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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Maurizio Manzionna, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da lesione personale”, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Antonio Fuscellaro Parte_1
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Donato La Sala CP_1
Convenuto
Conclusioni: come da note telematiche depositate per l'udienza cartolare del 2 ottobre 2025 quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Foggia - per ivi sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità in ordine CP_1 all'aggressione subita in data 24.08.2003 e, per l'effetto, sentirlo condannare, al risarcimento dei danni pagina 1 di 5 patrimoniali e non subiti a seguito ed in conseguenza della predetta aggressione per l'importo di €
40.712,61= ovvero quella minore ritenuta equa dal Giudice, comprensiva di danno morale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
In particolare, parte attrice rappresentava che:
- in data 24.08.2003 alle ore 2.15 circa, in Rignano Garganico, subiva un'improvvisa e violenta aggressione da parte di;
CP_1
- detta aggressione veniva effettuata afferrandolo per la maglietta, che veniva lacerata, mettendogli le mani al collo, con conseguente strappo di due collane indossate dal , con una testata e, una Pt_1 volta caduto a terra, con alcuni calci;
- all'esito dell'aggressione si recava al pronto soccorso di San Marco in Lamis e successivamente all'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo dove gli veniva diagnosticato
“trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa fronto-sopraciliare dx;
lesioni ecchimotiche al collo;
ferite escoriate all'emiaddome sx, trauma contusivo polso e mano dx e della regione lombosacrale” con prognosi di 20 gg, a cui seguivano altre visite specialistiche;
- in pari data sporgeva querela nei confronti di;
CP_1
All'udienza del 04 maggio 2018, si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il CP_1 rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, deducendo l'assenza di prova in ordine alla sua partecipazione all'asserita aggressione.
La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore, volta alla valutazione della natura e dell'entità delle lesioni patite da quest'ultimo a seguito ed in conseguenza dell'asserita aggressione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 2 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la fattispecie de qua si inquadra nello schema generale della responsabilità ex art. 2043 c.c., i cui elementi costitutivi sono: 1) l'esistenza di un fatto;
2)
l'imputabilità del fatto al soggetto agente a titolo di dolo o colpa;
3) l'ingiustizia del danno;
4) il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
L'onere della dimostrazione della sussistenza dei suddetti presupposti incombe su chi invoca la predetta responsabilità atteso che la domanda risarcitoria, inquadrandosi nello schema della responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. in base al quale colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. pagina 2 di 5 Orbene, quanto dedotto dall'attore ha trovato adeguato riscontro in giudizio e, dunque, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In primo luogo, il fatto storico dell'aggressione subita dall'attore trova piena conferma nella testimonianza resa da all'udienza del 17.02.2020, il quale dopo aver affermato di essere Testimone_1 stato presente ai fatti, ha dichiarato di aver visto - in data 24.08.2003 alle ore 2.15 circa – CP_1 aggredire , il quale <> mentre << il lo prese al Parte_1 CP_1 collo con la mano e ruppe le catenine del e dopo gli diede una testata, procurandogli una Pt_1 ferita>>.
Tali dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, peraltro, coincidono con quanto affermato dallo stesso attore nella querela sporta nell'immediatezza ai Carabinieri di Rignano
Garganico, dai referti ospedalieri allegati e da quanto rilevabile dal provvedimento reso dal G.I.P. dott.ssa Navazio nel procedimento penale n. 8036/2003 del r.g.n.r. Procura della Repubblica di Foggia
(depositato con la memoria attorea del 02.07.2018) nei confronti dello stesso per Parte_1 asserita ma non riconosciuta estorsione nei confronti del denunziante padre Persona_1 dell'odierno convenuto, e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento (ex multis, Cass. civ. n. 14766/2007),
Le dichiarazioni del teste consentono quindi di ritenere provato sia il fatto storico Testimone_1
(l'aggressione), sia l'elemento soggettivo del dolo. L'evento dannoso (le lesioni) e il nesso di causalità tra l'evento e l'aggressione risultano invece provati dal referto di pronto soccorso redatto nello stesso giorno del fatto e in un'ora prossima allo stesso, prodotto in atti da parte attrice unitamente ai successivi certificati medici rilasciati da strutture ospedaliere
Peraltro, anche il CTU ha rilevato la piena compatibilità delle lesioni subite con la dinamica dell'evento occorso al in data 24.08.2003. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. della parte convenuta, non potendosi desumere argomenti contrari né dalla deposizione testimoniale di Testimone_2 all'udienza dell'14.09.2020, madre del convenuto, la quale ha dichiarato di non poter riferire sui fatti poiché non presente all'accaduto e di non sapere se dopo essere rientrato a casa per cena il figlio uscì di nuovo da casa>>, né da quella di risultata inattendibile per quanto CP_1 Parte_2 lacunosa e generica.
Ciò affermato in relazione all'an, occorre ora determinare il quantum del risarcimento del danno patito dall'odierno attore.
La C.T.U. medico-legale a firma della dott.ssa . ha consentito di accertare che: Persona_2
pagina 3 di 5 - in seguito all'evento del 21.10.1999, l'attore ha riportato la seguente lesione: “…trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa fronto-sopraciliare dx. Lesioni ecchimotiche al collo. Ferite escoriate all'emiaddome sx. Trauma contusivo polso, mano dx e regione lombo-sacrale” e che tali lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento occorsogli, mentre altre lesioni accertate dal medico di parte attrice dott. , quali la lombosciatalgia per esempio, non sono state giudicate dalla CTU in CP_2 nesso causale con l'evento per cui è causa.
- tali lesioni hanno determinato, inabilità temporanea da considerarsi come parziale al 75% per 20 giorni, parziale al 50% per ulteriori 15 giorni, parziale al 25% per ulteriori 10 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 1%.
Nella specie, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno fare applicazione, quanto al criterio di liquidazione, del c.d. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando a tal fine le tabelle di
Milano.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c.
e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio.
Possono, dunque, applicarsi all'aestimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi.
Ciò posto, le risultanze della disposta C.T.U., coerenti con la documentazione in atti, esenti da apparenti vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, non inficiate neppure da convincenti critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo a - di 21 anni al momento del Parte_1 sinistro - spetta un risarcimento per danno non patrimoniale di € 4.553,29= liquidato all'attualità
(calcolando i postumi permanenti nella misura dell'1%, un periodo di I.T.P. al 75% di 20 giorni, di
I.T.P. al 50% di 15 giorni e di I.T.P. al 25% di 10 giorni nella misura media tabellare di euro 115,00 pro die).
Sulla predetta somma non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di importo che, per effetto della liquidazione, si è trasformato in debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi, nella misura legale, dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo
(arg. ex Cass. n. 7943/1994).
pagina 4 di 5 Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale, non avendo l'attore allegato e dimostrato alcuna sofferenza subìta in esito al sinistro (cfr. Cass.
n. 17209/2015). Nessuna prova, infine, è stata fornita in ordine al danno patrimoniale subito.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (secondo il noto criterio del decisum) facendo applicazione dei valori medi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara, per le ragioni di parte motiva, la responsabilità di in ordine all'aggressione di CP_1 cui è rimasto vittima il 24.08.2003; Parte_1
2) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'ammontare di € CP_1
4.553,29= nei confronti di , oltre interessi come precisati in motivazione;
Parte_1
3) condanna alla refusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio – liquidate in € CP_1
2.430,00= per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed in € 545,00= per esborsi - da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Foggia, 27 Dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Maurizio Manzionna, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da lesione personale”, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Antonio Fuscellaro Parte_1
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Donato La Sala CP_1
Convenuto
Conclusioni: come da note telematiche depositate per l'udienza cartolare del 2 ottobre 2025 quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Foggia - per ivi sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità in ordine CP_1 all'aggressione subita in data 24.08.2003 e, per l'effetto, sentirlo condannare, al risarcimento dei danni pagina 1 di 5 patrimoniali e non subiti a seguito ed in conseguenza della predetta aggressione per l'importo di €
40.712,61= ovvero quella minore ritenuta equa dal Giudice, comprensiva di danno morale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
In particolare, parte attrice rappresentava che:
- in data 24.08.2003 alle ore 2.15 circa, in Rignano Garganico, subiva un'improvvisa e violenta aggressione da parte di;
CP_1
- detta aggressione veniva effettuata afferrandolo per la maglietta, che veniva lacerata, mettendogli le mani al collo, con conseguente strappo di due collane indossate dal , con una testata e, una Pt_1 volta caduto a terra, con alcuni calci;
- all'esito dell'aggressione si recava al pronto soccorso di San Marco in Lamis e successivamente all'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo dove gli veniva diagnosticato
“trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa fronto-sopraciliare dx;
lesioni ecchimotiche al collo;
ferite escoriate all'emiaddome sx, trauma contusivo polso e mano dx e della regione lombosacrale” con prognosi di 20 gg, a cui seguivano altre visite specialistiche;
- in pari data sporgeva querela nei confronti di;
CP_1
All'udienza del 04 maggio 2018, si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il CP_1 rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, deducendo l'assenza di prova in ordine alla sua partecipazione all'asserita aggressione.
La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore, volta alla valutazione della natura e dell'entità delle lesioni patite da quest'ultimo a seguito ed in conseguenza dell'asserita aggressione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 2 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la fattispecie de qua si inquadra nello schema generale della responsabilità ex art. 2043 c.c., i cui elementi costitutivi sono: 1) l'esistenza di un fatto;
2)
l'imputabilità del fatto al soggetto agente a titolo di dolo o colpa;
3) l'ingiustizia del danno;
4) il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
L'onere della dimostrazione della sussistenza dei suddetti presupposti incombe su chi invoca la predetta responsabilità atteso che la domanda risarcitoria, inquadrandosi nello schema della responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. in base al quale colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. pagina 2 di 5 Orbene, quanto dedotto dall'attore ha trovato adeguato riscontro in giudizio e, dunque, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In primo luogo, il fatto storico dell'aggressione subita dall'attore trova piena conferma nella testimonianza resa da all'udienza del 17.02.2020, il quale dopo aver affermato di essere Testimone_1 stato presente ai fatti, ha dichiarato di aver visto - in data 24.08.2003 alle ore 2.15 circa – CP_1 aggredire , il quale <> mentre << il lo prese al Parte_1 CP_1 collo con la mano e ruppe le catenine del e dopo gli diede una testata, procurandogli una Pt_1 ferita>>.
Tali dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, peraltro, coincidono con quanto affermato dallo stesso attore nella querela sporta nell'immediatezza ai Carabinieri di Rignano
Garganico, dai referti ospedalieri allegati e da quanto rilevabile dal provvedimento reso dal G.I.P. dott.ssa Navazio nel procedimento penale n. 8036/2003 del r.g.n.r. Procura della Repubblica di Foggia
(depositato con la memoria attorea del 02.07.2018) nei confronti dello stesso per Parte_1 asserita ma non riconosciuta estorsione nei confronti del denunziante padre Persona_1 dell'odierno convenuto, e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento (ex multis, Cass. civ. n. 14766/2007),
Le dichiarazioni del teste consentono quindi di ritenere provato sia il fatto storico Testimone_1
(l'aggressione), sia l'elemento soggettivo del dolo. L'evento dannoso (le lesioni) e il nesso di causalità tra l'evento e l'aggressione risultano invece provati dal referto di pronto soccorso redatto nello stesso giorno del fatto e in un'ora prossima allo stesso, prodotto in atti da parte attrice unitamente ai successivi certificati medici rilasciati da strutture ospedaliere
Peraltro, anche il CTU ha rilevato la piena compatibilità delle lesioni subite con la dinamica dell'evento occorso al in data 24.08.2003. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. della parte convenuta, non potendosi desumere argomenti contrari né dalla deposizione testimoniale di Testimone_2 all'udienza dell'14.09.2020, madre del convenuto, la quale ha dichiarato di non poter riferire sui fatti poiché non presente all'accaduto e di non sapere se dopo essere rientrato a casa per cena il figlio uscì di nuovo da casa>>, né da quella di risultata inattendibile per quanto CP_1 Parte_2 lacunosa e generica.
Ciò affermato in relazione all'an, occorre ora determinare il quantum del risarcimento del danno patito dall'odierno attore.
La C.T.U. medico-legale a firma della dott.ssa . ha consentito di accertare che: Persona_2
pagina 3 di 5 - in seguito all'evento del 21.10.1999, l'attore ha riportato la seguente lesione: “…trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa fronto-sopraciliare dx. Lesioni ecchimotiche al collo. Ferite escoriate all'emiaddome sx. Trauma contusivo polso, mano dx e regione lombo-sacrale” e che tali lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento occorsogli, mentre altre lesioni accertate dal medico di parte attrice dott. , quali la lombosciatalgia per esempio, non sono state giudicate dalla CTU in CP_2 nesso causale con l'evento per cui è causa.
- tali lesioni hanno determinato, inabilità temporanea da considerarsi come parziale al 75% per 20 giorni, parziale al 50% per ulteriori 15 giorni, parziale al 25% per ulteriori 10 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 1%.
Nella specie, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno fare applicazione, quanto al criterio di liquidazione, del c.d. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando a tal fine le tabelle di
Milano.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c.
e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio.
Possono, dunque, applicarsi all'aestimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi.
Ciò posto, le risultanze della disposta C.T.U., coerenti con la documentazione in atti, esenti da apparenti vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, non inficiate neppure da convincenti critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo a - di 21 anni al momento del Parte_1 sinistro - spetta un risarcimento per danno non patrimoniale di € 4.553,29= liquidato all'attualità
(calcolando i postumi permanenti nella misura dell'1%, un periodo di I.T.P. al 75% di 20 giorni, di
I.T.P. al 50% di 15 giorni e di I.T.P. al 25% di 10 giorni nella misura media tabellare di euro 115,00 pro die).
Sulla predetta somma non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di importo che, per effetto della liquidazione, si è trasformato in debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi, nella misura legale, dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo
(arg. ex Cass. n. 7943/1994).
pagina 4 di 5 Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale, non avendo l'attore allegato e dimostrato alcuna sofferenza subìta in esito al sinistro (cfr. Cass.
n. 17209/2015). Nessuna prova, infine, è stata fornita in ordine al danno patrimoniale subito.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (secondo il noto criterio del decisum) facendo applicazione dei valori medi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara, per le ragioni di parte motiva, la responsabilità di in ordine all'aggressione di CP_1 cui è rimasto vittima il 24.08.2003; Parte_1
2) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'ammontare di € CP_1
4.553,29= nei confronti di , oltre interessi come precisati in motivazione;
Parte_1
3) condanna alla refusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio – liquidate in € CP_1
2.430,00= per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed in € 545,00= per esborsi - da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Foggia, 27 Dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio Manzionna
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