l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla predetta data, quindi entro il
31.12.2025, con il precipitato che la notifica dell'avviso avvenuta il 07.11.2025 si rivela assolutamente tempestiva ed immune da censure.
Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio in parte estinto per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1416/2026 depositato il 18/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500035117 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1526/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500035117 emesso dal Comune di
Roma capitale per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobile sito nel territorio del suddetto Ente civico, Indirizzo_1 . Nell'atto introduttivo la difesa del contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del divieto della doppia tassazione sullo stesso bene, in quanto il tributo è stato regolarmente pagato dal padre del proprio assistito, intestatario dell'utenza e residente nel fabbricato dal 15.06.2020 al 26.10.2022, mentre l'interessato
è residente dal 22.10.2022, l'illegittimità della pretesa per violazione del Regolamento che disciplina la Tari
e della Legge nr. 147 del 2013, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dell'annualità 2019
e l'inesistenza della pretesa per errata individuazione del cespite per gli anni dal 2019 al 2022. Nel corpo del ricorso il ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti.
Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 05.02.2026, in cui, da un lato, ha evidenziato di avere emesso il 30.01.2026 un provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato, dall'altro, che la residua pretesa afferente al periodo dall'01.01.2019 al 09.06.2020 è pienamente legittima.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato in parte estinto per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che, da un lato, ricorre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione agli anni dal 10.06.2020 al 2024, dall'altro, il
Giudicante ha accertato la manifesta infondatezza della tesi professata dal contribuente in relazione al periodo non coperto dal provvedimento di annullamento parziale, dall'01.01.2019 al 09.06.2020, alla luce delle convincenti e condivisibili motivazioni esplicitate dall'Ente impositore nell'articolata comparsa, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nel presente provvedimento (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In particolare, preme osservare che non si è perfezionata l'invocata prescrizione per l'annualità 2019, posto che il ricorrente avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione con riferimento al prefato periodo d'imposta, ovvero per dichiarare l'immobile ai fini Tari, sino al 30.06.2020 (ex multis CGT di 1° grado di Roma, Sentenze nnrr. 4736 e 6314 del 2025), pertanto ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge nr. 296 del 2006 il Comune avrebbe potuto notificare l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla predetta data, quindi entro il
31.12.2025, con il precipitato che la notifica dell'avviso avvenuta il 07.11.2025 si rivela assolutamente tempestiva ed immune da censure.
Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio in parte estinto per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)