Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/02/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1508/2020, pendente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]- c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Ilacqua - attore – C.F._1
CONTRO
– Controparte_1 Controparte_2
, c.f. in persona del Direttore Generale, dott.
[...] P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Versaci;
- convenuto –
Sono comparsi: l'avv. Gianpiero Ricciardo per parte attrice e l'avv. Cinzia Gatani in sostituzione dell'avv. Versaci, per parte convenuta i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020 impugnava la nota n. Parte_1
2959020190031100800 con la quale l'Agente della Riscossione per la Provincia di aveva CP_2 accolto l'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 29/07/2019 prot. 414058, per un importo complessivo di € 32.810,43.
Si costituiva la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1 del Giudice adito per essere l'oggetto della controversia materia di competenza della Commissione tributaria e, nel merito, eccepiva, la regolarità e la chiarezza delle informazioni e delle voci di costo contenute nella definizione agevolata, nonché l'infondatezza dell'asserita prescrizione dei crediti tributari per avere l'ente convenuto regolarmente notificato tutte le cartelle di pagamento oggetto della definizione agevolata.
La causa appariva matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, pertanto, veniva rinviata per discussione e, all'odierna udienza, veniva decisa.
L'opposizione proposta in ragione dei motivi in essa spiegati va qualificata sia come opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza o meno del diritto alla pretesa creditoria dell'ente sia come opposizione agli atti esecutivi in ordine alla regolarità formale degli atti per mezzo dei quali si manifesta la pretesa.
l'opposizione all'esecuzione è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (mancanza del titolo esecutivo;
pretesa già soddisfatta etc…). Con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, l'opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. In linea di massima, si suole dire che mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contesta l'an debeatur ossia l'effettiva debenza delle somme, l'opposizione agli atti invece lamenta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale. Elencando, senza presunzione di completezza, i motivi che possono essere posti alla base delle opposizioni in commento possiamo dire che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta per: inesistenza del titolo esecutivo;
Inidoneità a fondare l'esecuzione forzata;
Impignorabilità dei beni;
Sopravvenuta soddisfazione della pretesa
(avvenuto pagamento); Sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione); altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi.
L'opposizione agli atti esecutivi, invece, è proponibile nei seguenti casi: Irregolarità formale del titolo e/o del precetto;
Notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento;
Irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare.
Tutto ciò premesso, e per quanto attiene l'opposizione all'esecuzione con riguardo all'asserita prescrizione dei crediti tributari e mancata e/o inesistente notifica delle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Sul punto, si riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base al quale il discrimen tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice tributario va così individuato:
“alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (cfr. SS. UU. n.12642/2021)
In particolare, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione è stato chiarito, richiamando Cass. SS. UU. 7822/2020, che “se essa – come nel caso di specie - si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.”.
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022 – relativa ad un caso analogo a quello de quo, in cui il contribuente aveva dedotto la mancanza di valida notifica delle cartelle propedeutiche ed in ogni caso la prescrizione dei relativi crediti -, le Sezioni Unite osservano che nelle ipotesi “in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.”
Ne deriva, pertanto, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario territorialmente competente.
Passando all'eccezione di illegittimità dell'atto di definizione agevolata nella parte in cui, nella rateizzazione dei pagamenti, vengono applicati gli interessi di mora anche sulle sanzioni, nonché gli interessi di mora, interessi di dilazione e compensi di riscossione per carenza di motivazione e violazione dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs.472/97, si espone quanto segue.
Avuto riguardo all'eccezione concretamente formulata la domanda ad essa relativa va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art 617 c.p.c., la quale deve essere promossa nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo pena la decadenza dall'azione che, com'è noto, può essere rilevata anche d'ufficio. Nel caso di specie, invero, l'attore ha proposto opposizione a distanza di quasi un anno dalla notifica della definizione agevolata.
Infatti, come si evince dagli atti e contrariamente a quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo, la nota n. 2959020190031100800 – unico documento prodotto dal contribuente in giudizio - è stata notificata a in data 18.10.2019 (cfr. doc. allegato all'atto introduttivo Parte_1 di parte convenuta). Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti considerato che lo stesso contribuente ha dichiarato di aver regolarmente pagato le prime quattro rate indicate nell'atto di definizione agevolata, tutte recanti scadenze anteriori al 27.09.2020, indicata dall'attore come data in cui l'ente della Riscossione gli ha notificato l'atto opposto.
Pertanto, è dalla data del 18.10.2019 che decorre il termine di venti giorni previsto dalla legge, il quale deve intendersi irrimediabilmente scaduto.
La superiore conclusione non cambia anche qualora si considerasse il termine di notifica indicato dall'attore, atteso che la notifica della citazione in giudizio è stata effettuata in data 21.10.2020, ovvero sempre oltre il termine perentorio di venti giorni disposto dall'art. 617 c.c..
Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1508/2019, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da , quanto ai Controparte_1 motivi di mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonché alla intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della definizione agevolata n. 2959020190031100800;
Per l'effetto dichiara il proprio difetto di giurisdizione, vista la sussistenza della giurisdizione tributaria, assegnando a parte istante il termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente munito di giurisdizione;
Dichiara l'inammissibilità della domanda di annullamento della definizione agevolata essendo stata proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate Controparte_1 in € 2.906,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 03/02/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria