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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8941 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26783 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa AO CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rocca, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata al Viale Navigazione interna n. 51, a Padova, presso l'avv. Riccardo Rocca, come da procura agli atti;
-attore opponente -
CONTRO
) con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Giussani, elettivamente domiciliata in Via Corridoni n. 40, a Milano, presso l'avv. Andrea Giussani, come da procura agli atti;
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente come da memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc: “In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
ovvero in via subordinata concedersi la provvisoria esecutività sulla minor somma pari ad euro 2.255,00. Nel merito, in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
accertare i Con fatti esposti in parte narrativa e, in particolare, che la si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, realizzando delle opere gravate da vizi tali da renderle inadatte alla loro destinazione, oltre ad aver realizzato parte soltanto delle lavorazioni previste;
per l'effetto, previo accertamento dell'entità dei vizi, del costo necessario alla loro sistemazione oltre che dell'entità del danno Con derivante a FI, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dalla odierna opponente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente CP_ dovuto in favore dell'opposta; condannare, altresì, al pagamento in favore della odierna opponente della penale per ritardo contrattualmente prevista, per l'importo quantificato in complessivi euro 17.200,00, o la diversa somma anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta; In via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di formulare i relativi capitoli e di indicare i testi nel concedendo termine. Si chiede sin d'ora, senza inversione alcuna dell'onere della prova, disporsi C.T.U tecnica volta all'accertamento Con (i) della corrispondenza tra i lavori realmente eseguiti da parte di (ii) della effettiva presenza dei vizi lamentati e denunziati e (iii) l'importo in concreto necessario a porvici rimedio. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”. Per la convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale - nel merito: - respingere l'opposizione avversaria, ivi comprese le domande riconvenzionali formulate, in quanto illegittime e infondate, aventi finalità palesemente dilatorie e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società
[...] (C.F. e P. Iva ), con sede legale in Milano, cap. 20124, Piazza Quattro Novembre 4, in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. ), Parte_2 C.F._1 residente, in Vigonza (PD), cap. 35010, via Padova 67, a pagare a la somma capitale di € Controparte_3 26.205,00, oltre € 85,40 a titolo di spese notarili, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, e così complessivamente € 26.290,40, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate rispettivamente in € 286,00 e € 1.400,00 oltre accessori di legge, oltre alle successive occorrende tutte;
In via subordinata: - nella denegata e francamente non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale avversaria e ritenere operante la clausola penale, si chiede che la stessa, in considerazione di tutte le argomentazioni di cui in narrativa, sia diminuita ex art. 1384 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre accessori come per legge.”. Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04/07/2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9566/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/05/2023 in favore di per l'importo di euro Controparte_1
26.290,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 296/22, n. 297/22, n.
333/22 e n. 346/22 emesse per il pagamento a titolo di corrispettivo delle opere eseguite in favore di
Parte_1
Quali motivi di opposizione, ha allegato, sinteticamente, che: a) in data Parte_1
23/3/2022 le parti hanno stipulato un accordo quadro mediante il quale si è impegnata a realizzare CP_1 impianti elettrici ed idraulici presso i clienti di parte attorea;
b) ai sensi dell'art. 4 del contratto i corrispettivi sarebbero stati pagati ad a 30 gg. f.m.d.f. con emissione della fattura solo dopo che le CP_1 lavorazioni fossero state completate, il collaudo avesse avuto esito positivo e la subappaltatrice avesse trasmesso sia la documentazione fotografica comprovante le lavorazioni eseguite, sia tutta la documentazione amministrativa;
c) tuttavia, le opere realizzate da parte convenuta sono state eseguite solo parzialmente oltre che affette da vizi e difetti, come denunciato più volte dall'attrice opponente;
d) in particolare, presso la sig.ra non ha completato l'allaccio della pompa di calore alla rete CP_4 elettrica;
e) presso il sig. non ha rilasciato la dichiarazione di conformità, non ha Pt_3 CP_2 realizzato la messa a terra delle batterie di accumulo e il cablaggio elettrico non è stato eseguito secondo il progetto;
inoltre, le tubazioni erano state lasciate scoperte e la valvola di compensazione della caldaia non era stata installata correttamente;
Gruppo fondiario ha denunciato le suddette irregolarità in data 04/05/2023 ma, non avendo avuto alcun riscontro da è stata costretta ad CP_1 incaricare un proprio tecnico di fiducia;
f) presso la sig.ra ED.I non ha inserito i sali nel Pt_4 dosatore, non ha realizzato il neutralizzatore dello scarico condensa, non ha coperto le tubazioni in rame, non ha realizzato i ripristini della muratura, non ha adeguatamente fissato il comando wi-fi, non ha realizzato né lo scarico della condensa della pompa di calore né la canalina delle tubazioni esterne
2 della stessa;
infine, non è stata consegnata e quindi installata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici;
g) presso il sig. non ha realizzato lo scarico della condensa della pompa di calore, Per_1 CP_1 né l'isolamento delle tubazioni esterne di queste e non è stata consegnata (e quindi neanche installata) la colonnina di ricarica dei veicoli elettrici;
h) inoltre, ha completato in ritardo le opere CP_1 commissionatele da FI pertanto, ai sensi dell'art 6 del contratto quadro dovrà, essere condannata al pagamento di una penale da ritardo complessivamente pari ad euro 17.200.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, di accertare l'inadempimento di per aver realizzato le opere affette CP_1 da vizi e difetti e per non averle completate;
- di condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da - di condannare altresì al pagamento della penale da Parte_1 CP_1 ritardo contrattualmente prevista nella misura di euro 17.200,00.
Si è costituita tempestivamente in data 3/10/2023 , Controparte_1 allegando sinteticamente che: a) parte attorea, prima del presente giudizio, non ha contestato alcun vizio ad anzi, ha più volte riconosciuto l'esistenza del proprio debito e ha formulato proposte CP_1 transattive anche successivamente all'instaurazione della procedura monitoria (doc. 11,14,15,16); b) con riguardo alle contestazioni mosse da parte attorea con il proprio atto di citazione occorre rilevare che, rispetto alle opere eseguite presso l'immobile della sig.ra parte attorea non ha dimostrato CP_5 che fosse ED.I a dover collegare la pompa di calore alla rete elettrica né tanto meno ha incluso questo vizio tra i danni che avrebbe patito;
c) con riferimento poi all'immobile del sig. a fronte della Pt_3 richiesta rivolta a parte attorea direttamente dal proprietario dell'immobile ed inoltrata ad CP_1 quest'ultima ha risposto di non aver ricevuto alcun ordine di effettuare delle opere straordinarie come la copertura delle tubazioni e che avrebbe, invece, provveduto a completare le attività che le erano state commissionate in data 13/1/2023, e così è stato;
d) il rapportino di lavoro prodotto da parte attorea sub doc. 5 non ha nulla a che vedere con la comunicazione sempre di FI del 04/05/2023 (doc. 4) inviata ad la quale in data 05/05/2023 ha risposto sostenendo di aver eseguito secondo la regola dell'arte CP_1 tutte le opere che le erano state commissionate e alla quale non è seguito alcun ulteriore riscontro di parte attorea;
e) per ciò che attiene le contestazioni relative alle opere eseguite presso gli immobili dei sig.ri e parte attorea non ha fornito alcuna prova della fondatezza delle proprie Pt_4 Per_1 allegazioni;
f) parte attorea prima del presente giudizio non ha mai mosso alcuna contestazione ad CP_1 tanto che ha espressamente autorizzato con e-mail del 16/11/2022 e 28/11/2022 la fatturazione delle opere eseguite dall'appaltatrice opposta, con contestuale approvazione dei relativi consuntivi;
g) rispetto alla penale di cui all'art 6 del contratto quadro, non è previsto alcun termine finale di esecuzione delle opere ma solo un termine iniziale secondo cui si sarebbe dovuto dar corso alle opere
3 entro 7 giorni dall'affidamento della commessa;
h) peraltro, parte attorea non ha mai fatturato – come previsto dall'art.
6.5 del contratto – le penali richieste nel presente giudizio.
Alla luce delle predette allegazioni, ha concluso chiedendo: - respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente , confermare il decreto Contr ingiuntivo opposto;
- condannare parte attorea al pagamento in favore di della domma di euro
26.205,00 oltre euro 85,40 a titolo di spese notarili, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di parte attorea dovesse essere accolta, ridurre la penale ai sensi dell'art 1384 cc.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc ed infine non sono state ammesse le prove costituende articolate da parte attorea.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
La parte ingiungente ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle sue fatture n. 296/22, n.
297/22, n. 333/22 e n. 346/22 per un totale di euro 26.205,00, emesse a titolo di corrispettivo per le opere eseguite presso gli immobili di proprietà dei committenti principali, ossia: la sig. il sig. CP_5
la sig.ra e, infine, il sig. il tutto oltre ad euro 85,40 a titolo di spese notarili Pt_3 Pt_4 Per_1 per l'autenticazione delle scritture contabili.
L'attore opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato, da un lato, che le parti in data 23/3/2022 hanno stipulato un accordo quadro con cui si è impegnata ad eseguire opere CP_1 elettriche e idrauliche presso gli immobili di proprietà dei clienti dell'attrice opponente e, dall'altro, che l'opposta non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionatele, le quali si sono rivelate affette da vizi o difetti o incomplete. Ha altresì allegato – entro il termine delle preclusioni assertive – che le opere eseguite da sono state eseguite in ritardo rispetto ai termini pattuiti in contratto ai sensi CP_1 dell'art. 6, chiedendo conseguentemente la condanna dell'opposta al pagamento della penale da ritardo ex art. del contratto quantificata nella misura di euro 17.200.
ED.I - nella propria comparsa di costituzione e risposta - ha dedotto di aver realizzato secondo le regole dell'arte – e senza ritardo – le opere commissionatele da FI, ovverosia l'esecuzione di impianti
4 elettrici e idraulici presso gli immobili di proprietà dei clienti dell'opponente ed ha allegato di non aver mai ricevuto il pagamento delle proprie fatture nonostante i molteplici riconoscimenti di debito con annesse proposte transattive (doc.) (anche successivamente all'instaurazione della procedura monitoria)
e il benestare alla fatturazione emesso dall'opponente (doc. 11,14,15,16) per tutte e quattro le fatture ingiunte.
Il contratto stipulato tra le parti in data 23/3/2022 deve senz'altro essere qualificato come contratto di subappalto, con la conseguente applicazione al caso di specie della disciplina speciale di cui agli articoli 1655 e seguenti c.c.
2. Sulla fattura n. 296/22 (Sig.ra CP_5
Passando all'esame dei vizi e difetti di cui parte attorea allega siano affette le opere eseguite da CP_2
l'attrice – entro il termine delle preclusioni assertivi e istruttorie - ha allegato che presso la propria cliente sig.ra l'opposta non ha mai effettuato il collegamento della pompa di calore alla rete CP_5 elettrica e che vi abbia provveduto in sede di collaudo un tecnico incaricato da FI.
Parte opposta – nella propria comparsa di costituzione e risposta - ha contestato che l'esecuzione della predetta attività spettasse ad ed ha allegato che parte opponente non ha fornito alcuna CP_1 dimostrazione della superiore circostanza e che, in ogni caso, la stessa non ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'esecuzione in autonomia della predetta attività.
ED.I, inoltre, con la memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter cpc ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione emesso da FI nella persona dell'ing. di data 14/10/2022, relativamente alle opere Per_2 eseguite presso l'immobile della sig.ra CP_5
L'importo di cui alla fattura azionata deve pertanto ritenersi dovuto.
Ciò posto, deve osservarsi che – a fronte del documentato benestare alla fatturazione – parte opponente, nella sua qualità di convenuta in senso sostanziale, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito di oggetto della fattura ingiunta n. 296/22, essendosi unicamente CP_1 limitata ad allegare genericamente i presunti vizi e difetti delle opere eseguite da CP_2
Dalle prove versate in atti non si evince la prova di quali fossero le opere commissionate ad e che CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile della sig.ra parte opponente, infatti, CP_5 non ha prodotto l'ordine relativo a tale cantiere, né, del resto, è possibile fare riferimento al contratto quadro, essendo in esso elencate solo genericamente le lavorazioni che si è impegnata ad eseguire CP_1 presso i clienti di FI.
Parte opponente, poi, non ha fornito neanche un principio di prova in ordine all'esistenza del vizio allegato e della sua riconducibilità all'operato dell'opposta (a titolo esemplificativo, non è stata depositata nemmeno una relazione tecnica di parte di data coeva o comunque prossima alla conclusione
5 dei lavori da parte di contenente la descrizione del vizio, l'entità e la sua riconducibilità CP_1 all'operato dell'opposta).
Neanche i documenti 17 e 18 prodotti dall'opponente con la memoria integrativa n.1 e rispettivamente la relazione di intervento e il rapporto di efficienza energetica sono idonei a provare alcunché rispetto all'esistenza dei vizi e difetti lamentati e della loro imputabilità all'opposta. Peraltro, entrambi i documenti sono datati entrambi 31/05/2023, ossia successivi di oltre 7 mesi dal rilascio del benestare alla fatturazione e quindi dell'accettazione delle opere.
L'opposta ha invece prodotto agli atti una comunicazione di FI (doc. 23 opposta) con cui, incontrovertibilmente, quest'ultima ha autorizzato ED.I ad emettere la fattura relativa agli allegati di cui alla stessa e-mail, ovverosia il consuntivo delle opere eseguite presso la sig.ra CP_5
Tale comunicazione non può che essere interpretata come accettazione delle opere senza riserve da parte di FI, non risultando agli atti nessuna prova contraria né tantomeno alcuna contestazione – neanche generica – di FI rispetto al predetto documento.
Ciò posto, rammentato il principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in ossequio al quale: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando
l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”, si ritiene che, in parte qua, l'opposizione sia infondata e meriti di essere rigettata.
3. Sulla fattura n. 297/22 (Sig. Pt_3
Anche il diritto di credito portato dalla fattura n. 297/22 è risultato dovuto, per i motivi che di seguito si espongono.
Parte opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato che presso il sig. Pt_5 non solo ha omesso di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti ma non ha neanche
[...] realizzato la messa a terra delle batterie di accumulo, il cablaggio elettrico non è stato eseguito secondo lo schema di progetto, le tubazioni sono state lasciate scoperte e non è stata installata correttamente la valvola di compensazione della caldaia. Parte opponente ha allegato di aver denunciato i suddetti vizi e
6 difetti all'opposta in data 04/05/2023 ma che, non avendo ricevuto alcun riscontro, è stata costretta ad incaricare i propri tecnici di fiducia sig.ri e che sono intervenuti in data 21/5/23 per Persona_3 Per_4 risolvere le suddette problematiche, come dimostrato dal rapporto di intervento da questi rilasciato
(doc. 5 opponente) e di averne dovuto supportare i relativi costi.
