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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 946/2019promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , quali Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la patria potestà del minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Diego Cinque e C.F._3
IS Di AR, presso il cui studio in S. Maria Capua Vetere, alla via
Santagata n.8, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
C.F. , in persona dello Controparte_1 P.IVA_1
A.U. a mezzo dell'Avv. Paolo Angeloni, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Francesco Isernia e Giuseppe
Feola, sito in San Nicola La Strada, Via Leonardo Da Vinci n. 415;
CONVENUTA nonché
(C.F. - P. IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del AI, presso il cui studio in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, n. 26, è elettivamente domiciliata;
CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la patria potestà del Parte_2 minore , hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite dal figlio di anni 15, il quale all'interno del campo di calcetto del Camping Le Dune in località Fondi, in data 20.8.2017, alle ore 18.00 circa, durante un'azione di gioco, sarebbe finito con il piede sinistro in una buca del manto di erba sintetica, cadendo a terra.
Gli attori hanno rappresentato che a seguito di detto sinistro, il minore riportava lesioni personali che richiedevano l'immediato Persona_1
trasporto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "A.Fiorini" di
Terracina, ove gli veniva diagnosticata una "Frattura composta del malleolo peroneale sinistro" e che, a seguito della consigliata consulenza ortopedica, gli veniva prescritto un tutore bivalva di caviglia, con inizio di rieducazione alla deambulazione e successivi quattro mesi di piscina riabilitativa.
Secondo la ricostruzione dell'accaduto prospettata dagli attori, la responsabilità dell'evento sarebbe da addebitare esclusivamente a
[...] ex art. 2051 c.c., atteso che non avrebbe provveduto alla Controparte_1
corretta manutenzione del campo di calcetto lasciando sul campo una buca costituente una insidia non visibile e non evitabile.
Gli attori hanno concluso pertanto chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore.
Si è costituita in giudizio la società eccependo Controparte_1
in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del c.p.c. e chiedendo la chiamata in causa della per essere manlevata dalle conseguenze Controparte_3
eventualmente pregiudizievoli del presente giudizio;
nel merito, si è opposta alle avverse conclusioni, ritenendo che nessuna responsabilità possa esserle addebitata per il sinistro, verificatosi per caso fortuito.
Si è costituita in giudizio la a seguito Controparte_3
di autorizzazione alla chiamata del terzo, la quale ha eccepito preliminaremente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché la improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda. Nel merito si è opposta alla domanda attorea.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di interrogatorio formale di uno degli attori, l'escussione di tre testi e C.T.U. medico legale.
La causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assunta in decisione all'udienza del 09.04.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
La domanda è infondata e va rigettata.
Questioni preliminari
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito dagli attori sollevata dalla società
[...]
e dalla Controparte_1 Controparte_3
Giova osservare sul punto che il contratto di campeggio è un negozio giuridico in forza del quale un gestore si obbliga a fornire ad un turista un'area (cd. piazzola di sosta) per la collocazione di tende, roulotte e prefabbricati mobili di proprietà del turista oltre ad altri servizi di somministrazione, dietro ricezione di un prezzo corrisposto dal turista.
Secondo la giurisprudenza di merito il contratto di campeggio è un contratto atipico-misto, poiché non vi è una normativa specifica che regola tale tipo di contratto, il quale, anzi, risulta presentare elementi tipici dei contratti di locazione, di deposito e di somministrazione.
Più nello specifico, “I c.d. contratti di campeggio vanno qualificati come contratti atipici misti, perché contengono elementi causali della locazione, del deposito e del servizio turistico all'aperto, quali l'allaccio alla rete idrica ed elettrica e la possibilità di fruire di ulteriori servizi comuni offerti dal campeggio” - Tribunale Torino, 16/07/2024, n.4117;
Trib. Massa 952/2014, Trib. Livorno 61/2024 Tribunale Massa, sent. n.
952/2014.
