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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 144/2024
Oggi 26/06/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per l'avv.to OL ANNA in sostituzione dell'avv. Parte_1
MARMORATO VALERIA;
Per l'avv.to BERTUCCIO Parte_2
RICCARDO;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
1 L'avv. OL dichiara che il ricorrente non ha presentato osservazioni all'elaborato depositato dal CTU;
richiama il conteggio svolto dal CTU per il superiore livello;
insiste come in atti.
L'avv. BERTUCCIO discute a sua volta affermando che il ricorrente non ha fornito prova certa della spettanza dell'inquadramento al livello A1; richiama il contenuto delle declaratorie previste dal CCNL;
richiama altresì le testimonianze resa da , affermando che Tes_1 Tes_2 la versione del primo è più attendibile di quella del secondo;
rileva, inoltre, come manchino testimonianze sulle mansioni per circa 7 mesi di lavoro;
afferma, quindi, che non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio, al più potrebbe essere riconosciuto il livello A2; ritiene, poi, che debba tenersi conto del complessivo percepito del ricorrente e chiede, quindi, tenersi conto del conteggio elaborato dal CTU operata la compensazione;
in punto spese, rileva come gli importi quantificati dal CTU sono sempre inferiori alla proposta conciliativa formulata dalla convenuta l'11.6.2024; chiede, quindi, che in ogni caso non siano poste a carico della convenuta le spese originate dalla mancata accettazione della proposta conciliativa;
conclude come in atti chiedendo in via principale il rigetto del ricorso;
in via di subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso chiede che le spese di istruttoria e decisionale siano poste a carico di al pari delle spese di CTU. PT
L'avv. OL replica brevemente insistendo per il riconoscimento del livello superiore per le argomentazioni già spese nel corso delle scorse udienze;
ritiene che le spese debbano seguire la soccombenza, essendo stati corrisposti oltre € 3.000,00 solo in corso di causa.
L'avv. BERTUCCIO replica a sua volta rilevando come tale importo è sempre stato riconosciuto come dovuto e la proposta conciliativa era stata formulata in aggiunta a tale importo.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 26/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 144/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. Parte_1
MARMORATO VALERIA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. CAMBONI
MICHELE in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'Avv. BERTUCCIO RICCARDO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2024 ha chiamato in causa il Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “accertare e dichiarare dal 29/04/2022 al 28/07/2023, o altra data meglio vista, la sussistenza tra la parte ricorrente e n Parte_2 persona del legale rapp.te p.t. di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato, con mansioni di fornaio liv. A1 ccnl Panificatori Artigiani o altro inquadramento meglio ritenuto. Previa applicazione dell'art. 36 Cost. e del ccnl Panificatori Artigiani, Voglia il
Giudicante condannare in persona Parte_2 del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro
45.392,45 o altra anche maggiore meglio vista, per omesse retribuzioni, differenze retributive,
13ma, maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro supplementare e/o straordinario svolto anche straordinario festivo e straordinario notturno anche festivo, permessi, ex festività, ferie, mancati riposi, festività non fruite e non pagate, mancati riposi e TFR. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- dal 29.4.2022 al 28.7.2023 aveva lavorato alle dipendenze della convenuta
[...] el negozio di Varazze, ma il rapporto di Parte_2 lavoro era stato parzialmente regolarizzato solo dal 9.5.2022, con contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) stipulato per l'inquadramento A4 del CCNL di settore;
- in realtà aveva svolto per tutto il periodo le mansioni di unico impastatore e fornaio, meglio descritte in ricorso, riconducibili al superiore livello A1;
- aveva sempre lavorato da solo, alle dipendenze del (che era solito arrivare in _2 negozio verso le ore 6.00) e della moglie di questo;
solo nella primavera del 2023 gli era stato affiancato un aiuto;
- aveva osservato il seguente orario: dalle 23.30 di sera alle 12 del mattino del giorno dopo per 7 giorni a settimana da aprile 2022 al 30.9.2022 e da aprile 202 in avanti (orario estivo); dalle 23.30 di sera alle 10 del mattino del giorno dopo (6 giorni su 7, con
4 chiusura settimanale al martedì sera su mercoledì) e nel weekend dalle 23.30 di sera alle
12 del giorno dopo dal 1.10.2022 al 31.3.2023 (orario invernale);
- mai aveva fruito di ferie o permessi;
- aveva ricevuto la retribuzione indicata nelle buste paga (tranne che nella mensilità di novembre 2022, quando aveva ricevuto € 700,00), oltre ad € 7,00 per ogni ora di straordinario di effettiva presenza;
- aveva lavorato nelle festività del 2/6, del 15/8, del 1/11 e del 8/12 e 25/12 e il 1/1, la giornata di Pasqua e pasquetta del 2023 e del 2/6/23 senza ricevere alcunchè a titolo di festività non goduta;
- nemmeno aveva ricevuto il TFR e le competenze di fine rapporto;
- era, quindi, in credito di € 45.392,45 a titolo di omesse retribuzioni, differenze retributive,
13ma, maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro supplementare e/o straordinario svolto anche straordinario festivo e straordinario notturno anche festivo, permessi, ex festività, ferie, mancati riposi, festività non fruite e non pagate, mancati riposi e TFR.