Parte opponente ha altresì prodotto agli atti (doc. 3) le fotografie dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite da CP_2
L'opposta – entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie – ha allegato che in data 19/12/2022 ha ricevuto da FI un email con cui le si chiedeva di intervenire presso l'immobile del sig. Pt_3 avendo lo stesso committente principale chiesto di provvedere al collegamento del contatore Enel all'impianto fotovoltaico, alla messa a terra del predetto impianto, all'installazione della wallbox e infine alla copertura delle tubature dell'impianto della pompa di calore e alla sistemazione di una valvola nell'impianto della caldaia. In pari data ED.I ha risposto a tale e-mail sostenendo di non aver ricevuto alcun incarico per opere extra contratto come, ad esempio, la copertura delle tubature e che avrebbe, invece, provveduto al completamento delle proprie attività il successivo 13/01/2023 come dimostrato dal rapporto di lavoro sottoscritto dallo stesso sig. e corredato anche da Pt_3 documentazione fotografica.
Parte opposta ha altresì contestato il doc. 5 prodotto da parte opponente con la propria comparsa di costituzione e risposta allegando come questo non abbia alcuna relazione con l'e-mail del 04/05/2023
(doc. 4 opponente) alla quale, ED.I, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha risposto contestandone il contenuto con pec del 05/05/2023 (doc. 20 – opposta).
Parte opposta, infine, con la memoria integrativa n. 2 ex art 171 ter cpc, ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione di data 14/10/2022 emesso da FI nella persona del sig. NG. . Per_2
Ciò posto, la documentazione versata in atti e sopra illustrata, e in particolare l'email dell'8/8/2022 di
FI, il benestare alla fatturazione del 14/10/2022, il rapporto di lavoro di del 13/01/23 sottoscritto CP_1 dal sig. nonché le comunicazioni intervenute tra le parti in data 04/05/2023 e 05/05/2023, Pt_3 appaiono idonee a smentire, anche in questo caso, la tesi posta da parte opponente a fondamento della propria contestazione del credito, non essendo emerso, di nuovo, alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria oggetto della fattura ingiunta n. 297/22 dell'importo pari ad euro 7.990,00.
Infatti, per un verso, non può non sottolinearsi la genericità dell'elenco delle opere commissionate ad contenuto nell'email di FI dell'8/8/2022 e da questa prodotta con la memoria integrativa n.1, e, CP_1 per altro verso, deve evidenziarsi che le fotografie prodotte dall'opponente, essendo prive di qualsiasi riferimento temporale e di luogo e quindi del tutto decontestualizzate, non possono considerarsi – da
7 sole – prove idonee a provare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati né la loro riconducibilità all'operato di CP_6
deve pure osservarsi che il committente principale, in data 13/01/2023 ha sottoscritto il
[...] rapporto di intervento dell'opposta, confermando l'avvenuto completamento delle opere da parte di quest'ultima.
D'altra parte, l'e-mail di FI del 04/05/23 – prontamente contestata con la successiva comunicazione a mezzo pec del 5/5/2023 – oltre ad essere tardiva, in quanto inviata a distanza di 4/5 mesi sia dal benestare alla fatturazione di data 14/10/2022 con cui le opere sono state accettate senza riserva, sia Contr dalla sottoscrizione da parte del sig. del rapporto di lavoro di del 13/01/2023, non è in Pt_3 ogni caso idonea a provare l'esistenza di vizi e difetti imputabili all'operato di tanto più che dalla CP_1 stessa emerge che – contrariamente a quanto allegato dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione – le dichiarazioni di conformità degli impianti sono invece state rilasciate da CP_2
Infine, alcun valore probatorio sull'esistenza dei vizi e difetti allegati e della loro imputabilità all'operato di può essere attribuito al rapporto di lavoro del 21/05/23 che oltre ad essere tardivo e, CP_1 in ogni caso, generico.
4. Sulla fattura n. 333/22 (Sig.ra Pt_4
Con riferimento alla fattura n. 333/22, parte opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato che ED.I , rispetto alle opere da eseguirsi presso la sig.ra non ha inserito i sali nel Pt_4 dosatore, non ha realizzato il neutralizzatore dello scarico condensa, non ha coperto le tubazioni in rame, non ha realizzato i dovuti ripristini della muratura, non ha adeguatamente fissato il comando wifi, non ha realizzato lo scarico della condensa della pompa di calore né la canalina delle tubazioni esterne della stessa. Infine, non ha consegnato e quindi installato la colonnina di ricarica per veicoli elettrici
(wallbox).
A supporto delle predette allegazioni ha prodotto agli atti unicamente delle fotografie (doc. 6-7-8) e con la memoria integrativa n. 1 ex art 171 ter cpc l'e-mail dell'8/8/2024 relativa all'assegnazione ad ED.I della commessa in esame (doc. 15).
Parte opposta ha contestato la genericità delle allegazioni dell'opponente, oltre all'assenza di prove che ne dimostrino la veridicità. Ha contestato altresì la valenza probatoria delle fotografie prodotte, essendo le stesse prive di data e di ogni riferimento che le possa ricondurre alle lavorazioni eseguite presso l'immobile della Pt_4
Ha, infine, allegato di non aver mai ricevuto alcun tipo di contestazione e che, in ogni caso, in data
16/11/2022 l'opposta ha ricevuto da FI – nella persona del sig. – il benestare alla fatturazione. Per_5
8 Tenuto conto della documentazione in atti, nonché della genericità delle allegazioni di parte opponente, deve ritenersi che la stessa – ancora una volta – non abbia fornito prova dei vizi e delle difformità delle opere eseguite dall'opposta e, comunque, di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito oggetto della fattura ingiunta n. 333/22, che pertanto risulta dovuta.
L'ordine della commessa innanzitutto è costituito unicamente da una e-mail (dell'8/8/2022) in cui vengono elencate in modo generico e non specifico le attività che avrebbe dovuto eseguire. Le CP_1 fotografie prodotte, come già rilevato per le altre commesse, non possono essere ritenute prove idonee a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti e la loro imputabilità all'operato di in quanto del tutto CP_1 decontestualizzate.
D'altra parte, anche per la presente commessa parte opposta ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione di data 16/11/22 (doc. 21 – opposta) che risulta contestato solo genericamente dall'opponente nei propri atti difensivi essendosi limitata a sostenere che il sig. non avesse i Per_5 poteri per acconsentire alla fatturazione senza, tuttavia, provare la veridicità di tale allegazione.
Peraltro, per stessa ammissione di parte opponente, le lavorazioni presso l'immobile della sig.ra sono state terminate da in data 9/11/22 pertanto, la relazione del DL di data 21/08/23, Pt_4 CP_1 prodotta agli atti dall'opponente con la memoria integrativa n. 1 ex art 171 ter cpc, essendo stata redatta a distanza di 9 mesi dal completamento delle lavorazioni, dall'emissione del benestare alla fatturazione e quindi dall'accettazione delle opere è da ritenersi tardiva, e quindi non può essere considerata una prova idonea a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti allegati né tantomeno la loro l'imputabilità all'operato della subappaltatrice.
L'importo di cui alla suddetta fattura, in conclusione, è dovuto.
5. Sulla fattura n. 346/22 (Sig. Per_1
Infine, si ritiene che anche l'importo di cui alla fattura n. 346/22 risulti dovuto.
FI – con il proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato anche rispetto alla commessa del sig. che le opere non sono state eseguite da a regola d'arte; in particolare, non è stato realizzato Per_1 CP_1 lo scarico della condensa della pompa di calore, né l'isolamento delle tubazioni esterne della stessa, oltre a non essere stata consegnata e quindi installata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Anche per le predette lavorazioni, parte opponente ha prodotto unicamente le fotografie dei vizi e difetti allegati.
Parte opposta ha contestato la genericità delle allegazioni, nonché la valenza probatoria delle fotografie prodotte. Infine, anche rispetto al sig. ED.I ha allegato di non aver ricevuto alcuna Per_1 contestazione prima del presente giudizio e di aver ricevuto in data 28/11/2022 l'autorizzazione di FI
a firma del sig. all'emissione della fattura per la relativa commessa. Pt_6
9 Anche per il sig. come per la sig.ra l'ordine della commessa è costituito unicamente da Per_1 Pt_4 una e-mail in cui vengono elencate in modo generico e non specifico le attività che avrebbe CP_1 dovuto eseguire. Le fotografie, anche in questo caso, risultano del tutto decontestualizzate e pertanto non possono essere ritenute idonee a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati negli atti difensivi dall'opponente.
Peraltro, per stessa prospettazione di parte opponente, le lavorazioni presso il sig. sono state Per_1 completate in data 17/11/2022 tanto che successivamente, in data 28/11/2022 l'opponente nella persona del sig. ha acconsentito all'emissione della fattura (doc. 22 - opposta). Come per la Parte_7 sig.ra parte opponente si è limitata a contestare genericamente solo la circostanza in forza Pt_4 della quale il sig. non avesse i poteri per acconsentire alla fatturazione, senza fornire però alcun Pt_6 documento idoneo a provare la veridicità di tale affermazione.
Occorre, poi, sottolineare che rispetto alla allegazione dell'opponente secondo cui parte opposta non avrebbe provveduto alla consegna e all'installazione della c.d. wallbox, non vi è alcun documento tra le prove agli atti idoneo a dimostrare la fondatezza di tale allegazione posto che neanche dalla relazione del DL del 21/08/2023 (che in ogni caso deve ritenersi tardiva poiché successiva di 9 mesi rispetto al completamento e all'accettazione delle opere e quindi non idonea a dimostrare alcunchè in merito all'esistenza dei vizi e difetti lamentati), emerge il suddetto inadempimento di CP_2
***
Ciò posto, parte attorea non ha assolto all'onere probatorio sopra richiamato, omettendo del tutto di fornire la prova dei vizi o delle difformità lamentate, conseguentemente anche la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Peraltro, non può non rilevarsi come l'opponente – pur non volendo qualificare il tenore delle proprie comunicazioni come veri e propri atti ricognitivi – ha in ogni caso tenuto un comportamento extraprocessuale volto al soddisfo delle pretese creditorie dell'opposta, arrivando addirittura a formulare più di una proposta di pagamento (anche tramite la cessione di crediti fiscali – doc. 11, opposta) di importo superiore a quello richiesto a titolo di capitale da con la procedura monitoria CP_1
(doc. 16 – opposta).
Tale comportamento –anche alla luce del mancato raggiungimento dell'onere della prova richiesto all'attrice opponente – costituisce un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la titolarità dei crediti ingiunti in capo alla parte opponente.
6. Sulla domanda riconvenzionale del pagamento della penale da ritardo
10 Parte opponente, con il proprio atto di citazione in opposizione ha, altresì, formulato una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di euro 17.200 a titolo di penale, dovuta da per CP_1 aver completato in ritardo le lavorazioni commissionatele.
A tal fine l'opponente ha richiamato l'art. 6 del contratto quadro stipulato tra le parti, con il quali si stabilisce che: “Il fornitore si impegna a dare corso alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 entro 7 giorni per ciascuna commessa» e, ancora, «In ipotesi di ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione di cui al precedente art. 6.1, al Fornitore sarà addebitata una penale fissa ed irriducibile pari ad €
100,00 per ciascun giorno di ritardo».
FI, ha allegato che per la commessa del sig. parte opposta debba pagare a titolo di penale la Per_1 somma di euro 8.500, avendo accumulato un ritardo di 85 giorni per il completamento delle lavorazioni
(dall'8/8/22 al 17/11/22); mentre, per la commessa della sig.ra parte opposta debba pagare a Pt_8 titolo di penale la somma di euro 7.700 avendo accumulato un ritardo pari a 77 giorni per il completamento delle lavorazioni (dall'8/8/22 al 9/11/22). Contr Infine, rispetto al sig. parte opponente ha allegato che non avendo consegnato le Pt_3 dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi dell'art.
6.4 del contratto, l'opposta è tenuta al pagamento a titolo di penale in favore di FI della somma di euro 1.000.
I a FI a titolo di penali è pari ad euro 17.200. Controparte_1
A tal fine parte attorea ha allegato, le e-mail con cui ha conferito ad le commesse dei sig.ri CP_1 Per_1
e dell'8/8/2022. Pt_4 Pt_3
Parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la domanda riconvenzionale dell'opponente allegando, da un lato, che l'art. 6 del contratto non prevede alcun termine finale di completamento delle opere prevedendo unicamente che l'inizio delle lavorazioni dovesse avvenire entro 7 giorni dall'affidamento della commessa;
in secondo luogo, che l'opponente non abbia fornito alcuna prova rispetto all'asserito ritardo maturato da in terzo luogo, CP_1 contrariamente a quanto pattuito all'art.
6.5. del contratto FI non ha mai fatturato i predetti importi richiesti a titolo di penale;
infine, ha chiesto che l'ammontare delle penali venga ridotto ad equità in quanto eccessivo, ai sensi dell'art 1384 cc.
La domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Dal contratto non emerge alcun termine finale di completamento delle opere.
Infatti, l'art. 6 del contratto si limita a stabilire che il fornitore debba dare corso alle lavorazioni – e quindi ad iniziarle – entro 7 giorni dall'affidamento della commessa.
11 E la data di affidamento della commessa non può essere individuata nell'8/8/2022, ossia il giorno di invio delle e-mail di assegnazione sub doc. 14-15-16 dall'opponente, poiché in esse le parti hanno demandato ad un loro successivo accordo la definizione delle tempistiche delle lavorazioni. Infatti, in calce a tutte e tre le e-mail si legge: “Il suo responsabile di commessa sarà prego Parte_7 concordare con lui tempi e modi operativi”, “Prego contattare il Vs responsabile di commessa per concordare tempi cronoprogramma e modalità”, “I suo responsabile di commessa sarà Pt_7 prego concordare con lui tempi e modi operativi”.
Peraltro, dalla documentazione in atti non risulta neanche alcun documento volto a dimostrare quali siano stati i definitivi accordi assunti dalle parti e se li abbia violati. CP_1
Non può accogliersi neanche la richiesta di pagamento a titolo di penale relativa alla commessa del sig.
per non aver ED.I rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti. Infatti, come già Pt_3
I Controparte_1 avesse rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti. Peraltro, con la memoria integrativa n. 2 ne ha prodotto anche copia con i docc. 24 e 25 e dai quali si evince, che le dichiarazioni suddette siano state rilasciate nelle date 4 e 5/10/2022 quindi prima del benestare alla fatturazione emesso da FI del
14/10/2022.
Ciò posto, peraltro, contrariamente a quanto pattuito tra le parti con l'accordo quadro all'art.6.5, FI non ha mai fatturato tali importi a titolo di penale e non li ha neanche mai portati in compensazione con i corrispettivi dovuti ad Infatti, di tali penali FI non fa alcun cenno in nessuna delle proposte di CP_2 componimento bonario della controversia avvenute prima del presente giudizio e di cui si è parlato poco sopra.
7. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto (euro 26.290,40), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile, attesa la natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9566/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
25/05/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
12 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che Parte_1 si liquidano in euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21.11.2025
La Giudice
(AO CO)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa AO CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rocca, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata al Viale Navigazione interna n. 51, a Padova, presso l'avv. Riccardo Rocca, come da procura agli atti;
-attore opponente -
CONTRO
) con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Giussani, elettivamente domiciliata in Via Corridoni n. 40, a Milano, presso l'avv. Andrea Giussani, come da procura agli atti;
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente come da memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc: “In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
ovvero in via subordinata concedersi la provvisoria esecutività sulla minor somma pari ad euro 2.255,00. Nel merito, in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
accertare i Con fatti esposti in parte narrativa e, in particolare, che la si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, realizzando delle opere gravate da vizi tali da renderle inadatte alla loro destinazione, oltre ad aver realizzato parte soltanto delle lavorazioni previste;
per l'effetto, previo accertamento dell'entità dei vizi, del costo necessario alla loro sistemazione oltre che dell'entità del danno Con derivante a FI, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dalla odierna opponente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente CP_ dovuto in favore dell'opposta; condannare, altresì, al pagamento in favore della odierna opponente della penale per ritardo contrattualmente prevista, per l'importo quantificato in complessivi euro 17.200,00, o la diversa somma anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta; In via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di formulare i relativi capitoli e di indicare i testi nel concedendo termine. Si chiede sin d'ora, senza inversione alcuna dell'onere della prova, disporsi C.T.U tecnica volta all'accertamento Con (i) della corrispondenza tra i lavori realmente eseguiti da parte di (ii) della effettiva presenza dei vizi lamentati e denunziati e (iii) l'importo in concreto necessario a porvici rimedio. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”. Per la convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale - nel merito: - respingere l'opposizione avversaria, ivi comprese le domande riconvenzionali formulate, in quanto illegittime e infondate, aventi finalità palesemente dilatorie e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società
[...] (C.F. e P. Iva ), con sede legale in Milano, cap. 20124, Piazza Quattro Novembre 4, in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. ), Parte_2 C.F._1 residente, in Vigonza (PD), cap. 35010, via Padova 67, a pagare a la somma capitale di € Controparte_3 26.205,00, oltre € 85,40 a titolo di spese notarili, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, e così complessivamente € 26.290,40, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate rispettivamente in € 286,00 e € 1.400,00 oltre accessori di legge, oltre alle successive occorrende tutte;
In via subordinata: - nella denegata e francamente non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale avversaria e ritenere operante la clausola penale, si chiede che la stessa, in considerazione di tutte le argomentazioni di cui in narrativa, sia diminuita ex art. 1384 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre accessori come per legge.”. Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04/07/2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9566/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/05/2023 in favore di per l'importo di euro Controparte_1
26.290,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 296/22, n. 297/22, n.
333/22 e n. 346/22 emesse per il pagamento a titolo di corrispettivo delle opere eseguite in favore di
Parte_1
Quali motivi di opposizione, ha allegato, sinteticamente, che: a) in data Parte_1
23/3/2022 le parti hanno stipulato un accordo quadro mediante il quale si è impegnata a realizzare CP_1 impianti elettrici ed idraulici presso i clienti di parte attorea;
b) ai sensi dell'art. 4 del contratto i corrispettivi sarebbero stati pagati ad a 30 gg. f.m.d.f. con emissione della fattura solo dopo che le CP_1 lavorazioni fossero state completate, il collaudo avesse avuto esito positivo e la subappaltatrice avesse trasmesso sia la documentazione fotografica comprovante le lavorazioni eseguite, sia tutta la documentazione amministrativa;
c) tuttavia, le opere realizzate da parte convenuta sono state eseguite solo parzialmente oltre che affette da vizi e difetti, come denunciato più volte dall'attrice opponente;
d) in particolare, presso la sig.ra non ha completato l'allaccio della pompa di calore alla rete CP_4 elettrica;
e) presso il sig. non ha rilasciato la dichiarazione di conformità, non ha Pt_3 CP_2 realizzato la messa a terra delle batterie di accumulo e il cablaggio elettrico non è stato eseguito secondo il progetto;
inoltre, le tubazioni erano state lasciate scoperte e la valvola di compensazione della caldaia non era stata installata correttamente;
Gruppo fondiario ha denunciato le suddette irregolarità in data 04/05/2023 ma, non avendo avuto alcun riscontro da è stata costretta ad CP_1 incaricare un proprio tecnico di fiducia;
f) presso la sig.ra ED.I non ha inserito i sali nel Pt_4 dosatore, non ha realizzato il neutralizzatore dello scarico condensa, non ha coperto le tubazioni in rame, non ha realizzato i ripristini della muratura, non ha adeguatamente fissato il comando wi-fi, non ha realizzato né lo scarico della condensa della pompa di calore né la canalina delle tubazioni esterne
2 della stessa;
infine, non è stata consegnata e quindi installata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici;
g) presso il sig. non ha realizzato lo scarico della condensa della pompa di calore, Per_1 CP_1 né l'isolamento delle tubazioni esterne di queste e non è stata consegnata (e quindi neanche installata) la colonnina di ricarica dei veicoli elettrici;
h) inoltre, ha completato in ritardo le opere CP_1 commissionatele da FI pertanto, ai sensi dell'art 6 del contratto quadro dovrà, essere condannata al pagamento di una penale da ritardo complessivamente pari ad euro 17.200.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, di accertare l'inadempimento di per aver realizzato le opere affette CP_1 da vizi e difetti e per non averle completate;
- di condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da - di condannare altresì al pagamento della penale da Parte_1 CP_1 ritardo contrattualmente prevista nella misura di euro 17.200,00.
Si è costituita tempestivamente in data 3/10/2023 , Controparte_1 allegando sinteticamente che: a) parte attorea, prima del presente giudizio, non ha contestato alcun vizio ad anzi, ha più volte riconosciuto l'esistenza del proprio debito e ha formulato proposte CP_1 transattive anche successivamente all'instaurazione della procedura monitoria (doc. 11,14,15,16); b) con riguardo alle contestazioni mosse da parte attorea con il proprio atto di citazione occorre rilevare che, rispetto alle opere eseguite presso l'immobile della sig.ra parte attorea non ha dimostrato CP_5 che fosse ED.I a dover collegare la pompa di calore alla rete elettrica né tanto meno ha incluso questo vizio tra i danni che avrebbe patito;
c) con riferimento poi all'immobile del sig. a fronte della Pt_3 richiesta rivolta a parte attorea direttamente dal proprietario dell'immobile ed inoltrata ad CP_1 quest'ultima ha risposto di non aver ricevuto alcun ordine di effettuare delle opere straordinarie come la copertura delle tubazioni e che avrebbe, invece, provveduto a completare le attività che le erano state commissionate in data 13/1/2023, e così è stato;
d) il rapportino di lavoro prodotto da parte attorea sub doc. 5 non ha nulla a che vedere con la comunicazione sempre di FI del 04/05/2023 (doc. 4) inviata ad la quale in data 05/05/2023 ha risposto sostenendo di aver eseguito secondo la regola dell'arte CP_1 tutte le opere che le erano state commissionate e alla quale non è seguito alcun ulteriore riscontro di parte attorea;
e) per ciò che attiene le contestazioni relative alle opere eseguite presso gli immobili dei sig.ri e parte attorea non ha fornito alcuna prova della fondatezza delle proprie Pt_4 Per_1 allegazioni;
f) parte attorea prima del presente giudizio non ha mai mosso alcuna contestazione ad CP_1 tanto che ha espressamente autorizzato con e-mail del 16/11/2022 e 28/11/2022 la fatturazione delle opere eseguite dall'appaltatrice opposta, con contestuale approvazione dei relativi consuntivi;
g) rispetto alla penale di cui all'art 6 del contratto quadro, non è previsto alcun termine finale di esecuzione delle opere ma solo un termine iniziale secondo cui si sarebbe dovuto dar corso alle opere
3 entro 7 giorni dall'affidamento della commessa;
h) peraltro, parte attorea non ha mai fatturato – come previsto dall'art.
6.5 del contratto – le penali richieste nel presente giudizio.
Alla luce delle predette allegazioni, ha concluso chiedendo: - respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente , confermare il decreto Contr ingiuntivo opposto;
- condannare parte attorea al pagamento in favore di della domma di euro
26.205,00 oltre euro 85,40 a titolo di spese notarili, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di parte attorea dovesse essere accolta, ridurre la penale ai sensi dell'art 1384 cc.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc ed infine non sono state ammesse le prove costituende articolate da parte attorea.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
La parte ingiungente ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle sue fatture n. 296/22, n.
297/22, n. 333/22 e n. 346/22 per un totale di euro 26.205,00, emesse a titolo di corrispettivo per le opere eseguite presso gli immobili di proprietà dei committenti principali, ossia: la sig. il sig. CP_5
la sig.ra e, infine, il sig. il tutto oltre ad euro 85,40 a titolo di spese notarili Pt_3 Pt_4 Per_1 per l'autenticazione delle scritture contabili.
L'attore opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato, da un lato, che le parti in data 23/3/2022 hanno stipulato un accordo quadro con cui si è impegnata ad eseguire opere CP_1 elettriche e idrauliche presso gli immobili di proprietà dei clienti dell'attrice opponente e, dall'altro, che l'opposta non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionatele, le quali si sono rivelate affette da vizi o difetti o incomplete. Ha altresì allegato – entro il termine delle preclusioni assertive – che le opere eseguite da sono state eseguite in ritardo rispetto ai termini pattuiti in contratto ai sensi CP_1 dell'art. 6, chiedendo conseguentemente la condanna dell'opposta al pagamento della penale da ritardo ex art. del contratto quantificata nella misura di euro 17.200.
ED.I - nella propria comparsa di costituzione e risposta - ha dedotto di aver realizzato secondo le regole dell'arte – e senza ritardo – le opere commissionatele da FI, ovverosia l'esecuzione di impianti
4 elettrici e idraulici presso gli immobili di proprietà dei clienti dell'opponente ed ha allegato di non aver mai ricevuto il pagamento delle proprie fatture nonostante i molteplici riconoscimenti di debito con annesse proposte transattive (doc.) (anche successivamente all'instaurazione della procedura monitoria)
e il benestare alla fatturazione emesso dall'opponente (doc. 11,14,15,16) per tutte e quattro le fatture ingiunte.
Il contratto stipulato tra le parti in data 23/3/2022 deve senz'altro essere qualificato come contratto di subappalto, con la conseguente applicazione al caso di specie della disciplina speciale di cui agli articoli 1655 e seguenti c.c.
2. Sulla fattura n. 296/22 (Sig.ra CP_5
Passando all'esame dei vizi e difetti di cui parte attorea allega siano affette le opere eseguite da CP_2
l'attrice – entro il termine delle preclusioni assertivi e istruttorie - ha allegato che presso la propria cliente sig.ra l'opposta non ha mai effettuato il collegamento della pompa di calore alla rete CP_5 elettrica e che vi abbia provveduto in sede di collaudo un tecnico incaricato da FI.
Parte opposta – nella propria comparsa di costituzione e risposta - ha contestato che l'esecuzione della predetta attività spettasse ad ed ha allegato che parte opponente non ha fornito alcuna CP_1 dimostrazione della superiore circostanza e che, in ogni caso, la stessa non ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'esecuzione in autonomia della predetta attività.
ED.I, inoltre, con la memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter cpc ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione emesso da FI nella persona dell'ing. di data 14/10/2022, relativamente alle opere Per_2 eseguite presso l'immobile della sig.ra CP_5
L'importo di cui alla fattura azionata deve pertanto ritenersi dovuto.
Ciò posto, deve osservarsi che – a fronte del documentato benestare alla fatturazione – parte opponente, nella sua qualità di convenuta in senso sostanziale, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito di oggetto della fattura ingiunta n. 296/22, essendosi unicamente CP_1 limitata ad allegare genericamente i presunti vizi e difetti delle opere eseguite da CP_2
Dalle prove versate in atti non si evince la prova di quali fossero le opere commissionate ad e che CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile della sig.ra parte opponente, infatti, CP_5 non ha prodotto l'ordine relativo a tale cantiere, né, del resto, è possibile fare riferimento al contratto quadro, essendo in esso elencate solo genericamente le lavorazioni che si è impegnata ad eseguire CP_1 presso i clienti di FI.
Parte opponente, poi, non ha fornito neanche un principio di prova in ordine all'esistenza del vizio allegato e della sua riconducibilità all'operato dell'opposta (a titolo esemplificativo, non è stata depositata nemmeno una relazione tecnica di parte di data coeva o comunque prossima alla conclusione
5 dei lavori da parte di contenente la descrizione del vizio, l'entità e la sua riconducibilità CP_1 all'operato dell'opposta).
Neanche i documenti 17 e 18 prodotti dall'opponente con la memoria integrativa n.1 e rispettivamente la relazione di intervento e il rapporto di efficienza energetica sono idonei a provare alcunché rispetto all'esistenza dei vizi e difetti lamentati e della loro imputabilità all'opposta. Peraltro, entrambi i documenti sono datati entrambi 31/05/2023, ossia successivi di oltre 7 mesi dal rilascio del benestare alla fatturazione e quindi dell'accettazione delle opere.
L'opposta ha invece prodotto agli atti una comunicazione di FI (doc. 23 opposta) con cui, incontrovertibilmente, quest'ultima ha autorizzato ED.I ad emettere la fattura relativa agli allegati di cui alla stessa e-mail, ovverosia il consuntivo delle opere eseguite presso la sig.ra CP_5
Tale comunicazione non può che essere interpretata come accettazione delle opere senza riserve da parte di FI, non risultando agli atti nessuna prova contraria né tantomeno alcuna contestazione – neanche generica – di FI rispetto al predetto documento.
Ciò posto, rammentato il principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in ossequio al quale: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando
l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”, si ritiene che, in parte qua, l'opposizione sia infondata e meriti di essere rigettata.
3. Sulla fattura n. 297/22 (Sig. Pt_3
Anche il diritto di credito portato dalla fattura n. 297/22 è risultato dovuto, per i motivi che di seguito si espongono.
Parte opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato che presso il sig. Pt_5 non solo ha omesso di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti ma non ha neanche
[...] realizzato la messa a terra delle batterie di accumulo, il cablaggio elettrico non è stato eseguito secondo lo schema di progetto, le tubazioni sono state lasciate scoperte e non è stata installata correttamente la valvola di compensazione della caldaia. Parte opponente ha allegato di aver denunciato i suddetti vizi e
6 difetti all'opposta in data 04/05/2023 ma che, non avendo ricevuto alcun riscontro, è stata costretta ad incaricare i propri tecnici di fiducia sig.ri e che sono intervenuti in data 21/5/23 per Persona_3 Per_4 risolvere le suddette problematiche, come dimostrato dal rapporto di intervento da questi rilasciato
(doc. 5 opponente) e di averne dovuto supportare i relativi costi.
Parte opponente ha altresì prodotto agli atti (doc. 3) le fotografie dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite da CP_2
L'opposta – entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie – ha allegato che in data 19/12/2022 ha ricevuto da FI un email con cui le si chiedeva di intervenire presso l'immobile del sig. Pt_3 avendo lo stesso committente principale chiesto di provvedere al collegamento del contatore Enel all'impianto fotovoltaico, alla messa a terra del predetto impianto, all'installazione della wallbox e infine alla copertura delle tubature dell'impianto della pompa di calore e alla sistemazione di una valvola nell'impianto della caldaia. In pari data ED.I ha risposto a tale e-mail sostenendo di non aver ricevuto alcun incarico per opere extra contratto come, ad esempio, la copertura delle tubature e che avrebbe, invece, provveduto al completamento delle proprie attività il successivo 13/01/2023 come dimostrato dal rapporto di lavoro sottoscritto dallo stesso sig. e corredato anche da Pt_3 documentazione fotografica.
Parte opposta ha altresì contestato il doc. 5 prodotto da parte opponente con la propria comparsa di costituzione e risposta allegando come questo non abbia alcuna relazione con l'e-mail del 04/05/2023
(doc. 4 opponente) alla quale, ED.I, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha risposto contestandone il contenuto con pec del 05/05/2023 (doc. 20 – opposta).
Parte opposta, infine, con la memoria integrativa n. 2 ex art 171 ter cpc, ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione di data 14/10/2022 emesso da FI nella persona del sig. NG. . Per_2
Ciò posto, la documentazione versata in atti e sopra illustrata, e in particolare l'email dell'8/8/2022 di
FI, il benestare alla fatturazione del 14/10/2022, il rapporto di lavoro di del 13/01/23 sottoscritto CP_1 dal sig. nonché le comunicazioni intervenute tra le parti in data 04/05/2023 e 05/05/2023, Pt_3 appaiono idonee a smentire, anche in questo caso, la tesi posta da parte opponente a fondamento della propria contestazione del credito, non essendo emerso, di nuovo, alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria oggetto della fattura ingiunta n. 297/22 dell'importo pari ad euro 7.990,00.
Infatti, per un verso, non può non sottolinearsi la genericità dell'elenco delle opere commissionate ad contenuto nell'email di FI dell'8/8/2022 e da questa prodotta con la memoria integrativa n.1, e, CP_1 per altro verso, deve evidenziarsi che le fotografie prodotte dall'opponente, essendo prive di qualsiasi riferimento temporale e di luogo e quindi del tutto decontestualizzate, non possono considerarsi – da
7 sole – prove idonee a provare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati né la loro riconducibilità all'operato di CP_6
deve pure osservarsi che il committente principale, in data 13/01/2023 ha sottoscritto il
[...] rapporto di intervento dell'opposta, confermando l'avvenuto completamento delle opere da parte di quest'ultima.
D'altra parte, l'e-mail di FI del 04/05/23 – prontamente contestata con la successiva comunicazione a mezzo pec del 5/5/2023 – oltre ad essere tardiva, in quanto inviata a distanza di 4/5 mesi sia dal benestare alla fatturazione di data 14/10/2022 con cui le opere sono state accettate senza riserva, sia Contr dalla sottoscrizione da parte del sig. del rapporto di lavoro di del 13/01/2023, non è in Pt_3 ogni caso idonea a provare l'esistenza di vizi e difetti imputabili all'operato di tanto più che dalla CP_1 stessa emerge che – contrariamente a quanto allegato dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione – le dichiarazioni di conformità degli impianti sono invece state rilasciate da CP_2
Infine, alcun valore probatorio sull'esistenza dei vizi e difetti allegati e della loro imputabilità all'operato di può essere attribuito al rapporto di lavoro del 21/05/23 che oltre ad essere tardivo e, CP_1 in ogni caso, generico.
4. Sulla fattura n. 333/22 (Sig.ra Pt_4
Con riferimento alla fattura n. 333/22, parte opponente – nel proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato che ED.I , rispetto alle opere da eseguirsi presso la sig.ra non ha inserito i sali nel Pt_4 dosatore, non ha realizzato il neutralizzatore dello scarico condensa, non ha coperto le tubazioni in rame, non ha realizzato i dovuti ripristini della muratura, non ha adeguatamente fissato il comando wifi, non ha realizzato lo scarico della condensa della pompa di calore né la canalina delle tubazioni esterne della stessa. Infine, non ha consegnato e quindi installato la colonnina di ricarica per veicoli elettrici
(wallbox).
A supporto delle predette allegazioni ha prodotto agli atti unicamente delle fotografie (doc. 6-7-8) e con la memoria integrativa n. 1 ex art 171 ter cpc l'e-mail dell'8/8/2024 relativa all'assegnazione ad ED.I della commessa in esame (doc. 15).
Parte opposta ha contestato la genericità delle allegazioni dell'opponente, oltre all'assenza di prove che ne dimostrino la veridicità. Ha contestato altresì la valenza probatoria delle fotografie prodotte, essendo le stesse prive di data e di ogni riferimento che le possa ricondurre alle lavorazioni eseguite presso l'immobile della Pt_4
Ha, infine, allegato di non aver mai ricevuto alcun tipo di contestazione e che, in ogni caso, in data
16/11/2022 l'opposta ha ricevuto da FI – nella persona del sig. – il benestare alla fatturazione. Per_5
8 Tenuto conto della documentazione in atti, nonché della genericità delle allegazioni di parte opponente, deve ritenersi che la stessa – ancora una volta – non abbia fornito prova dei vizi e delle difformità delle opere eseguite dall'opposta e, comunque, di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito oggetto della fattura ingiunta n. 333/22, che pertanto risulta dovuta.
L'ordine della commessa innanzitutto è costituito unicamente da una e-mail (dell'8/8/2022) in cui vengono elencate in modo generico e non specifico le attività che avrebbe dovuto eseguire. Le CP_1 fotografie prodotte, come già rilevato per le altre commesse, non possono essere ritenute prove idonee a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti e la loro imputabilità all'operato di in quanto del tutto CP_1 decontestualizzate.
D'altra parte, anche per la presente commessa parte opposta ha prodotto agli atti il benestare alla fatturazione di data 16/11/22 (doc. 21 – opposta) che risulta contestato solo genericamente dall'opponente nei propri atti difensivi essendosi limitata a sostenere che il sig. non avesse i Per_5 poteri per acconsentire alla fatturazione senza, tuttavia, provare la veridicità di tale allegazione.
Peraltro, per stessa ammissione di parte opponente, le lavorazioni presso l'immobile della sig.ra sono state terminate da in data 9/11/22 pertanto, la relazione del DL di data 21/08/23, Pt_4 CP_1 prodotta agli atti dall'opponente con la memoria integrativa n. 1 ex art 171 ter cpc, essendo stata redatta a distanza di 9 mesi dal completamento delle lavorazioni, dall'emissione del benestare alla fatturazione e quindi dall'accettazione delle opere è da ritenersi tardiva, e quindi non può essere considerata una prova idonea a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti allegati né tantomeno la loro l'imputabilità all'operato della subappaltatrice.
L'importo di cui alla suddetta fattura, in conclusione, è dovuto.
5. Sulla fattura n. 346/22 (Sig. Per_1
Infine, si ritiene che anche l'importo di cui alla fattura n. 346/22 risulti dovuto.
FI – con il proprio atto di citazione in opposizione – ha allegato anche rispetto alla commessa del sig. che le opere non sono state eseguite da a regola d'arte; in particolare, non è stato realizzato Per_1 CP_1 lo scarico della condensa della pompa di calore, né l'isolamento delle tubazioni esterne della stessa, oltre a non essere stata consegnata e quindi installata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Anche per le predette lavorazioni, parte opponente ha prodotto unicamente le fotografie dei vizi e difetti allegati.
