Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5377/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avvocato Salvatore Ciulla, giusta procura in Parte_1
atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
e in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
-convenuti contumaci -
Avente ad oggetto: indennità di malattia.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di lavorare alle dipendenze della presso il centro di costo di Catania, adiva questo Tribunale in Controparte_2
funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Annullare e/o revocare
sotto qualsiasi forma il provvedimento n. 710000086340326 del 27.11.2023 e tutti gli atti conseguenti, adottati dall in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, Via Ciro il Grande n. CP_1
1
2. Accertare P.IVA_1
e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento dell'indennità di malattia dal 09.11.2023 al 30.11.2023 e dall'01.12.2023 al 22.12.2023, per i motivi di cui in narrativa;
3. Conseguentemente e per l'effetto ordinare a in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, Via Controparte_2
Sabotino, n. 2, p. I.V.A. , di corrispondere, in favore del lavoratore, l'indennità di malattia P.IVA_2 per il predetto periodo di riferimento, per un importo complessivo, pari ad € 1.516,20, al lordo delle ritenute di legge, ovvero il diverso che sarà accertato da C.T.U. tecnico contabile della quale si fa, sin
d'ora, esplicita richiesta di ammissione;
4. Condannare, infine, l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alle spese, compensi ed onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento delle spiegate domande esponeva di aver subìto in data 11 settembre 2023 un incidente che gli aveva comportato una temporanea incapacità lavorativa;
che con provvedimento n. 710000086340326, del 27 novembre 2023, l' aveva comunicato al suo datore di lavoro che in data 17.11.2023 (rectius CP_1
12.11.2023), il medico incaricato del controllo aveva constatato che “il domicilio non era reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia”; che solamente in data 20 dicembre 2023 era venuto a conoscenza del predetto provvedimento attraverso una email con la quale gli aveva Controparte_2 comunicato che avrebbe considerato assenze ingiustificate le giornate dal 09.11.2023 al 30.11.2023,
nonché quelle dall'1.12.2023 al 22.12.2023, con conseguente non corresponsione dei relativi emolumenti.
Lamentava, quindi, l'illegittimità del provvedimento dell' , rilevando di aver Controparte_3
comunicato al proprio datore di lavoro e all'Ente l'indirizzo nel quale risiedeva dal 26.10.2022, come da certificato di residenza storico, ovverosia Contrada Palmento Bianco, s.n.c, Belpasso (CT), e che, a far data dal 25.12.2023, tutte le visite domiciliari si erano correttamente svolte presso il predetto indirizzo,
ormai ampiamente noto ai funzionari incaricati.
Si doleva che nonostante il ricorso in autotutela del 26.02.2024, il provvedimento de quo non era stato revocato o annullato, da ciò derivandone la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di malattia per le giornate dal 9 al 30.11.2023 e dall'1 al 22.12.2023, per un totale di € 1.516,20, al lordo delle ritenute di legge.
1.2. All'udienza del 26 novembre 2024, rilevato che nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l' e la società non avevano ritenuto CP_1 Controparte_2
di costituirsi, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3 Istruito il giudizio mediante produzione documentale;
sostituita l'udienza di discussione del 18 marzo
2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2 Oggetto del presente giudizio è il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità di malattia per le giornate dal 09.11.2023 al 30.11.2023 e dall'01.12.2023 al 22.12.2023.
Parte ricorrente si duole, infatti, della mancata corresponsione della suddetta indennità per il periodo in questione, a seguito del provvedimento , n. 710000086340326, del 27 novembre 2023 (cfr. CP_1 doc. 5 all. al ricorso), in cui si legge: “… in data 12/11/2023 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia. Di conseguenza, l' non potrà riconoscerle l'indennità di malattia finché non CP_1
potranno essere eseguite le Visite Mediche di Controllo a motivo dell'inesatta indicazione del suo recapito.”
Al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 5, c. 14 l. 463/1983, a mente del quale “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”, nonché, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di
CP_ tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere "aliunde" il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso” (Cass. 1999 n. 8093; SS.UU. Cass. 1993 n.
1283).
Giova, altresì, rilevare che il Supremo Collegio ha precisato che l'inosservanza da parte del lavoratore dell'onere anzidetto non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento;
con la conseguenza che il lavoratore potrà vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di malattia, anche nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo, qualora dimostri che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell' (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 18/07/2003, n.11286). CP_1
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente a far data dal 26 ottobre 2022 risiede in Contrada Palmento Bianco privo di numero civico (cfr. certificato di residenza storico all. 7 al ricorso), che tale risulta essere l'indirizzo riportato nel certificato medico, numero di protocollo 358991439, rilasciato in data 6 ottobre 2023, nonché nella nota n. CP_1
3 710000086340326, del 27 novembre 2023, inviata al e per conoscenza alla società Parte_1
datrice di e nei verbali di visita medica di controllo ambulatoriale nn. 21206, Pt_2 Controparte_2
21205 e 21204 del 22.12.2023 (cfr. doc. 8 all. al ricorso).
Risulta, altresì, dalla documentazione in atti che, a far data dal 25 dicembre 2023, i medici incaricati hanno regolarmente effettuato le visite mediche di controllo domiciliare richieste, l'ultima delle quali eseguita in data 16 aprile 2024 (cfr. doc. 8 e 9 all.ti al ricorso).
Da quanto sopra discende, pertanto, che l' e il medico incaricato, usando Controparte_3
l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto esercitare il proprio potere dovere di controllo della denunciata malattia (come, difatti, accaduto per visite domiciliari effettuate successivamente, a far data dal 25 dicembre 2024), attesa tra l'altro la possibilità di desumere “aliunde”, ovvero dalla documentazione in proprio possesso, l'indirizzo di residenza del ricorrente.
E' pacifico che il predetto ivi risiedesse, non essendo a lui imputabile la verosimile difficoltà di reperirlo in ragione della mancanza nella Contrada in cui abita di numero civico
Non può pertanto farsi conseguire dal mero rilievo del medico incaricato delle visite fiscali del 10,
12 e 17.11.2023, di non essere riuscito a reperire la residenza del ricorrente all'indirizzo correttamente indicato, la perdita del trattamento spettante.
Va infatti rilevato che l' rappresentando nel provvedimento di diniego dell'indennità di malattia CP_1
del 27.11.2023, sic et simpliciter che “…in data 12.11.2023 il medico incaricato del controllo ha co[n]statato che il domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia…” non ha dato prova di eventuali ricerche svolte in loco dal medico incaricato, né dell'effettiva impossibilità dello stesso di rintracciare il ricorrente, ma si è semplicemente limitato a registrare l'oggettiva difficoltà di reperire non tanto lui quanto la sua abitazione, ubicata presso l'indirizzo di residenza indicato, come evincibile dagli atti.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va, quindi, accolto e invalidato il provvedimento dell' n. 710000086340326, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione del CP_1
trattamento di malattia per il periodo dal 9.11.2023 al 30.11.2023 e dall'1.12.2023 al 22.12.2023, nella misura di € 1.516,20 - quantificato in ricorso con specifico riguardo al codice Z05041 - Malattia CP_ 66,66% - come da busta paga di novembre 2023 - a carico di ciascuna delle parti resistenti per quanto di competenza anche a titolo meramente anticipatorio come per legge.
3. Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione vanno poste a carico dell' e si CP_1
liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accerta il diritto di al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal Parte_1
9.11.2023 al 30.11.2023 e dall'1.12.2023 al 22.12.2023 e per l'effetto ordina a in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore di procedere al pagamento della somma di € 1.516,20, anche a titolo meramente anticipatorio come per legge, oltre accessori;
condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
complessivi € 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Salvatore Ciulla;
nulla sulle spese con riguardo a Controparte_2
Così deciso in Catania il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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