Si è regolarmente costituita in giudizio la società Parte_2 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. La convenuta, in
[...] particolare, ha affermato che:
- svolgeva attività di panificazione a conduzione familiare ed aveva assunto il ricorrente dal 9.5.2022 con contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali in qualità di operaio di cui al livello A4 del CCNL Aziende Alimentari Artigiani e Panificazione, con orario di lavoro di 5 ore giornaliere (dalle 4.30 alle 9.30) per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato;
- non era vero che il ricorrente avesse iniziato a lavorare in data anteriore, dato che questi fino al 7.5.2022 ancora lavorava per altro datore di lavoro (Le Delizie Srls, con sede in
Genova);
- il contratto di lavoro prevedeva clausole elastiche, quindi il ricorrente avrebbe potuto lavorare (e infatti aveva lavorato) anche in orari diversi da quelli indicati sul contratto;
5 - mai aveva lavorato da solo, tantomeno, in qualità di “unico impastatore e PT fornaio”: l'attività di panificazione era sempre stata svolta da il quale Parte_2 preparava gli impasti per il giorno seguente;
- il ricorrente iniziava a lavorare intorno alle 2.00, aggiungeva l'acqua all'impasto già preparato dal e faceva partire l'impastatrice, quindi divideva l'impasto e poi _2 aiutava (che tornava in negozio alle 2.30/3.00) ad infornare i prodotti, per poi _2 terminare il lavoro e uscire alle ore 7.00;
- mai aveva svolto gli orari indicati in ricorso: per la maggior parte dell'anno PT aveva lavorato dalle 2.00 alle 7.00 per 6 giorni alla settimana, giorno di riposo il mercoledì, e da metà di giugno alla prima settimana di settembre, aveva lavorato sempre dalle 2.00 alle 7.00, sempre per 6 giorni alla settimana, ma con un giorno di riposo a rotazione;
- il panificio era aperto 6 giorni su 7, con chiusura settimanale il mercoledì, e solo dalla metà di giugno alla prima settimana di settembre era stato aperto 7 giorni su 7;
- a volte il ricorrente aveva lavorato in orari diversi, a seconda delle esigenze del momento, ma sempre senza andare oltre le 5 ore al giorno;
lo stesso, poi, aveva sempre fruito di ferie e permessi, come riportato nelle buste paga prodotte;
- nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente era sempre stato pagato con assegno bancario, dietro sua richiesta;
anche la busta paga di novembre 2022 era stata saldata con assegno n° 0208548554-06 di € 1.180,00 tratto in data 12/12/2022 sul Banco BPM;
- la società aveva tempestivamente messo a disposizione del la busta paga con PT le competenze di luglio e di fine rapporto per un netto dovuto di € 3.151,97, corredata dal relativo assegno, ma lo stesso non si era più fatto vedere.
In corso di causa la convenuta ha effettuato il pagamento dell'importo di € 3.151,97 di cui all'assegno citato in memoria, corrispondente a quanto ancora dovuto secondo la prospettazione della resistente.
6 In sede di interrogatorio libero, poi, il ricorrente ha dichiarato di non ricordare l'assegno n°
0208548554-06 prodotto dalla controparte ed ha aggiunto: “Venivo pagato mensilmente con una cifra onnicomprensiva di circa € 2.000,00”.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU contabile.
Depositato l'elaborato, il difensore del ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso, quantomeno con riferimento ai conteggi elaborati dal CTU con riferimento al livello A1, mentre il difensore della convenuta ha affermato l'infondatezza della domanda ed ha rilevato come tutti i conteggi elaborati dal CTU indicassero importi inferiori a quello offerto in via conciliativa dalla sua assistita, chiedendo in via di subordine tenersi conto della circostanza ai fini delle spese.