Parte opposta ha contestato la genericità delle allegazioni, nonché la valenza probatoria delle fotografie prodotte. Infine, anche rispetto al sig. ED.I ha allegato di non aver ricevuto alcuna Per_1 contestazione prima del presente giudizio e di aver ricevuto in data 28/11/2022 l'autorizzazione di FI
a firma del sig. all'emissione della fattura per la relativa commessa. Pt_6
9 Anche per il sig. come per la sig.ra l'ordine della commessa è costituito unicamente da Per_1 Pt_4 una e-mail in cui vengono elencate in modo generico e non specifico le attività che avrebbe CP_1 dovuto eseguire. Le fotografie, anche in questo caso, risultano del tutto decontestualizzate e pertanto non possono essere ritenute idonee a dimostrare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati negli atti difensivi dall'opponente.
Peraltro, per stessa prospettazione di parte opponente, le lavorazioni presso il sig. sono state Per_1 completate in data 17/11/2022 tanto che successivamente, in data 28/11/2022 l'opponente nella persona del sig. ha acconsentito all'emissione della fattura (doc. 22 - opposta). Come per la Parte_7 sig.ra parte opponente si è limitata a contestare genericamente solo la circostanza in forza Pt_4 della quale il sig. non avesse i poteri per acconsentire alla fatturazione, senza fornire però alcun Pt_6 documento idoneo a provare la veridicità di tale affermazione.
Occorre, poi, sottolineare che rispetto alla allegazione dell'opponente secondo cui parte opposta non avrebbe provveduto alla consegna e all'installazione della c.d. wallbox, non vi è alcun documento tra le prove agli atti idoneo a dimostrare la fondatezza di tale allegazione posto che neanche dalla relazione del DL del 21/08/2023 (che in ogni caso deve ritenersi tardiva poiché successiva di 9 mesi rispetto al completamento e all'accettazione delle opere e quindi non idonea a dimostrare alcunchè in merito all'esistenza dei vizi e difetti lamentati), emerge il suddetto inadempimento di CP_2
***
Ciò posto, parte attorea non ha assolto all'onere probatorio sopra richiamato, omettendo del tutto di fornire la prova dei vizi o delle difformità lamentate, conseguentemente anche la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Peraltro, non può non rilevarsi come l'opponente – pur non volendo qualificare il tenore delle proprie comunicazioni come veri e propri atti ricognitivi – ha in ogni caso tenuto un comportamento extraprocessuale volto al soddisfo delle pretese creditorie dell'opposta, arrivando addirittura a formulare più di una proposta di pagamento (anche tramite la cessione di crediti fiscali – doc. 11, opposta) di importo superiore a quello richiesto a titolo di capitale da con la procedura monitoria CP_1
(doc. 16 – opposta).
Tale comportamento –anche alla luce del mancato raggiungimento dell'onere della prova richiesto all'attrice opponente – costituisce un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la titolarità dei crediti ingiunti in capo alla parte opponente.
6. Sulla domanda riconvenzionale del pagamento della penale da ritardo
10 Parte opponente, con il proprio atto di citazione in opposizione ha, altresì, formulato una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di euro 17.200 a titolo di penale, dovuta da per CP_1 aver completato in ritardo le lavorazioni commissionatele.
A tal fine l'opponente ha richiamato l'art. 6 del contratto quadro stipulato tra le parti, con il quali si stabilisce che: “Il fornitore si impegna a dare corso alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 entro 7 giorni per ciascuna commessa» e, ancora, «In ipotesi di ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione di cui al precedente art. 6.1, al Fornitore sarà addebitata una penale fissa ed irriducibile pari ad €
100,00 per ciascun giorno di ritardo».
FI, ha allegato che per la commessa del sig. parte opposta debba pagare a titolo di penale la Per_1 somma di euro 8.500, avendo accumulato un ritardo di 85 giorni per il completamento delle lavorazioni
(dall'8/8/22 al 17/11/22); mentre, per la commessa della sig.ra parte opposta debba pagare a Pt_8 titolo di penale la somma di euro 7.700 avendo accumulato un ritardo pari a 77 giorni per il completamento delle lavorazioni (dall'8/8/22 al 9/11/22). Contr Infine, rispetto al sig. parte opponente ha allegato che non avendo consegnato le Pt_3 dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi dell'art.
6.4 del contratto, l'opposta è tenuta al pagamento a titolo di penale in favore di FI della somma di euro 1.000.
I a FI a titolo di penali è pari ad euro 17.200. Controparte_1
A tal fine parte attorea ha allegato, le e-mail con cui ha conferito ad le commesse dei sig.ri CP_1 Per_1
e dell'8/8/2022. Pt_4 Pt_3
Parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la domanda riconvenzionale dell'opponente allegando, da un lato, che l'art. 6 del contratto non prevede alcun termine finale di completamento delle opere prevedendo unicamente che l'inizio delle lavorazioni dovesse avvenire entro 7 giorni dall'affidamento della commessa;
in secondo luogo, che l'opponente non abbia fornito alcuna prova rispetto all'asserito ritardo maturato da in terzo luogo, CP_1 contrariamente a quanto pattuito all'art.
6.5. del contratto FI non ha mai fatturato i predetti importi richiesti a titolo di penale;
infine, ha chiesto che l'ammontare delle penali venga ridotto ad equità in quanto eccessivo, ai sensi dell'art 1384 cc.
La domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Dal contratto non emerge alcun termine finale di completamento delle opere.
Infatti, l'art. 6 del contratto si limita a stabilire che il fornitore debba dare corso alle lavorazioni – e quindi ad iniziarle – entro 7 giorni dall'affidamento della commessa.
11 E la data di affidamento della commessa non può essere individuata nell'8/8/2022, ossia il giorno di invio delle e-mail di assegnazione sub doc. 14-15-16 dall'opponente, poiché in esse le parti hanno demandato ad un loro successivo accordo la definizione delle tempistiche delle lavorazioni. Infatti, in calce a tutte e tre le e-mail si legge: “Il suo responsabile di commessa sarà prego Parte_7 concordare con lui tempi e modi operativi”, “Prego contattare il Vs responsabile di commessa per concordare tempi cronoprogramma e modalità”, “I suo responsabile di commessa sarà Pt_7 prego concordare con lui tempi e modi operativi”.
Peraltro, dalla documentazione in atti non risulta neanche alcun documento volto a dimostrare quali siano stati i definitivi accordi assunti dalle parti e se li abbia violati. CP_1
Non può accogliersi neanche la richiesta di pagamento a titolo di penale relativa alla commessa del sig.
per non aver ED.I rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti. Infatti, come già Pt_3
I Controparte_1 avesse rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti. Peraltro, con la memoria integrativa n. 2 ne ha prodotto anche copia con i docc. 24 e 25 e dai quali si evince, che le dichiarazioni suddette siano state rilasciate nelle date 4 e 5/10/2022 quindi prima del benestare alla fatturazione emesso da FI del
14/10/2022.
Ciò posto, peraltro, contrariamente a quanto pattuito tra le parti con l'accordo quadro all'art.6.5, FI non ha mai fatturato tali importi a titolo di penale e non li ha neanche mai portati in compensazione con i corrispettivi dovuti ad Infatti, di tali penali FI non fa alcun cenno in nessuna delle proposte di CP_2 componimento bonario della controversia avvenute prima del presente giudizio e di cui si è parlato poco sopra.
7. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto (euro 26.290,40), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile, attesa la natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9566/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
25/05/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
12 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che Parte_1 si liquidano in euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21.11.2025
La Giudice
(AO CO)
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