Detto contratto atipico è assimilabile a quello di albergo, ai fini della disciplina, salvo che il campeggio non venga utilizzato quale luogo di permanenza del campeggiatore (si v. Cassazione civile sez. III, 21/06/1993,
n.6866; Cassazione civile , sez. III , 08/02/1990 , n. 882). Del resto la legge n. 86 del 2016, all'art. 17 configura i campeggi - assieme agli alberghi, alle residenze turistico-alberghiere, agli alberghi diffusi – quali strutture ricettive gestita per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (cfr. art. 17 c. 1 “Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per
l'ospitalità: a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi;
d) condhotel;
e) campeggi;
f) villaggi turistici;
g) abrogata;
h) marina resort;
i) aree di sosta;
j) parchi di vacanza” – si v. sul punto
Tribunale Torino, 16/07/2024, n.4117).
Alla luce di quanto precede, discende che trova applicazione al rapporto contrattuale tra le parti la disciplina del consumatore prevista dal Dlgs.
206/2005 pacificamente applicabile al contratto d'albergo cui, come detto, quello di campeggio è a detti fini, perfettamente assimilabile.
Da ciò discende che rivestendo gli attori, senza dubbio, la qualità di consumatori e risiedono pacificamente in San Prisco, la controversia civile insorta con la società convenuta (“professionista” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit.) deve ritenersi rientrare nella competenza inderogabile del Tribunale adito, quale luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ex art. 33, comma 2, lett. u), D. Lgs. n. 206/2005).
2. In via altrettanto preliminare va rigettata l'eccezione proposta dalla relativa alla sua carenza di legittimazione Controparte_3 passiva in relazione al sinistro per cui è causa. Innanzitutto, nella lettera della in atti, Controparte_3
che la stessa aveva inviato al danneggiato ed al proprio assicurato in data
26.07.2018, è la compagnia di assicurazione ad indicare di essere
“assicuratore di in forza di polizza n.763423273 e Controparte_1
a dichiarare espressamente di avere effettuato sopralluoghi e verifiche presso la struttura denominata , all'esito delle quali non Controparte_1 ha ritenuto sussistere la responsabilità della propria cliente.
È quindi la stessa a riconoscere il Controparte_3
rapporto di assicurazione, surrogandosi all'assicurato nello svolgimento degli accertamenti tecnici preliminari alla liquidazione.
Inoltre, la società convenuta ha prodotto la polizza n.763423273, non oggetto di contestazione, la quale espressamente prevede che nella R.C. verso terzi, “è compreso il rischio della proprietà ed esercizio……di quattro impianti sportivi polivalenti. I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono procurarsi tra di loro”.
Tra le garanzie di polizza, è indicata la responsabilità civile verso terzi, fino alla concorrenza di €.2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€.2.500.000,00 per ogni persona.
Sul merito.
3. Nel caso di specie, la parte attrice invoca la responsabilità della struttura turistica convenuta per l'omessa manutenzione del campo di calcetto che ha minato la sicurezza del luogo e causato il sinistro.
Si tratta a ben vedere di una responsabilità di natura contrattuale.
Invero, la distinzione tra le due responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07; Tribunale Torino,
17/06/2025, n.2947).
È indubbio che tra gli obblighi che la struttura recettiva assume con il contratto di albergo/campeggio vi sono i c.d. 'obblighi di protezione' che possono farsi risalire agli artt. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. ( buona fede contrattuale) ossia l'obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto della normativa vigente, ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente;
pertanto sarà responsabile in caso di danni subiti dal cliente per l'omessa predisposizione delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del cliente (cfr. Cass. 21419/2013).
L'integrità e la sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto al di là del rispetto formale delle norme, con la conseguenza che il titolare della struttura ricettiva si ritiene responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'omissione o del non corretto funzionamento delle necessarie misure di protezione.
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento
è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd.
"prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Per contro, il debitore convenuto in giudizio deve fornire la prova liberatoria, ossia ha “l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili” (Cass. 29769/2022), quindi “deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. 1045/2018, cfr. Cass.
22827/2014, Cass. 12561/2017).
Secondo i suesposti principi in materia di prova liberatoria, non è dunque sufficiente che il soggetto su cui grava l'obbligazione di protezione dimostri di aver rispettato la normativa in materia, poiché egli deve adottare tutte le cautele che, in relazione al caso concreto, siano necessarie a porre in sicurezza i luoghi e le persone rispetto al verificarsi di eventi che possano ritenersi prevedibili e, conseguentemente, evitabili (si v. per l'espressione di detti principi anche;
Tribunale Torino, 17/06/2025, n.2947).
*
4. Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata perché parte attrice non ha fornito sufficiente prova della dinamica del sinistro per cui è causa e dunque del nesso eziologico tra l'inadempimento allegato ed il danno.
E invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro e le circostanze in cui lo stesso sarebbe avvenuto, come altrettanto generica si rivela la narrazione del sinistro da parte degli stessi attori.
L'unico testimone oculare di parte attrice, marito Testimone_1 della cugina di riferiva: “Ho visto Parte_1 Persona_1
cadere mentre stava giocando, mi sono avvicinato e ho visto che c'era una buca. Preciso che non ho visto la buca mentre mi trovavo a bordo campo, ma solo quando mi sono avvicinato. Il campo era fatto di erba sintetica e nel punto della buca tale manto era stracciato. La buca non era visibile.
si era fatto male al piede sinistro, non riusciva ad appoggiarlo a Per_1 terra, insieme ad altri l'ho accompagnato presso la sua roulotte e poi so che l'hanno accompagnato in ospedale. Non ricordo se quando è Per_1
caduto era vicino ad altri giocatori”.
È evidente come da tali dichiarazioni non possa comprendersi come sia avvenuta la caduta di , poiché il teste afferma genericamente Persona_1 di averlo visto cadere mentre stava giocando e di aver visto la buca, in cui il ragazzo sarebbe finito con il piede sinistro soltanto dopo essersi avvicinato. Nessun dato viene dunque riferito in ordine alla precisa dinamica dell'incidente (riferendo il testimone soltanto che l'attore si era fatto male “mentre stava giocando”) e neppure se al momento della caduta vi erano vicino altri giocatori (cfr.: non ricordo se quando è caduto Per_1 era vicino ad altri giocatori”) o in che parte del campo di calcetto si trovasse.
Ne consegue che non è possibile escludere che altri siano stati i fattori eziologicamente determinanti nella caduta del ragazzo (es. spinta dell'avversario, una mossa storta, un'azione di gioco maldestra) o che la buca o strappo nel campo di calcetto si fosse generata solo a seguito di essa.
Peraltro, il teste fidanzato della nipote degli attori Tes_2 riferiva: “Non ho assistito all'infortunio per cui è causa, ma mi trovavo lì in vacanza insieme alla mia fidanzata, eravamo ospiti di Parte_2
e nella loro roulotte. ..Non ho assistito alla
[...] Parte_1
caduta di , non ero presente alla partita, ma mi trovavo seduto Per_1 all'esterno della roulotte quando è tornato, accompagnato da Per_1
un amico, ed ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno Tes_1 strappo nell'erbetta del campo di calcio in cui stava giocando e lui vi è inciampato facendosi male al piede sinistro…Riconosco nelle fotografie che mi mostra il giudice il campo di calcio e il punto in cui mi ha Per_2 detto che era inciampato, ovvero dove si vede lo strappo del manto erboso, tuttavia rispetto a tali foto, quando l'ho visto la parte strappata si presentava sollevata e si vedeva il terreno sottostante”.
Da questa testimonianza, che non assume particolare peso probatorio, atteso che il testimone riferisce soltanto de relato della dinamica della caduta, emerge tuttavia un dettaglio importante - che lo stesso attore avrebbe riferito al teste nell'imminenza dell'accaduto – laddove nel riportare la dinamica riferiva che proprio mentre era in essere l'azione di gioco si sarebbe verificato uno strappo nell'erbetta (“ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno strappo nell'erbetta”) così da far intendere che lo strappo non fosse preesistente all'azione di gioco ma si fosse verificato proprio a causa di essa e successivamente ne avrebbe determinato la caduta.
Infine, nessun ulteriore elemento di rilievo- in merito alla dinamica dell'incidente - perviene dalla dichiarazione di , nipote di Testimone_3
e fidanzata di , la quale riferiva: “Non ho Parte_2 Tes_2 assistito al fatto, ma mi trovavo nella piazzola della roulotte, quando Per_1
è ritornato dopo che si è fatto male. Lui si lamentava, zoppicava e
[...] si lamentava del piede, ed era accompagnato da un parente da Tes_1
parte del padre. ha raccontato che era inciampato mentre giocava a Per_1 calcio o calcetto. Mi pare che sulla piazzola ci fosse mia zia con me, non ricordo se c'era anche il mio fidanzato. è stato medicato da noi, poi Per_1 lo hanno portato in ospedale, il padre sicuramente, ma non ricordo chi altro andasse con loro. non mi ha detto perché era caduto, ha detto solo Per_1
che stava correndo nel campo di gioco e ad un certo punto è inciampato.
Nei giorni successivi ha detto che era caduto perché si era stracciato Per_1
il manto di erba del campo e io poi ho visionato il campo ed effettivamente ho visto questo strappo.”
Va poi osservato che agli atti non vi è alcun altro elemento probatorio in grado di dare riscontro alle dichiarazioni dei testi.
Dal materiale fotografico depositato – ritraente i luoghi da una certa distanza - non è dato evincere la presenza di una buca nel terreno (come descritta dall'attore) apprezzandosi soltanto una zona più scura abbastanza estesa nel manto del campetto di calcio e abbastanza visibile anche da una certa distanza, che potrebbe al più far pensare ad una zona più consumata che comunque non appare in dislivello rispetto al resto del campo.
La circostanza che sotto quel possibile strappo dell'erba vi fosse una buca con un dislivello di circa 7 cm, come precisato in sede di comparsa conclusionale dall'attore, è rimasta del tutto priva di prova, in quanto non confermata neppure dai testimoni, né confermata con foto più di dettaglio da vicino.
Neppure viene in ausilio il certificato di pronto soccorso prodotto, nel quale si legge che i familiari riferiscono di un “trauma accidentale mentre giocava a calcetto”, senza alcun riferimento, dunque, alla presenza di una buca che avrebbe provocato la caduta, ma soltanto ad un apparente caso fortuito legato all'attività sportiva praticata.
In definitiva, non essendo stata fornita una prova sufficiente relativamente alla dinamica del sinistro con il conseguente nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Le spese di CTU, se liquidate in corso di causa, si pongono a carico delle parti in solido e nei rapporti interni si ripartiscono in eguali quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di che liquida in complessivi € 2.540,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- compensa le spese tra le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27 Ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 946/2019promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , quali Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la patria potestà del minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Diego Cinque e C.F._3
IS Di AR, presso il cui studio in S. Maria Capua Vetere, alla via
Santagata n.8, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
C.F. , in persona dello Controparte_1 P.IVA_1
A.U. a mezzo dell'Avv. Paolo Angeloni, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Francesco Isernia e Giuseppe
Feola, sito in San Nicola La Strada, Via Leonardo Da Vinci n. 415;
CONVENUTA nonché
(C.F. - P. IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del AI, presso il cui studio in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, n. 26, è elettivamente domiciliata;
CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la patria potestà del Parte_2 minore , hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite dal figlio di anni 15, il quale all'interno del campo di calcetto del Camping Le Dune in località Fondi, in data 20.8.2017, alle ore 18.00 circa, durante un'azione di gioco, sarebbe finito con il piede sinistro in una buca del manto di erba sintetica, cadendo a terra.
Gli attori hanno rappresentato che a seguito di detto sinistro, il minore riportava lesioni personali che richiedevano l'immediato Persona_1
trasporto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "A.Fiorini" di
Terracina, ove gli veniva diagnosticata una "Frattura composta del malleolo peroneale sinistro" e che, a seguito della consigliata consulenza ortopedica, gli veniva prescritto un tutore bivalva di caviglia, con inizio di rieducazione alla deambulazione e successivi quattro mesi di piscina riabilitativa.
Secondo la ricostruzione dell'accaduto prospettata dagli attori, la responsabilità dell'evento sarebbe da addebitare esclusivamente a
[...] ex art. 2051 c.c., atteso che non avrebbe provveduto alla Controparte_1
corretta manutenzione del campo di calcetto lasciando sul campo una buca costituente una insidia non visibile e non evitabile.
Gli attori hanno concluso pertanto chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore.
Si è costituita in giudizio la società eccependo Controparte_1
in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del c.p.c. e chiedendo la chiamata in causa della per essere manlevata dalle conseguenze Controparte_3
eventualmente pregiudizievoli del presente giudizio;
nel merito, si è opposta alle avverse conclusioni, ritenendo che nessuna responsabilità possa esserle addebitata per il sinistro, verificatosi per caso fortuito.
Si è costituita in giudizio la a seguito Controparte_3
di autorizzazione alla chiamata del terzo, la quale ha eccepito preliminaremente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché la improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda. Nel merito si è opposta alla domanda attorea.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di interrogatorio formale di uno degli attori, l'escussione di tre testi e C.T.U. medico legale.
La causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assunta in decisione all'udienza del 09.04.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
La domanda è infondata e va rigettata.
Questioni preliminari
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito dagli attori sollevata dalla società
[...]
e dalla Controparte_1 Controparte_3
Giova osservare sul punto che il contratto di campeggio è un negozio giuridico in forza del quale un gestore si obbliga a fornire ad un turista un'area (cd. piazzola di sosta) per la collocazione di tende, roulotte e prefabbricati mobili di proprietà del turista oltre ad altri servizi di somministrazione, dietro ricezione di un prezzo corrisposto dal turista.
Secondo la giurisprudenza di merito il contratto di campeggio è un contratto atipico-misto, poiché non vi è una normativa specifica che regola tale tipo di contratto, il quale, anzi, risulta presentare elementi tipici dei contratti di locazione, di deposito e di somministrazione.
Più nello specifico, “I c.d. contratti di campeggio vanno qualificati come contratti atipici misti, perché contengono elementi causali della locazione, del deposito e del servizio turistico all'aperto, quali l'allaccio alla rete idrica ed elettrica e la possibilità di fruire di ulteriori servizi comuni offerti dal campeggio” - Tribunale Torino, 16/07/2024, n.4117;
Trib. Massa 952/2014, Trib. Livorno 61/2024 Tribunale Massa, sent. n.
952/2014.
Detto contratto atipico è assimilabile a quello di albergo, ai fini della disciplina, salvo che il campeggio non venga utilizzato quale luogo di permanenza del campeggiatore (si v. Cassazione civile sez. III, 21/06/1993,
n.6866; Cassazione civile , sez. III , 08/02/1990 , n. 882). Del resto la legge n. 86 del 2016, all'art. 17 configura i campeggi - assieme agli alberghi, alle residenze turistico-alberghiere, agli alberghi diffusi – quali strutture ricettive gestita per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (cfr. art. 17 c. 1 “Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per
l'ospitalità: a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi;
d) condhotel;
e) campeggi;
f) villaggi turistici;
g) abrogata;
h) marina resort;
i) aree di sosta;
j) parchi di vacanza” – si v. sul punto
Tribunale Torino, 16/07/2024, n.4117).
Alla luce di quanto precede, discende che trova applicazione al rapporto contrattuale tra le parti la disciplina del consumatore prevista dal Dlgs.
206/2005 pacificamente applicabile al contratto d'albergo cui, come detto, quello di campeggio è a detti fini, perfettamente assimilabile.
Da ciò discende che rivestendo gli attori, senza dubbio, la qualità di consumatori e risiedono pacificamente in San Prisco, la controversia civile insorta con la società convenuta (“professionista” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit.) deve ritenersi rientrare nella competenza inderogabile del Tribunale adito, quale luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ex art. 33, comma 2, lett. u), D. Lgs. n. 206/2005).
2. In via altrettanto preliminare va rigettata l'eccezione proposta dalla relativa alla sua carenza di legittimazione Controparte_3 passiva in relazione al sinistro per cui è causa. Innanzitutto, nella lettera della in atti, Controparte_3
che la stessa aveva inviato al danneggiato ed al proprio assicurato in data
26.07.2018, è la compagnia di assicurazione ad indicare di essere
“assicuratore di in forza di polizza n.763423273 e Controparte_1
a dichiarare espressamente di avere effettuato sopralluoghi e verifiche presso la struttura denominata , all'esito delle quali non Controparte_1 ha ritenuto sussistere la responsabilità della propria cliente.
È quindi la stessa a riconoscere il Controparte_3
rapporto di assicurazione, surrogandosi all'assicurato nello svolgimento degli accertamenti tecnici preliminari alla liquidazione.
Inoltre, la società convenuta ha prodotto la polizza n.763423273, non oggetto di contestazione, la quale espressamente prevede che nella R.C. verso terzi, “è compreso il rischio della proprietà ed esercizio……di quattro impianti sportivi polivalenti. I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono procurarsi tra di loro”.
Tra le garanzie di polizza, è indicata la responsabilità civile verso terzi, fino alla concorrenza di €.2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€.2.500.000,00 per ogni persona.
Sul merito.
3. Nel caso di specie, la parte attrice invoca la responsabilità della struttura turistica convenuta per l'omessa manutenzione del campo di calcetto che ha minato la sicurezza del luogo e causato il sinistro.
Si tratta a ben vedere di una responsabilità di natura contrattuale.
Invero, la distinzione tra le due responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07; Tribunale Torino,
17/06/2025, n.2947).
È indubbio che tra gli obblighi che la struttura recettiva assume con il contratto di albergo/campeggio vi sono i c.d. 'obblighi di protezione' che possono farsi risalire agli artt. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. ( buona fede contrattuale) ossia l'obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto della normativa vigente, ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente;
pertanto sarà responsabile in caso di danni subiti dal cliente per l'omessa predisposizione delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del cliente (cfr. Cass. 21419/2013).
L'integrità e la sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto al di là del rispetto formale delle norme, con la conseguenza che il titolare della struttura ricettiva si ritiene responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'omissione o del non corretto funzionamento delle necessarie misure di protezione.
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento
è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd.
"prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Per contro, il debitore convenuto in giudizio deve fornire la prova liberatoria, ossia ha “l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili” (Cass. 29769/2022), quindi “deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. 1045/2018, cfr. Cass.
22827/2014, Cass. 12561/2017).
Secondo i suesposti principi in materia di prova liberatoria, non è dunque sufficiente che il soggetto su cui grava l'obbligazione di protezione dimostri di aver rispettato la normativa in materia, poiché egli deve adottare tutte le cautele che, in relazione al caso concreto, siano necessarie a porre in sicurezza i luoghi e le persone rispetto al verificarsi di eventi che possano ritenersi prevedibili e, conseguentemente, evitabili (si v. per l'espressione di detti principi anche;
Tribunale Torino, 17/06/2025, n.2947).
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4. Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata perché parte attrice non ha fornito sufficiente prova della dinamica del sinistro per cui è causa e dunque del nesso eziologico tra l'inadempimento allegato ed il danno.
E invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro e le circostanze in cui lo stesso sarebbe avvenuto, come altrettanto generica si rivela la narrazione del sinistro da parte degli stessi attori.
L'unico testimone oculare di parte attrice, marito Testimone_1 della cugina di riferiva: “Ho visto Parte_1 Persona_1
cadere mentre stava giocando, mi sono avvicinato e ho visto che c'era una buca. Preciso che non ho visto la buca mentre mi trovavo a bordo campo, ma solo quando mi sono avvicinato. Il campo era fatto di erba sintetica e nel punto della buca tale manto era stracciato. La buca non era visibile.
si era fatto male al piede sinistro, non riusciva ad appoggiarlo a Per_1 terra, insieme ad altri l'ho accompagnato presso la sua roulotte e poi so che l'hanno accompagnato in ospedale. Non ricordo se quando è Per_1
caduto era vicino ad altri giocatori”.
È evidente come da tali dichiarazioni non possa comprendersi come sia avvenuta la caduta di , poiché il teste afferma genericamente Persona_1 di averlo visto cadere mentre stava giocando e di aver visto la buca, in cui il ragazzo sarebbe finito con il piede sinistro soltanto dopo essersi avvicinato. Nessun dato viene dunque riferito in ordine alla precisa dinamica dell'incidente (riferendo il testimone soltanto che l'attore si era fatto male “mentre stava giocando”) e neppure se al momento della caduta vi erano vicino altri giocatori (cfr.: non ricordo se quando è caduto Per_1 era vicino ad altri giocatori”) o in che parte del campo di calcetto si trovasse.
Ne consegue che non è possibile escludere che altri siano stati i fattori eziologicamente determinanti nella caduta del ragazzo (es. spinta dell'avversario, una mossa storta, un'azione di gioco maldestra) o che la buca o strappo nel campo di calcetto si fosse generata solo a seguito di essa.