Il ricorso all'esito dell'istruttoria è risultato fondato solo nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non è contestato che abbia lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta in forza del contratto di lavoro subordinato (all. 5 ricorso) stipulato il 9.5.2022 ed avente decorrenza in pari data, riportante l'inquadramento A4, mansioni operaio ed un orario di
30 ore settimanali (dalle 4.30 alle 9.30 dal lunedì al sabato, con riposo alla domenica).
Nell'ambito di tale contratto, poi, il lavoratore ha sottoscritto un “patto di clausole elastiche” per lo svolgimento del lavoro “in diversa collocazione temporale”.
Nemmeno è contestato che, di fatto, il ricorrente abbia lavorato in orari diversi da quelli riportati nel contratto di lavoro.
In sede di interrogatorio formale, infatti, il legale rappresentante della convenuta ha dichiarato: “lui iniziava alle due o alle tre di notte, poco prima di quando arrivavo io e faceva comunque cinque ore al giorno”; “alle 23.30 il forno è chiuso, anche d'estate; il venerdì ed il sabato in estate - se si iniziava alle 2 - alle 7 se ne andava”. PT
Il ricorrente, in primo luogo, ha affermato di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta prima della stipula del contratto di lavoro, già in data 29.4.2022.
Avendo la convenuta contestato la circostanza, era onere dello stesso fornire la relativa prova.
Tale prova all'esito dell'istruttoria non è stata adeguatamente raggiunta.
7 I testi escussi, infatti, hanno generalmente reso dichiarazioni vaghe, ricordando che la collaborazione tra le parti era iniziata “nella primavera inoltrata del 2022” ( ) o Per_1
“qualche settimana” dopo un imprecisato giorno di aprile 2022 ( ). Tes_2
Sul punto, poi, si rileva come il ricorrente fosse formalmente dipendente di altra società (“Le
Delizie srls”) fino alla data delle dimissioni volontarie, rassegnate il 7.5.2022 (all. 4 alla memoria): ciò porta a ritenere, in assenza di precise indicazioni in segno contrario, che effettivamente il rapporto di lavoro tra le parti sia iniziato il 9.5.2022.
Quanto, invece, alle mansioni da questi effettivamente svolte, i testi (informato Tes_1 per il periodo da aprile ad ottobre 2023) e hanno dichiarato che era Per_1 PT
“panettiere” o “fornaio”. in particolare, ha riferito che “prevalentemente si occupava di Tes_1 PT preparare gli impasti del pane ed anche delle pizze”, pur rispondendo agli “ordini” di , _2 mentre il teste (informato per i mesi da aprile a settembre 2022) ha confermato le Tes_2 mansioni descritte in ricorso.
Il teste , fornaio dipendente della resistente che entrava in servizio alle 6.00 del Tes_3 mattino, ha poi riferito che al suo arrivo erano presenti e i due con del PT _2 pane da infornare, ma anche molto altro pane già cotto.
formalmente inquadrato al livello A4 del CCNL di settore, ha rivendicato il PT trattamento retributivo previsto per il superiore livello A1 CCNL Panificatori Artigiani,
Orbene, giova riportare le declaratorie di cui all'art. 21 bis CCNL “Classificazione del personale delle imprese di panificazione”.
Appartengono al livello A4, “operaio generico e/o comune” (di formale inquadramento) i lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza particolare, come gli addetti a lavori di manovalanza.
Appartengono, invece, al livello A1, “operaio specializzato” (oggetto di domanda), i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo, come il caposquadra, l'impastatore e il fornaio.
8 Appartengono, poi, all'intermedio livello A2, operaio qualificato di prima categoria, i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3 (operaio qualificato di seconda categoria), eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione, come il formatore, l'aiuto impastatore e l'aiuto fornaio.
Le dichiarazioni rese da pressochè tutti i testi escussi consentono di affermare che abbia effettivamente svolto mansioni di “fornaio” o quantomeno di “impastatore”. PT
Ai fini della riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente alla categoria oggetto di domanda non rileva la circostanza che lo stesso abbia lavorato sempre da solo o anche con
: non vale, infatti, ad escludere l'autonomia del (che per parte della notte _2 PT comunque lavorava senza la supervisione del , fornendo anche supporto e indicazioni _2 all'OFFREDI), il fatto che lo stesso, quale lavoratore subordinato, seguisse comunque gli
“ordini” dei datori di lavoro.
