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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/08/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
n. 845/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 845/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
SCANFERLA MARCO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Guglielmo BURRAGATO, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in primis riconoscere e dichiarare che vi è nesso di causa tra le condotte poste in essere da
- ut supra descritte, ovvero l'usare il dipendente non apicale Controparte_1
quale “capro espiatorio” in luogo di comunicare il nome dei dirigenti apicali Parte_1 con potere decisionale - e l'effetto psicologico e somatico causato al suo (ex) lavoratore e, per l'effetto, condannare la (ex) datrice di lavoro Parte_1 Parte_2
Calcolo effettuato utilizzando i criteri d i calcolo dal sito di “risarcimento
[...] salute” 1. alla rifusione delle spese di cura psicologica anticipate e sopportate integralmente dal sig. pari ad Euro 4'805,60 (s.e.o.), oltre agli interessi dal Parte_1
pagina 1 di 8 dovuto al saldo stante la messa in mora risalente all'anno 2018 o in subordine dal momento della notifica del tentativo di conciliazione;
2. alla rifusione delle spese di cura farmacologica per la somma di Euro 129,35 (s.e.o.);
3. al risarcimento di tutti gli altri danni patiti e patiendi, per qualsivoglia titolo e/o ragione, sia nella vita di relazione sia psicologicamente come segue e da accertamento secondo la perizia del dott. ed CP_2 in particolare: 3.1: il risarcimento del danno psichico da quantificarsi come da perizia del dott. in Euro € 83'037.375; 3.2: una somma a risarcimento a titolo di CP_2 personalizzazione del danno che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa considerato quanto espresso nel presente atto nonché nel contegno di Controparte nella misura che si suggerisce del 30% da calcolarsi in aggiunta sul danno psichico o altra somma maggiore o minore che vorrà considerare congrua;
3.3: gli interessi maturati sulle somme a risarcimento e spese nel periodo intercorrente dal momento della prima messa in mora da parte del sig. , effettuata nel luglio del 2018, fino all'effettivo Parte_1 soddisfo;
3.3: il danno esistenziale e/o alla vita di relazione (come il non poter più essere donatore di sangue, il non poter partecipare attivamente alla vita del Comune come
Assessore del Consiglio Comunale di Veggiano, l'abbandono della dirigenza del Canile di
Rubano etc.) che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa;
3.4: la rifusione delle spese mediche e di perizia sopportate dal sig. nonché le spese legali del Parte_1 presente procedimento;
3.5: oltre agli interessi legali e moratori maturati dalla data di prima comunicazione del presente sinistro nell'anno 2018 fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per parte convenuta:
Rigettare il ricorso avversario e tutte le domande ivi proposte e, per l'effetto, assolvere la da ogni domanda svolta nei propri confronti nel Controparte_1 presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il signor ha convenuto ed Parte_1 Controparte_1 esposto di aver svolto la sua carriera lavorativa sostanzialmente presso la medesima struttura bancaria: assunto nell'aprile del 1980 dalla , Controparte_3
pagina 2 di 8 poi successivamente quindi, a seguito Controparte_4 Controparte_5 di fusione per incorporazione in cessando dal Controparte_1 servizio in data 1.11.2017; di avere subito, in ragione del suo rapporto di lavoro, tre procedimenti penali iscritti presso i Tribunali di Foggia e Salerno nel 2013, 2016 e 2018 per il reato di usura, ai sensi degli artt. 110,81 c.p.v., 61 n. 11, 644 CP, che si concludevano il primo con sentenza di assoluzione e gli altri due con ordinanza di archiviazione.
Il signor ha chiesto, con le conclusioni indicate in epigrafe, la condanna della Pt_1 convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali – in relazione alle spese di cura CP_1 sostenute – e non patrimoniali – nella specie del danno biologico, morale, esistenziale – subiti per essere stato ingiustamente sottoposto ai suddetti procedimenti penali, addebitando a di avere comunicato il suo nominativo Controparte_1 all'autorità giudiziaria, usandolo come “capro espiatorio”.
