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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3670/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3670/2020 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1968, residente a [...], contrada Finaiti snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gaetano Costa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente, via dei Mille n. 141/B;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 21.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 12.09.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.03.1995 e di essersi da lei separato giusta Controparte_1 sentenza n. 2199/2019 del 04.12.2019, passata in giudicato relativamente alla statuizione
1 sullo status di separazione (v. allegato in atti), chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia Per_ minore con collocamento presso il proprio domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno e la previsione dell'obbligo in capo alla CP_1 di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza presidenziale dell'08.06.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della coniuge resistente, il Presidente nulla disponeva in via provvisoria e urgente e nominava il Giudice istruttore.
Dopo la regolare istaurazione del contraddittorio anche per la fase di trattazione, in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente precisava le proprie conclusioni ed il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante la regolare istaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata decisa con la sentenza parziale n. 1288/2023 del 27.06.2023, pubblicata il 03.07.2023.
4. Nessuna pronuncia va adottata con riguardo al regime di affidamento, collocamento e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, posto che Per_
nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne.
Anche per quel che riguarda il contributo economico per il suo mantenimento il Collegio ritiene di non dovere adottare alcuna pronuncia.
In punto bisogna rilevare che, se per un verso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a continuare a versare la somma di euro 300,00 già prevista in sede di separazione, tuttavia, per altro verso, nella successiva comparsa conclusionale depositata il 18.07.2025 ha rappresentato che la figlia si sarebbe trasferita a vivere presso di lui.
Ebbene, per il periodo di tempo in cui la ragazza ha continuato a convivere con la madre il
Tribunale non può che prendere atto della volontà del ricorrente di continuare a contribuire al suo mantenimento, posto che, non essendosi costituita in questo giudizio, la non CP_1 ha formulato sul punto alcuna domanda.
2 Per_ A decorrere dal momento in cui – secondo quanto riferito dal – si è Parte_1 trasferita a vivere dal padre, quest'ultimo provvederà in via diretta al suo mantenimento, non avendo chiesto la corresponsione, da parte dell'ex moglie, di un contributo economico in via indiretta per il soddisfacimento dei bisogni della ragazza.
5. Vista la natura e l'esito del giudizio, in assenza di opposizione da parte della resistente, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3670/2020 R.G.: premessa la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1288/2023 del 27.06.2023, pubblicata il 03.07.2023; nulla dispone in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale stante l'intervenuto raggiungimento di maggiore età da parte della figlia terzogenita della coppia;
nulla dispone sul contributo economico di mantenimento per la ragazza, per le ragioni esposte in motivazione;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3670/2020 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1968, residente a [...], contrada Finaiti snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gaetano Costa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente, via dei Mille n. 141/B;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 21.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 12.09.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.03.1995 e di essersi da lei separato giusta Controparte_1 sentenza n. 2199/2019 del 04.12.2019, passata in giudicato relativamente alla statuizione
1 sullo status di separazione (v. allegato in atti), chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia Per_ minore con collocamento presso il proprio domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno e la previsione dell'obbligo in capo alla CP_1 di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza presidenziale dell'08.06.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della coniuge resistente, il Presidente nulla disponeva in via provvisoria e urgente e nominava il Giudice istruttore.
Dopo la regolare istaurazione del contraddittorio anche per la fase di trattazione, in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente precisava le proprie conclusioni ed il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante la regolare istaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata decisa con la sentenza parziale n. 1288/2023 del 27.06.2023, pubblicata il 03.07.2023.
4. Nessuna pronuncia va adottata con riguardo al regime di affidamento, collocamento e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, posto che Per_
nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne.
Anche per quel che riguarda il contributo economico per il suo mantenimento il Collegio ritiene di non dovere adottare alcuna pronuncia.
In punto bisogna rilevare che, se per un verso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a continuare a versare la somma di euro 300,00 già prevista in sede di separazione, tuttavia, per altro verso, nella successiva comparsa conclusionale depositata il 18.07.2025 ha rappresentato che la figlia si sarebbe trasferita a vivere presso di lui.
Ebbene, per il periodo di tempo in cui la ragazza ha continuato a convivere con la madre il
Tribunale non può che prendere atto della volontà del ricorrente di continuare a contribuire al suo mantenimento, posto che, non essendosi costituita in questo giudizio, la non CP_1 ha formulato sul punto alcuna domanda.
2 Per_ A decorrere dal momento in cui – secondo quanto riferito dal – si è Parte_1 trasferita a vivere dal padre, quest'ultimo provvederà in via diretta al suo mantenimento, non avendo chiesto la corresponsione, da parte dell'ex moglie, di un contributo economico in via indiretta per il soddisfacimento dei bisogni della ragazza.
5. Vista la natura e l'esito del giudizio, in assenza di opposizione da parte della resistente, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3670/2020 R.G.: premessa la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1288/2023 del 27.06.2023, pubblicata il 03.07.2023; nulla dispone in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale stante l'intervenuto raggiungimento di maggiore età da parte della figlia terzogenita della coppia;
nulla dispone sul contributo economico di mantenimento per la ragazza, per le ragioni esposte in motivazione;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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