Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226 , e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226 , e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.