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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12210/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ivaldi Mirta, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in ARZACHENA il 04/10/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARZACHENA (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/09/2018. _1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16.05.23
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARZACHENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e mantenga la _1 residenza e la collocazione principale presso l'abitazione materna, attualmente in Nichelino (TO), via Bersezio 8 3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio come quelle relative alla _1 salute (compresa la scelta degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i _1 genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma c.c., nei tempi di rispettiva competenza.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano che, consapevoli dell'importanza della presenza di entrambi per il sereno e corretto sviluppo psico-fisico dei minori, favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti pagina 2 di 4 con i figli garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali.
DISPONE che il padre, atteso il rapporto lavorativo di tipo stagionale, che lo vede particolarmente impegnato, anche all'estero, nelle vacanze invernali e nel periodo estivo, mantenga il più ampio diritto ad incontrare ed a trascorrere con il figlio congrui periodi di tempo. Tali incontri, in considerazione _1 della tenera età e delle condizioni psicologiche del minore dovranno avvenire a Torino e provincia onde evitare situazioni stressanti per il bambino a causa del viaggio e del cambiamento.
DISPONE, in ogni caso e salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di quotidianità di il padre possa vedere e tenere con _1 sé il figlio:
- nei periodi di ferie/permessi/assenza di attività, compatibilmente con gli impegni del minore, dandone avviso alla IG.ra non appena il calendario di ferie/permessi/termine lavoro stagionale gli CP_2 venga formalizzato e, comunque, con almeno due settimane di anticipo rispetto al periodo di intrattenimento.
Nel caso in cui il periodo di ferie/permessi/assenza di attività del IG. coincida con le festività CP_1
Natalizie e/o Pasquali si seguirà in ogni caso il criterio di alternanza tra i genitori in modo che il figlio possa trascorrere ad anni alterni il 25 dicembre e la domenica di Pasqua rispettivamente con uno e _1 con l'altro genitore.
I genitori convengono sin d'ora che nella gestione del figlio potranno rispettivamente avvalersi dell'ausilio dei propri genitori e familiari, ove ritenuto necessario.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di quando _1 lo avrà con sé.
DISPONE che il IG. si impegni a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 CP_2 mantenimento del figlio, la somma di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese. Si impegni altresì a sostenere, il 50% delle spese extra assegno del figlio, quali quelle mediche, di istruzione, parascolastiche e ludico-sportive, anche se organizzate dalla scuola, richiamando,
a tale preciso proposito, in merito alla necessità di concordare previamente tali spese, quanto stabilito nel Protocollo d'intesa Tribunale di Torino fra magistrati ed avvocati del 15.03. 2016.
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. riconoscerà altresì alla IG un CP_1 CP_2 contributo spese simbolico per il cane di famiglia ammontante ad euro 20,00 mensili, che Per_2 verranno versati unitamente all'assegno di contributo al mantenimento del figlio nonché al _1 rimborso del 50% celle eventuali spese veterinarie necessarie che la IG dovesse sostenere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare il reciproco consenso all'emissione del passaporto per sé
e per il figlio minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune, fatta eccezione per l'immobile sito in Arzachena – Loc. Cannigione (SS), Via Canigione snc (censito al catasto fabbricati di Arzachena al foglio 17, Particella 1319, sub. 9), formalmente intestato alla sola IG , per il quale il IG. si riserva la facoltà di acquisto;
la IG CP_2 CP_1
si dichiara sin d'ora disponibile a cedere la proprietà del “garage” al sig. In tal caso CP_2 CP_1 egli corrisponderà a titolo di prezzo alla IG il 50% del valore di mercato dell'immobile CP_2 all'atto dell'acquisto (attualmente circa 40.000 mila euro).
All'atto del trasferimento immobiliare i coniugi provvederanno (ciascuno nella misura del 50%) alla restituzione della somma prestata dai genitori della IG per l'acquisto, ammontante ad CP_2
pagina 3 di 4 € 5.000,00 (cinquemila) e dunque € 2.500,00 (duemilacinquecento) ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, fatta eccezione per quanto previsto al punto 10 di cui al ricorso, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di essere economicamente indipendenti, per cui nessun assegno divorzile è dovuto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12210/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ivaldi Mirta, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in ARZACHENA il 04/10/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARZACHENA (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/09/2018. _1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16.05.23
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARZACHENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e mantenga la _1 residenza e la collocazione principale presso l'abitazione materna, attualmente in Nichelino (TO), via Bersezio 8 3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio come quelle relative alla _1 salute (compresa la scelta degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i _1 genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma c.c., nei tempi di rispettiva competenza.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano che, consapevoli dell'importanza della presenza di entrambi per il sereno e corretto sviluppo psico-fisico dei minori, favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti pagina 2 di 4 con i figli garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali.
DISPONE che il padre, atteso il rapporto lavorativo di tipo stagionale, che lo vede particolarmente impegnato, anche all'estero, nelle vacanze invernali e nel periodo estivo, mantenga il più ampio diritto ad incontrare ed a trascorrere con il figlio congrui periodi di tempo. Tali incontri, in considerazione _1 della tenera età e delle condizioni psicologiche del minore dovranno avvenire a Torino e provincia onde evitare situazioni stressanti per il bambino a causa del viaggio e del cambiamento.
DISPONE, in ogni caso e salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di quotidianità di il padre possa vedere e tenere con _1 sé il figlio:
- nei periodi di ferie/permessi/assenza di attività, compatibilmente con gli impegni del minore, dandone avviso alla IG.ra non appena il calendario di ferie/permessi/termine lavoro stagionale gli CP_2 venga formalizzato e, comunque, con almeno due settimane di anticipo rispetto al periodo di intrattenimento.
Nel caso in cui il periodo di ferie/permessi/assenza di attività del IG. coincida con le festività CP_1
Natalizie e/o Pasquali si seguirà in ogni caso il criterio di alternanza tra i genitori in modo che il figlio possa trascorrere ad anni alterni il 25 dicembre e la domenica di Pasqua rispettivamente con uno e _1 con l'altro genitore.
I genitori convengono sin d'ora che nella gestione del figlio potranno rispettivamente avvalersi dell'ausilio dei propri genitori e familiari, ove ritenuto necessario.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di quando _1 lo avrà con sé.
DISPONE che il IG. si impegni a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 CP_2 mantenimento del figlio, la somma di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese. Si impegni altresì a sostenere, il 50% delle spese extra assegno del figlio, quali quelle mediche, di istruzione, parascolastiche e ludico-sportive, anche se organizzate dalla scuola, richiamando,
a tale preciso proposito, in merito alla necessità di concordare previamente tali spese, quanto stabilito nel Protocollo d'intesa Tribunale di Torino fra magistrati ed avvocati del 15.03. 2016.
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. riconoscerà altresì alla IG un CP_1 CP_2 contributo spese simbolico per il cane di famiglia ammontante ad euro 20,00 mensili, che Per_2 verranno versati unitamente all'assegno di contributo al mantenimento del figlio nonché al _1 rimborso del 50% celle eventuali spese veterinarie necessarie che la IG dovesse sostenere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare il reciproco consenso all'emissione del passaporto per sé
e per il figlio minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune, fatta eccezione per l'immobile sito in Arzachena – Loc. Cannigione (SS), Via Canigione snc (censito al catasto fabbricati di Arzachena al foglio 17, Particella 1319, sub. 9), formalmente intestato alla sola IG , per il quale il IG. si riserva la facoltà di acquisto;
la IG CP_2 CP_1
si dichiara sin d'ora disponibile a cedere la proprietà del “garage” al sig. In tal caso CP_2 CP_1 egli corrisponderà a titolo di prezzo alla IG il 50% del valore di mercato dell'immobile CP_2 all'atto dell'acquisto (attualmente circa 40.000 mila euro).
All'atto del trasferimento immobiliare i coniugi provvederanno (ciascuno nella misura del 50%) alla restituzione della somma prestata dai genitori della IG per l'acquisto, ammontante ad CP_2
pagina 3 di 4 € 5.000,00 (cinquemila) e dunque € 2.500,00 (duemilacinquecento) ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, fatta eccezione per quanto previsto al punto 10 di cui al ricorso, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di essere economicamente indipendenti, per cui nessun assegno divorzile è dovuto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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