TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 668/2023 R.G. e vertente
fra
(C.F. ) nata a [...] il [...] difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Domenico Sannella e dall'Avv. Mariangela D'Andrea, elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Potenza alla via Alassio, 1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
e
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: invalidità nella misura del 67% per l'esenzione ticket sanitario.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato il 13.03.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si
CP_ abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di condannare l' al riconoscimento in favore della ricorrente, del beneficio di una invalidità pari al 67% utile all'esenzione ticket sanitario con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa che verrà accertata di
Cont insorgenza del requisito;
di condannare l' a riconoscere il beneficio di esenzione ticket sanitario in favore della ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa di insorgenza dei requisiti e, dunque, ad eseguire il provvedimento favorevole nei confronti della ricorrente;
di condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1
pagamento di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria, depositata il 22.06.2023, si costituiva l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., e domandava di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell' con conseguente estromissione dal giudizio;
in subordine, CP_1 dichiarare nullo il ricorso ai sensi dell'art 414 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 13 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in ordine CP_1
all'accertamento dello stato di invalidità, presupposto per la concessione del beneficio richiesto, attese le competenze in materia attribuite all'Istituto ai sensi del decreto legge 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' ". CP_1
2 La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito al riguardo che "Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 112 del 1998, il soggetto legittimato
CP_ passivamente è l' nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a soddisfare la specifica richiesta dell'interessato” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 6565 del 2 aprile 2004).
La Suprema Corte ha, inoltre chiarito che, attesi i limiti soggettivi dei giudicati,
l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali il giudicato medesimo è intervenuto e l'unica strada percorribile dall'interessato, per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere
Deve pertanto ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva al giudizio dell'
[...]
, ragione per la quale la domanda deve ritenersi ammissibile e Controparte_2
ritualmente proposta.
Passando al merito, Il Consulente Tecnico nominato, dott. con valutazione Persona_2
esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Nella valutazione della percentuale di invalidità va considerata non soltanto la sordità profonda, ma anche la patologia otologica colesteatomatosa non definitivamente spenta e, comunque, la timpanosclerosi bilaterale. E, per l' ulteriore peggioramento della capacità uditiva documentata nel corso dello scorso anno, l' invalidità della , non è, Pt_1 con certezza, inferiore al 67 % almeno dalla metà dello scorso anno, diciamo dal 1/7/23”
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalle parti resistenti che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della prestazione domandata e alla decorrenza come riconosciuta.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M 147 del 2022, e vanno poste a carico di . CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 13.03.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente possiede una invalidità del 67% a far data dal 1 luglio
2023;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Potenza, 13 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4