Peraltro, il teste fidanzato della nipote degli attori Tes_2 riferiva: “Non ho assistito all'infortunio per cui è causa, ma mi trovavo lì in vacanza insieme alla mia fidanzata, eravamo ospiti di Parte_2
e nella loro roulotte. ..Non ho assistito alla
[...] Parte_1
caduta di , non ero presente alla partita, ma mi trovavo seduto Per_1 all'esterno della roulotte quando è tornato, accompagnato da Per_1
un amico, ed ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno Tes_1 strappo nell'erbetta del campo di calcio in cui stava giocando e lui vi è inciampato facendosi male al piede sinistro…Riconosco nelle fotografie che mi mostra il giudice il campo di calcio e il punto in cui mi ha Per_2 detto che era inciampato, ovvero dove si vede lo strappo del manto erboso, tuttavia rispetto a tali foto, quando l'ho visto la parte strappata si presentava sollevata e si vedeva il terreno sottostante”.
Da questa testimonianza, che non assume particolare peso probatorio, atteso che il testimone riferisce soltanto de relato della dinamica della caduta, emerge tuttavia un dettaglio importante - che lo stesso attore avrebbe riferito al teste nell'imminenza dell'accaduto – laddove nel riportare la dinamica riferiva che proprio mentre era in essere l'azione di gioco si sarebbe verificato uno strappo nell'erbetta (“ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno strappo nell'erbetta”) così da far intendere che lo strappo non fosse preesistente all'azione di gioco ma si fosse verificato proprio a causa di essa e successivamente ne avrebbe determinato la caduta.
Infine, nessun ulteriore elemento di rilievo- in merito alla dinamica dell'incidente - perviene dalla dichiarazione di , nipote di Testimone_3
e fidanzata di , la quale riferiva: “Non ho Parte_2 Tes_2 assistito al fatto, ma mi trovavo nella piazzola della roulotte, quando Per_1
è ritornato dopo che si è fatto male. Lui si lamentava, zoppicava e
[...] si lamentava del piede, ed era accompagnato da un parente da Tes_1
parte del padre. ha raccontato che era inciampato mentre giocava a Per_1 calcio o calcetto. Mi pare che sulla piazzola ci fosse mia zia con me, non ricordo se c'era anche il mio fidanzato. è stato medicato da noi, poi Per_1 lo hanno portato in ospedale, il padre sicuramente, ma non ricordo chi altro andasse con loro. non mi ha detto perché era caduto, ha detto solo Per_1
che stava correndo nel campo di gioco e ad un certo punto è inciampato.
Nei giorni successivi ha detto che era caduto perché si era stracciato Per_1
il manto di erba del campo e io poi ho visionato il campo ed effettivamente ho visto questo strappo.”
Va poi osservato che agli atti non vi è alcun altro elemento probatorio in grado di dare riscontro alle dichiarazioni dei testi.
Dal materiale fotografico depositato – ritraente i luoghi da una certa distanza - non è dato evincere la presenza di una buca nel terreno (come descritta dall'attore) apprezzandosi soltanto una zona più scura abbastanza estesa nel manto del campetto di calcio e abbastanza visibile anche da una certa distanza, che potrebbe al più far pensare ad una zona più consumata che comunque non appare in dislivello rispetto al resto del campo.
La circostanza che sotto quel possibile strappo dell'erba vi fosse una buca con un dislivello di circa 7 cm, come precisato in sede di comparsa conclusionale dall'attore, è rimasta del tutto priva di prova, in quanto non confermata neppure dai testimoni, né confermata con foto più di dettaglio da vicino.
Neppure viene in ausilio il certificato di pronto soccorso prodotto, nel quale si legge che i familiari riferiscono di un “trauma accidentale mentre giocava a calcetto”, senza alcun riferimento, dunque, alla presenza di una buca che avrebbe provocato la caduta, ma soltanto ad un apparente caso fortuito legato all'attività sportiva praticata.
In definitiva, non essendo stata fornita una prova sufficiente relativamente alla dinamica del sinistro con il conseguente nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Le spese di CTU, se liquidate in corso di causa, si pongono a carico delle parti in solido e nei rapporti interni si ripartiscono in eguali quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di che liquida in complessivi € 2.540,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- compensa le spese tra le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27 Ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO