Art. 24.
Le tariffe per le stazzature eseguite dal Registro italiano, comprese le stazzature secondo regole speciali, sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione del Registro stesso ai sensi dell' art. 12 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138 , ed approvate dal Ministro per le comunicazioni, in conformita' dell'ultimo alinea di detto articolo.
Le somme dovute a norma delle tariffe sono pagate direttamente al competente ufficio del Registro italiano.
Sui reclami concernenti l'applicazione delle tariffe decide in via definitiva il Ministro per le comunicazioni, al quale l'autorita' marittima deve rimettere i reclami stessi corredandoli del proprio parere.
Le tariffe per le stazzature eseguite dal Registro italiano, comprese le stazzature secondo regole speciali, sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione del Registro stesso ai sensi dell' art. 12 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138 , ed approvate dal Ministro per le comunicazioni, in conformita' dell'ultimo alinea di detto articolo.
Le somme dovute a norma delle tariffe sono pagate direttamente al competente ufficio del Registro italiano.
Sui reclami concernenti l'applicazione delle tariffe decide in via definitiva il Ministro per le comunicazioni, al quale l'autorita' marittima deve rimettere i reclami stessi corredandoli del proprio parere.