Il teste infatti, ha dichiarato “vedevo che prevalentemente si occupava di Tes_1 PT preparare gli impasti del pane ed anche delle pizze”; “posso dire che talvolta era effettivamente
ad occuparsi della preparazione degli impasti ma talvolta era a farlo”; _2 PT
“durante la lievitazione del pane provvedeva alle pizze, sia all'impasto sia alla PT farcitura”.
La domanda di mansioni superiori appare, pertanto, fondata.
Il ricorrente ha, da ultimo, affermato di aver osservato durante l'intero rapporto di lavoro un orario più ampio del part time 30 ore settimanali (cinque ore al giorno, 6 giorni su 7) risultante dal contratto.
Essendo pacifico, come detto, che in forza delle clausole elastiche non abbia PT sempre lavorato dalle 4.30 alle 9.30 dal lunedì al sabato, occorre verificare se all'esito dell'istruttoria può dirsi raggiunta la prova che lo stesso abbia prestato la sua attività più di cinque ore al giorno.
Sul punto i testi escussi hanno in parte confermato la prospettazione attorea. ha dichiarato che il ricorrente lavorava on genere nella fascia 1/7: “a volte Tes_1 arrivava a mezzanotte, a volte all'1/1,30”; “il fatto che non fosse sempre regolare sugli PT
9 orari creava qualche problema nel senso che la produzione era ritardata ed i ritmi di lavoro di tutta la giornata ne risentivano”; “direi che l'indicazione era che si iniziava a mezzanotte/mezzanotte e 30: per questo, se arrivava all'1/1,30 mi sento di dire che era PT in ritardo”; “generalmente finiva quasi sempre prima di me;
se qualche giornata PT occorreva fermarsi qualche ora in più tutti lo facevamo;
preciso che mi riferisco alla fascia 1/7”.
ha precisato che lei apriva il negozio alle 6,30 ed ha confermato di aver visto il Per_1 ricorrente andar via dal lavoratorio intorno alle 7: “in effetti io sono impegnata nel negozio che ha una sua entrata mentre l'uscita dal laboratorio è da dietro per cui non avevo sempre modo di vedere quando andava via;
aggiungo comunque che a volte lui mi passava a salutare ed PT io gli tagliavo e fasciavo un pezzo di focaccia”. ha riferito di lavorare per la convenuta come fornaio e di iniziare il suo turno alle Tes_3
6.00; quanto agli orari del ricorrente ha affermato che al suo arrivo e i , PT _2 padre e figlio, erano già presenti in laboratorio e che andava via verso le 7.30/8.00 PT senza occuparsi delle consegne (“quanto alle consegne ci pensavano o Parte_2 Per_2
: in genere le consegne iniziavano verso le 6.00”).
[...]
ha riferito che lui iniziava a “verso le 24 e anche prima, verso le 23, se Tes_2
c'erano tanti ordini” e che anche il ricorrente solitamente “arrivava più o meno alla stessa ora, a volte solo qualche dieci / quindici minuti dopo” di me;
quanto all'orario di uscita dal laboratorio, il teste ha dichiarato: “non avevamo un orario fisso in cui andavamo via;
potevano essere le 6 o le 7 ma anche le 11, dipendeva da quello che c'era da fare”, a volte andava via un Parte_1 po'prima di me di me: questo sia perché era più veloce di me a finire quello che stava facendo sia perchè doveva andare a prendere il treno per tornare a Genova;
io invece mi fermavo una ventina di minuti in più”.
Tale quadro probatorio consente di ritenere sufficientemente provato che abbia di PT fatto lavorato generalmente con orario dall'1.00 alle 7.00 del mattino. Non è stata raggiunta adeguata prova di un inizio anticipato della prestazione lavorativa, viste le dichiarazioni del teste quanto, poi, al termine della prestazione, i testi sono stati generalmente concordi Tes_1 nell'affermare che intorno alle 7.00 lasciava il laboratorio. PT
10 Il ricorrente ha, poi, affermato di aver lavorato nel periodo estivo 7 giorni su 7 senza riposi, di aver prestato la sua attività anche nelle giornate festive del 2/6, del 15/8, del 1/11 e del 8/12 e
25/12 e il 1/1, la giornata di Pasqua e pasquetta del 2023 e del 2/6/23 e di non aver fruito di ferie o permessi.
Le buste paga prodotte in atti indicano la regolare fruizione di ferie e dall'istruttoria non sono emerse indicazioni di segno contrario.
I testi e hanno confermato che nel periodo estivo il panificio era Tes_1 Per_1 aperto 7 giorni su 7, ma hanno dichiarato di non aver lavorato senza riposo settimanale
(OFFREDI: “confermo che in estate direi soprattutto a luglio e ad agosto, il panificio è aperto 7 giorni su 7 ma io ho sempre lavorato 5, al massimo 6 giorni a settimana”; : “Noi Per_1 dipendenti, avevamo un giorno di riposo a settimana, giorno che era confermato anche nel periodo estivo quando si restava aperti 7 giorni su sette;
confermo che il periodo estivo va dalla metà di giugno alla prima settimana ovvero alla metà di settembre, comunque quando ricominciano le scuole”), mentre il teste non ha saputo confermare i giorni settimanali Tes_3 lavorati da in estate. PT
Il solo teste ha affermato che in estate i dipendenti non avevano il giorno di Tes_2 riposo.
Attesa la contraddittorietà delle risultanze istruttorie sul punto, non si ritiene assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Quanto, infine, al lavoro nei giorni festivi indicati in ricorso, nessuno dei testi escussi è risultato informato.
Si ritiene, quindi, provato il diritto del ricorrente a percepire un trattamento retributivo commisurato ai parametri previsti dal CCNL per il livello A1 per il periodo di lavoro risultante dalla documentazione obbligatoria, ma con un orario di lavoro dall'1.00 alle 7.00 sei giorni alla settimana, con riposo in un giorno infrasettimanale dal 15 giugno al 15 settembre e nella giornata di domenica nella restante parte dell'anno.
Il ricorrente in corso di causa ha fornito indicazioni contraddittorie circa gli importi percepiti.
11 Nell'atto introduttivo lo stesso ha allegato di aver ricevuto la retribuzione indicata nelle buste paga (tranne che nella mensilità di novembre 2022, quando aveva ricevuto € 700,00), oltre ad € 7,00 per ogni ora di straordinario di effettiva presenza.
In sede di interrogatorio libero lo stesso ha affermato di essere stato pagato mensilmente
“con una cifra onnicomprensiva di circa € 2.000,00”.
In sede di interrogatorio formale, poi, ha affermato di essere sempre stato pagato “come da buste paga, anche per il mese novembre 2022”, ma di aver lavorato di più.
Orbene, si ritiene pertanto che il percepito mensile da detrarre dalle spettanze del ricorrente possa esser quantificato nell'importo dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio libero (€ 2.000,00 mensili) o nella maggior somma eventualmente derivante dall'applicazione del criterio prospettato in ricorso (somme di cui alle buste paga, ulteriori € 7,00 per ogni ora di lavoro eccedente).
All'esito delle dichiarazioni rese dal ricorrente deve ritenersi poi corrisposta anche la retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2022.
E', infine, pacifico che sia stato versato in corso di causa l'importo di € 3.151,97 offerto banco iudicis dalla convenuta in sede di costituzione.
Il CTU nominato, nell'elaborare i suoi conteggi, ha rilevato di aver sempre sottratto l'importo di euro 2.000,00, perché le somme di cui alle buste paga maggiorate di euro 7,00 per ogni ora di lavoro eccedente non hanno mai superato tale soglia.
L'ausiliario poi ha precisato di aver calcolato le eventuali spettanze al netto delle somme percepite secondo due ipotesi: nella prima ipotesi ha tenuto in considerazione le mensilità con somme percepite maggiori del netto ricalcolato;
nella seconda ipotesi non ha tenuto in considerazione le mensilità con somme percepite maggiori del netto ricalcolato.
Si ritiene maggiormente corretto il secondo conteggio elaborato dal consulente, posto che nulla consente di affermare che quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore in più rispetto all'importo astrattamente spettante in base all'orario ed all'inquadramento ricostruiti all'esito del giudizio sia stato corrisposto per errore, o titolo di acconto, e non ad una scelta consapevole della datrice (anche in dipendenza di circostanze particolari, come il possibile saltuario prolungarsi dell'orario di lavoro).
12 Recependo il conteggio elaborato dal CTU, non oggetto di contestazioni quanto ad accuratezza matematica, la convenuta Parte_2 deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di
€ 3.526,10, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo come per legge.
Posto che il ricorrente all'udienza dell'11.6.2024, dopo il versamento della “somma citata nella memoria di costituzione, portata dall'assegno prodotto sub 12”, ha rifiutato l'offerta conciliativa formulata dalla convenuta (superiore all'importo riconosciuto in sentenza), le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta
[...] al pagamento in favore del ricorrente del Parte_2 Parte_1 complessivo importo di € 3.526,10, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo come per legge.
Compensa le spese di lite.
Oneri di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Savona, 26.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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