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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 507/2025 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] – C.F. - ivi residente in [...] C.F._1
G.B. De Cosmi, 114, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
a Caltanissetta in Via Malta n° 10 presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Assennato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione trasformata in ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: “Per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, con le note depositate il 19.9.2025 e 22.9.2025, hanno concluso riportandosi all'accordo intervenuto tra le parti per la modifica delle condizioni della separazione”.
1 Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole all'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2025 chiedeva la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione come stabilite con la sentenza di questo Tribunale resa in 22-25.11.2024, passata in giudicato, che aveva omologato la separazione tra i coniugi e gli accordi intervenuti tra i medesimi coniugi.
Al riguardo, evidenziava che erano insorte alcune problematiche tra la figlia e la madre, presso CP_1 cui la minore era stata collocata in via prevalente, per cui si chiedeva, prima in via d'urgenza e, nel prosieguo, nel merito, l'affidamento esclusivo al padre, con un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale contestava quanto dedotto dalla Controparte_1 controparte e chiedeva il rigetto della domanda del padre di affidamento esclusivo della minore con la conferma dell'affidamento condiviso tra i genitori, valutando, se ritenuto opportuno, il trasferimento del collocamento della minore presso il padre, purché motivato dalla volontà autentica e serena della R_ PI , disponendo, in caso di modifica del collocamento, il diritto di visita della madre con incontri settimanali protetti.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della richiesta di attribuzione integrale dell'assegno unico, confermandone la ripartizione al 50%.
Con decreto del 15.4.2025, veniva disposto ex art. 473 bis.15 c.p.c., l'affidamento esclusivo della figlia R_ minore al padre, e che la madre, , avrebbe potuto incontrare la figlia minore Controparte_1 presso i Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta in ambiente protetto.
Nel prosieguo, svoltisi gli incontri protetti come sopra disposto e acquisita la relazione dei Servizi
Sociali sull'andamento e sull'esito degli stessi, con ordinanza resa all'udienza del 23.6.2025 si disponeva la modifica del decreto del 15.4.2025 nella parte relativa all'affidamento esclusivo della figlia minore al padre nel senso che veniva disposto, al riguardo, l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna.
Inoltre, veniva confermato il suddetto decreto nella parte in cui consentiva alla madre di incontrare la figlia minore presso i servizi sociali, in presenza ed in modalità protetta, autorizzandosi la madre a chiamare o videochiamare la figlia liberamente durante la giornata entro le ore 21.30.
Nel corso dell'udienza del 2.7.2025 veniva sentita la minore e, in esito, i difensori chiedevano un breve termine per addivenire ad un accordo tra le parti per la definizione del procedimento.
In effetti, per l'udienza del 24.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano riportandosi all'accordo intervenuto tra le parti e depositato in atti.
2 Ciò premesso, occorre evidenziare che l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore può essere condiviso, atteso che le condizioni di affidamento e di mantenimento stabilite dalle parti, risultano essere in armonia con l'interesse della figlia che, dopo avere avuto alcuni problemi con la madre e preferito vivere con il padre, incontrandola in modalità protetta, ha potuto beneficiare degli incontri presso i Servizi Sociali che, con la relazione del 16.6.2025, depositata in atti nel sub procedimento, hanno dato atto del positivo rapporto tra la madre e la figlia, avendo quest'ultima, sentita all'udienza del 2.9.2025, riferito di volere vivere in prevalenza con la madre, anche per la presenza di una nuova compagna del padre.
Possono, quindi, essere omologate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore R_
, come concordate dalle parti con l'accordo del 16.9.2025, depositato il 19.9.2025 e 22.9.2025.
Tenuto conto del raggiunto accordo e di cui sopra, le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
R_
, omologa le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , così come
[...] concordate dalle parti nell'accordo del 16.9.2025, depositato il 19.9.2025 e 22.9.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 507/2025 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] – C.F. - ivi residente in [...] C.F._1
G.B. De Cosmi, 114, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
a Caltanissetta in Via Malta n° 10 presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Assennato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione trasformata in ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: “Per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, con le note depositate il 19.9.2025 e 22.9.2025, hanno concluso riportandosi all'accordo intervenuto tra le parti per la modifica delle condizioni della separazione”.
1 Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole all'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2025 chiedeva la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione come stabilite con la sentenza di questo Tribunale resa in 22-25.11.2024, passata in giudicato, che aveva omologato la separazione tra i coniugi e gli accordi intervenuti tra i medesimi coniugi.
Al riguardo, evidenziava che erano insorte alcune problematiche tra la figlia e la madre, presso CP_1 cui la minore era stata collocata in via prevalente, per cui si chiedeva, prima in via d'urgenza e, nel prosieguo, nel merito, l'affidamento esclusivo al padre, con un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale contestava quanto dedotto dalla Controparte_1 controparte e chiedeva il rigetto della domanda del padre di affidamento esclusivo della minore con la conferma dell'affidamento condiviso tra i genitori, valutando, se ritenuto opportuno, il trasferimento del collocamento della minore presso il padre, purché motivato dalla volontà autentica e serena della R_ PI , disponendo, in caso di modifica del collocamento, il diritto di visita della madre con incontri settimanali protetti.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della richiesta di attribuzione integrale dell'assegno unico, confermandone la ripartizione al 50%.
Con decreto del 15.4.2025, veniva disposto ex art. 473 bis.15 c.p.c., l'affidamento esclusivo della figlia R_ minore al padre, e che la madre, , avrebbe potuto incontrare la figlia minore Controparte_1 presso i Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta in ambiente protetto.
Nel prosieguo, svoltisi gli incontri protetti come sopra disposto e acquisita la relazione dei Servizi
Sociali sull'andamento e sull'esito degli stessi, con ordinanza resa all'udienza del 23.6.2025 si disponeva la modifica del decreto del 15.4.2025 nella parte relativa all'affidamento esclusivo della figlia minore al padre nel senso che veniva disposto, al riguardo, l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna.
Inoltre, veniva confermato il suddetto decreto nella parte in cui consentiva alla madre di incontrare la figlia minore presso i servizi sociali, in presenza ed in modalità protetta, autorizzandosi la madre a chiamare o videochiamare la figlia liberamente durante la giornata entro le ore 21.30.
Nel corso dell'udienza del 2.7.2025 veniva sentita la minore e, in esito, i difensori chiedevano un breve termine per addivenire ad un accordo tra le parti per la definizione del procedimento.
In effetti, per l'udienza del 24.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano riportandosi all'accordo intervenuto tra le parti e depositato in atti.
2 Ciò premesso, occorre evidenziare che l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore può essere condiviso, atteso che le condizioni di affidamento e di mantenimento stabilite dalle parti, risultano essere in armonia con l'interesse della figlia che, dopo avere avuto alcuni problemi con la madre e preferito vivere con il padre, incontrandola in modalità protetta, ha potuto beneficiare degli incontri presso i Servizi Sociali che, con la relazione del 16.6.2025, depositata in atti nel sub procedimento, hanno dato atto del positivo rapporto tra la madre e la figlia, avendo quest'ultima, sentita all'udienza del 2.9.2025, riferito di volere vivere in prevalenza con la madre, anche per la presenza di una nuova compagna del padre.
Possono, quindi, essere omologate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore R_
, come concordate dalle parti con l'accordo del 16.9.2025, depositato il 19.9.2025 e 22.9.2025.
Tenuto conto del raggiunto accordo e di cui sopra, le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
R_
, omologa le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , così come
[...] concordate dalle parti nell'accordo del 16.9.2025, depositato il 19.9.2025 e 22.9.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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