2. Si è costituita contestando di essere in alcun modo Controparte_1 responsabile della sottoposizione del signor ai procedimenti penali, essendosi la Pt_1 doverosamente limitata ad indicare il suo nominativo, al pari di quello di altri CP_1 dipendenti, come richiesto dall'autorità giudiziaria, a seguito dei procedimenti penali avviati da ex clienti della sì da concludere per il rigetto del ricorso. Controparte_5
3. Tentata, senza esisto, la conciliazione delle parti, la causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.
4. Dai documenti prodotti - ed in ragione della non contestazione - risulta che Parte_1
è stato assunto il 14 aprile 1980 dalla (poi Controparte_3 [...]
, successivamente (doc. 1 ricorrente), la Controparte_4 Controparte_5 quale, a seguito di una fusione per incorporazione, con effetto dall'1 gennaio 2009 veniva incorporata da , con conferimento del ramo di azienda e Controparte_1 del relativo personale nella “Nuova” dall'aprile 2013 Controparte_5 CP_6 veniva incorporata in .
[...] Controparte_1
Pertanto, il signor dal 29 aprile 2013 passava alle dipendenze di Pt_1 TE
. Egli, presso era stato addetto dal 1996 al “Settore
[...] Controparte_5
Tassi e Condizioni” e dall'1giugno 2025 è divento responsabile (cfr. doc. 1 convenuta); il
“Settore tassi e Condizioni” apparteneva alla “Direzione Retail” cui apparteneva “l'Ufficio
pagina 3 di 8 andamento Commerciale, Pricing e Condizioni” , a sua volta diviso nel “Settore Tassi e
Condizioni” e nel “Settore Pianificazione Commerciale” (cfr. doc. 2 convenuta).
Il signor dal giorno 1giugno 2005 al 31 dicembre 2008 alle dipendenze della Pt_1 [...] era inquadrato come “Quadro Direttivo di 3° Livello” sino all' 1 Controparte_5 gennaio 2006, in seguito “Quadro Direttivo di 4° - di - 1 Livello”; dal giorno 1.6.2005 al
02.09.2008 lavorava presso l'ufficio in qualità di Responsabile fino Controparte_8 all'1.11.2017 quando cessava dal servizio.
Al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL del “Credito” con la Qualifica “Quadro 4° livello: “Risorse in possesso di conoscenze e competenze professionali particolarmente approfondite e con adeguato livello di autonomia gestionale di realtà organizzative o contesti operativi complessi. • Direttori di filiali con organico compreso tra 10 e 20 addetti.”
A seguito dell'iniziativa di clienti della ex il signor ha subito Controparte_5 Pt_1 tre procedimenti penali per il reato di usura, ai sensi degli artt. 110, 81 c.p.v., 61 n. 11,
644 CP: Procedimento penale N. 7141/2013 R.G.N.R. - N. 5323/2013 RG GIP Tribunale di Foggia;
Procedimento penale N. 8917/2014 R.G.N.R. - N. 239/2016 RG GIP Tribunale di Salerno Procedimento penale N. 7093/2017 R.G.N.R - N. 2560 / 18 RG GIP Tribunale di Salerno, procedimenti che si concludevano il primo ed il terzo con sentenza di assoluzione ed il secondo con ordinanza di archiviazione.
4.1. Il signor imputa alla convenuta di averlo “usato come capro espiatorio dal suo Pt_1 datore di lavoro e da questi anche potenzialmente scaricato”, mentre la non CP_1 avrebbe dovuto in alcun modo comunicare il suo nominativo all'autorità giudiziaria, in luogo dei dirigenti con effettivo potere decisionale, riferendosi inoltre le denunce a rapporti bancari aperti (ed esauriti) prima che egli passasse alle dipendenze di
[...]
. Controparte_1
Egli lamenta di essere stato “dato in pasto alla Giustizia dal suo datore di lavoro al posto di chi avrebbe dovuto essere, ovvero il responsabile apicale”, patendo una profonda depressione - vivendo per anni in una condizione di apprensione e stress – con pesanti ricadute sul piano personale e sociale, con danni di natura biologica, psichici ed esistenziale, oltre che patrimoniali per cure mediche.
pagina 4 di 8 4.2. Non intende questo giudice dubitare delle sofferenze morali ed anche, in ipotesi, dei danni di natura biologica ed esistenziale (oltre che patrimoniali per le cure mediche) che il signor può ben avere patito per essere stato, per diversi anni, sottoposto a tre Parte_1 procedimenti penali in relazione al grave reato di usura, da cui è stato poi finalmente assolto, dopo avere onestamente onorato la sua lunga carriera lavorativa presso la medesima struttura bancaria.
Si è inoltre consapevoli che l'archiviazione o l'assoluzione e nemmeno il ristoro delle spese di difesa legale - di cui nel caso di specie si è fatta carico la ex art. 42 comma CP_1
2 CCNL (doc. 1 bis convenuta – sono in grado di compensare le pene sofferte da chi è stato per lungo tempo sottoposto ad un'indagine penale e anche poi imputato nel procedimento penale.
4.3. Tuttavia, come noto, il diritto al risarcimento del danno presuppone l'accertamento in capo al soggetto convenuto di un inadempimento (ex art. 1218 c.c.) ovvero di una condotta colposa o dolosa (ex art. 2043 c.c.), oltre che l'accertamento del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno.
Diversamente, nel caso di specie, alcun inadempimento o alcuna condotta illecita è ravvisabile in capo a . Controparte_1
5. Il signor assume che la convenuta non avrebbe dovuto comunicare il suo Pt_1 CP_1 nominativo all'autorità giudiziaria, mentre invece lo avrebbe “dato in CP_1 pasto” all'autorità giudiziaria come “vittima sacrificale” al posto dei dirigenti con potere decisionale;
inoltre, la non avrebbe dovuto comunicare il suo nominativo CP_1 all'autorità giudiziaria in quanto egli era passato alle sue dipendenze successivamente ai fatti oggetto di indagine.
5.1. In senso contrario, va innanzitutto considerato che i procedimenti penali sono stati avviati su iniziativa di clienti della ex e che, in generale, collaborare e Controparte_5 rispondere a richieste di informazioni delle autorità procedenti nell'ambito di una indagine penale costituisce un obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 371 ter c.p.c.
Risulta poi in particolare che le richieste da parte delle autorità giudiziarie che stavano svolgendo l'indagine erano giunte quando il signor era dipendente della Pt_1 [...]
inoltre, la non ha comunicato il solo nominativo del signor Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 8 , ma quello di diversi soggetti, soggetti che ricoprivano i ruoli individuati dalle Pt_1 richieste dall'autorità inquirente, tra cui anche ruoli apicali.
5.2. In particolare, il 7 ottobre 2014 l'Ufficio Legale della Banca convenuta riceveva una comunicazione via fax da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Foggia avente come oggetto “Procedimento Penale nr. 7141/13 R.G.N.R. Mod. 21.
Richiesta dati e notizie” (doc. 3 convenuta) relativa ad una serie di contratti di “Apertura di credito in conto corrente” e di “Conto Anticipi”, instaurati dalla con alcune CP_1 società, presso le filiali operanti a Foggia e San Severo. Oltre alla documentazione contrattuale, l'autorità chiedeva: “A corredo della documentazione richiesta, si prega di voler comunicare i nominativi dei dirigenti/funzionari, preposti alla determinazione delle condizioni contrattuali inerenti le sopra indicate linee di credito.”
Accertato che la documentazione richiesta era anche riferita ad alcuni rapporti bancari instaurati con l'ex in epoca, quindi, antecedente Controparte_5
l'incorporazione divenuta efficace dal 1° gennaio 2009, la con lettere del 10 e 12 CP_1 novembre 2014 (docc. 4 e 5 convenuta) forniva la documentazione relativa ai rapporti bancari delle società indicate, riservandosi di fornire nel seguito le risposte relative al punto 3 della richiesta della Guardia di Finanza. Con la comunicazione del 14 novembre
2014 (doc. 6 convenuta) la in ottemperanza alla richiesta di cui al punto n. 3, CP_1 comunicava i nominativi dei dirigenti/funzionari preposti alla determinazione delle condizioni contrattuali per quanto riguarda i rapporti bancari direttamente riferibili a precisando: “per quanto concerne le linee di credito Controparte_1 accese negli archivi di ex , faremo seguito non appena in possesso Controparte_5
Cont delle informazioni che devono essere fornite dalle competenti strutture della stessa ”.
Successivamente, in data 19 novembre 2014, la Banca comunicava i nominativi dei tre funzionari che si erano succeduti nel ruolo di “Responsabile dell'ufficio Gestione
Condizioni” competente rispetto ai rapporti bancari oggetto di indagine, tra cui il sig.
(doc. 7 convenuta), che tale ruolo aveva ricoperto dal 1° giugno 2005 al 2 Pt_1 settembre 2008, come allegato dallo stesso ricorrente.
In data 9 febbraio 2016, la Banca riceveva una nuova richiesta di informazioni (doc. 8 convenuta) per una diversa indagine penale della Procura di Salerno per usura. La Guardia di Finanza di Salerno, incaricata delle indagini, richiedeva, oltre ad una serie di pagina 6 di 8 informazioni e documenti relativi a vari conti correnti, per la maggior parte accesi prima dell'incorporazione di (tra il 1 giugno 2005 ed il 31 dicembre 2006) Controparte_5 anche informazioni: sugli organigrammi per tempo vigenti;
sui membri del CdA;
sulle funzioni deputate alla verifica dei tassi di interesse e relativi vertici, direttori di filiali ecc.
(cfr. doc.8 punto 2 lett. a) , b), c), d), e) ed f)). La riscontrava la richiesta con CP_1 comunicazione del 1° marzo 2016 (doc. 9 convenuta), indicando le generalità dei responsabili di filiale ove erano stati sottoscritti ed intrattenuti i rapporti, riservandosi di rispondere alle altre richieste con successive comunicazioni. Con lettera del 17 giugno
2016 (doc. 10 convenuta) la comunicava i nominativi e le generalità dei CP_1 componenti dei CdA per ciascun periodo di riferimento, sia della convenuta sia CP_1 della ex Veniva inoltre precisato che, per quanto riguarda la Banca Controparte_5 convenuta, le determinazioni in ordine ai tassi di interesse erano prerogativa del Direttore
Generale, e per tale ragione venivano indicati i vari soggetti che si erano succeduti in tale ruolo per i periodi di riferimento;
per quanto riguarda l'attività di controllo e mantenimento delle condizioni economiche a tassi “non usurari”, essa era demandata a sistemi informatizzati;
per quanto riguarda la struttura cui spettava il compito di vigilare i tassi, la comunicava che tale compito, per quanto riguarda i periodi antecedenti CP_1
l'incorporazione di spettava all' “ di cui Controparte_5 Controparte_10 il responsabile era appunto il sig. . Veniva comunque fornito il nominativo del Pt_1
Direttore Generale pro tempore (dott. che, in virtù del ruolo ricoperto, Persona_1 aveva potere decisionale in ordine ai tassi di interesse.
5.3. La documentazione prodotta conferma, dunque, che la convenuta si è limitata a CP_1 fornire, come era obbligata a fare, le informazioni richieste dall'Autorità giudiziaria, contraddicendo la circostanza, posta dal signor a fondamento della sua domanda Pt_1 risarcitoria, vale a dire di essere stato dato usato come unico “capro espiatorio”.
La in adempimento all'ordine dell'autorità giudiziaria, ha invece indicato i CP_1 nominativi dei dipendenti, non certo del solo , che, sulla base delle verifiche Parte_1 effettuate, risultavano ricoprire i ruoli - di cui all'oggetto della richiesta - al tempo dei fatti oggetto di indagine, tra cui il ruolo di responsabile/preposto presso il Settore Tassi e l'Ufficio Tassi e Condizioni, già rivestito dal ricorrente, oltre a quelli dirigenziali e apicali.
Pertanto, alcun illegittimo comportamento è addebitabile alla convenuta. CP_1
pagina 7 di 8 5.4. L'assenza di responsabilità della convenuta per avere comunicato all'autorità giudiziaria – che lo richiedeva – il nominativo del signor comporta, per ciò Parte_1 solo, il rigetto delle domande risarcitorie svolte dal ricorrente.
6. La particolarità della controversia e ragioni di equità giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande del ricorrente: compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 08/05/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 845/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
SCANFERLA MARCO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Guglielmo BURRAGATO, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in primis riconoscere e dichiarare che vi è nesso di causa tra le condotte poste in essere da
- ut supra descritte, ovvero l'usare il dipendente non apicale Controparte_1
quale “capro espiatorio” in luogo di comunicare il nome dei dirigenti apicali Parte_1 con potere decisionale - e l'effetto psicologico e somatico causato al suo (ex) lavoratore e, per l'effetto, condannare la (ex) datrice di lavoro Parte_1 Parte_2
Calcolo effettuato utilizzando i criteri d i calcolo dal sito di “risarcimento
[...] salute” 1. alla rifusione delle spese di cura psicologica anticipate e sopportate integralmente dal sig. pari ad Euro 4'805,60 (s.e.o.), oltre agli interessi dal Parte_1
pagina 1 di 8 dovuto al saldo stante la messa in mora risalente all'anno 2018 o in subordine dal momento della notifica del tentativo di conciliazione;
2. alla rifusione delle spese di cura farmacologica per la somma di Euro 129,35 (s.e.o.);
3. al risarcimento di tutti gli altri danni patiti e patiendi, per qualsivoglia titolo e/o ragione, sia nella vita di relazione sia psicologicamente come segue e da accertamento secondo la perizia del dott. ed CP_2 in particolare: 3.1: il risarcimento del danno psichico da quantificarsi come da perizia del dott. in Euro € 83'037.375; 3.2: una somma a risarcimento a titolo di CP_2 personalizzazione del danno che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa considerato quanto espresso nel presente atto nonché nel contegno di Controparte nella misura che si suggerisce del 30% da calcolarsi in aggiunta sul danno psichico o altra somma maggiore o minore che vorrà considerare congrua;
3.3: gli interessi maturati sulle somme a risarcimento e spese nel periodo intercorrente dal momento della prima messa in mora da parte del sig. , effettuata nel luglio del 2018, fino all'effettivo Parte_1 soddisfo;
3.3: il danno esistenziale e/o alla vita di relazione (come il non poter più essere donatore di sangue, il non poter partecipare attivamente alla vita del Comune come
Assessore del Consiglio Comunale di Veggiano, l'abbandono della dirigenza del Canile di
Rubano etc.) che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa;
3.4: la rifusione delle spese mediche e di perizia sopportate dal sig. nonché le spese legali del Parte_1 presente procedimento;
3.5: oltre agli interessi legali e moratori maturati dalla data di prima comunicazione del presente sinistro nell'anno 2018 fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per parte convenuta:
Rigettare il ricorso avversario e tutte le domande ivi proposte e, per l'effetto, assolvere la da ogni domanda svolta nei propri confronti nel Controparte_1 presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il signor ha convenuto ed Parte_1 Controparte_1 esposto di aver svolto la sua carriera lavorativa sostanzialmente presso la medesima struttura bancaria: assunto nell'aprile del 1980 dalla , Controparte_3
pagina 2 di 8 poi successivamente quindi, a seguito Controparte_4 Controparte_5 di fusione per incorporazione in cessando dal Controparte_1 servizio in data 1.11.2017; di avere subito, in ragione del suo rapporto di lavoro, tre procedimenti penali iscritti presso i Tribunali di Foggia e Salerno nel 2013, 2016 e 2018 per il reato di usura, ai sensi degli artt. 110,81 c.p.v., 61 n. 11, 644 CP, che si concludevano il primo con sentenza di assoluzione e gli altri due con ordinanza di archiviazione.
Il signor ha chiesto, con le conclusioni indicate in epigrafe, la condanna della Pt_1 convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali – in relazione alle spese di cura CP_1 sostenute – e non patrimoniali – nella specie del danno biologico, morale, esistenziale – subiti per essere stato ingiustamente sottoposto ai suddetti procedimenti penali, addebitando a di avere comunicato il suo nominativo Controparte_1 all'autorità giudiziaria, usandolo come “capro espiatorio”.
2. Si è costituita contestando di essere in alcun modo Controparte_1 responsabile della sottoposizione del signor ai procedimenti penali, essendosi la Pt_1 doverosamente limitata ad indicare il suo nominativo, al pari di quello di altri CP_1 dipendenti, come richiesto dall'autorità giudiziaria, a seguito dei procedimenti penali avviati da ex clienti della sì da concludere per il rigetto del ricorso. Controparte_5
3. Tentata, senza esisto, la conciliazione delle parti, la causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.
4. Dai documenti prodotti - ed in ragione della non contestazione - risulta che Parte_1
è stato assunto il 14 aprile 1980 dalla (poi Controparte_3 [...]
, successivamente (doc. 1 ricorrente), la Controparte_4 Controparte_5 quale, a seguito di una fusione per incorporazione, con effetto dall'1 gennaio 2009 veniva incorporata da , con conferimento del ramo di azienda e Controparte_1 del relativo personale nella “Nuova” dall'aprile 2013 Controparte_5 CP_6 veniva incorporata in .
[...] Controparte_1
Pertanto, il signor dal 29 aprile 2013 passava alle dipendenze di Pt_1 TE
. Egli, presso era stato addetto dal 1996 al “Settore
[...] Controparte_5
Tassi e Condizioni” e dall'1giugno 2025 è divento responsabile (cfr. doc. 1 convenuta); il
“Settore tassi e Condizioni” apparteneva alla “Direzione Retail” cui apparteneva “l'Ufficio
pagina 3 di 8 andamento Commerciale, Pricing e Condizioni” , a sua volta diviso nel “Settore Tassi e
Condizioni” e nel “Settore Pianificazione Commerciale” (cfr. doc. 2 convenuta).
Il signor dal giorno 1giugno 2005 al 31 dicembre 2008 alle dipendenze della Pt_1 [...] era inquadrato come “Quadro Direttivo di 3° Livello” sino all' 1 Controparte_5 gennaio 2006, in seguito “Quadro Direttivo di 4° - di - 1 Livello”; dal giorno 1.6.2005 al
02.09.2008 lavorava presso l'ufficio in qualità di Responsabile fino Controparte_8 all'1.11.2017 quando cessava dal servizio.
Al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL del “Credito” con la Qualifica “Quadro 4° livello: “Risorse in possesso di conoscenze e competenze professionali particolarmente approfondite e con adeguato livello di autonomia gestionale di realtà organizzative o contesti operativi complessi. • Direttori di filiali con organico compreso tra 10 e 20 addetti.”
A seguito dell'iniziativa di clienti della ex il signor ha subito Controparte_5 Pt_1 tre procedimenti penali per il reato di usura, ai sensi degli artt. 110, 81 c.p.v., 61 n. 11,
644 CP: Procedimento penale N. 7141/2013 R.G.N.R. - N. 5323/2013 RG GIP Tribunale di Foggia;
Procedimento penale N. 8917/2014 R.G.N.R. - N. 239/2016 RG GIP Tribunale di Salerno Procedimento penale N. 7093/2017 R.G.N.R - N. 2560 / 18 RG GIP Tribunale di Salerno, procedimenti che si concludevano il primo ed il terzo con sentenza di assoluzione ed il secondo con ordinanza di archiviazione.
4.1. Il signor imputa alla convenuta di averlo “usato come capro espiatorio dal suo Pt_1 datore di lavoro e da questi anche potenzialmente scaricato”, mentre la non CP_1 avrebbe dovuto in alcun modo comunicare il suo nominativo all'autorità giudiziaria, in luogo dei dirigenti con effettivo potere decisionale, riferendosi inoltre le denunce a rapporti bancari aperti (ed esauriti) prima che egli passasse alle dipendenze di
[...]
. Controparte_1
Egli lamenta di essere stato “dato in pasto alla Giustizia dal suo datore di lavoro al posto di chi avrebbe dovuto essere, ovvero il responsabile apicale”, patendo una profonda depressione - vivendo per anni in una condizione di apprensione e stress – con pesanti ricadute sul piano personale e sociale, con danni di natura biologica, psichici ed esistenziale, oltre che patrimoniali per cure mediche.
pagina 4 di 8 4.2. Non intende questo giudice dubitare delle sofferenze morali ed anche, in ipotesi, dei danni di natura biologica ed esistenziale (oltre che patrimoniali per le cure mediche) che il signor può ben avere patito per essere stato, per diversi anni, sottoposto a tre Parte_1 procedimenti penali in relazione al grave reato di usura, da cui è stato poi finalmente assolto, dopo avere onestamente onorato la sua lunga carriera lavorativa presso la medesima struttura bancaria.
Si è inoltre consapevoli che l'archiviazione o l'assoluzione e nemmeno il ristoro delle spese di difesa legale - di cui nel caso di specie si è fatta carico la ex art. 42 comma CP_1
2 CCNL (doc. 1 bis convenuta – sono in grado di compensare le pene sofferte da chi è stato per lungo tempo sottoposto ad un'indagine penale e anche poi imputato nel procedimento penale.
4.3. Tuttavia, come noto, il diritto al risarcimento del danno presuppone l'accertamento in capo al soggetto convenuto di un inadempimento (ex art. 1218 c.c.) ovvero di una condotta colposa o dolosa (ex art. 2043 c.c.), oltre che l'accertamento del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno.
Diversamente, nel caso di specie, alcun inadempimento o alcuna condotta illecita è ravvisabile in capo a . Controparte_1
5. Il signor assume che la convenuta non avrebbe dovuto comunicare il suo Pt_1 CP_1 nominativo all'autorità giudiziaria, mentre invece lo avrebbe “dato in CP_1 pasto” all'autorità giudiziaria come “vittima sacrificale” al posto dei dirigenti con potere decisionale;
inoltre, la non avrebbe dovuto comunicare il suo nominativo CP_1 all'autorità giudiziaria in quanto egli era passato alle sue dipendenze successivamente ai fatti oggetto di indagine.
5.1. In senso contrario, va innanzitutto considerato che i procedimenti penali sono stati avviati su iniziativa di clienti della ex e che, in generale, collaborare e Controparte_5 rispondere a richieste di informazioni delle autorità procedenti nell'ambito di una indagine penale costituisce un obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 371 ter c.p.c.
Risulta poi in particolare che le richieste da parte delle autorità giudiziarie che stavano svolgendo l'indagine erano giunte quando il signor era dipendente della Pt_1 [...]
inoltre, la non ha comunicato il solo nominativo del signor Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 8 , ma quello di diversi soggetti, soggetti che ricoprivano i ruoli individuati dalle Pt_1 richieste dall'autorità inquirente, tra cui anche ruoli apicali.
5.2. In particolare, il 7 ottobre 2014 l'Ufficio Legale della Banca convenuta riceveva una comunicazione via fax da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Foggia avente come oggetto “Procedimento Penale nr. 7141/13 R.G.N.R. Mod. 21.
Richiesta dati e notizie” (doc. 3 convenuta) relativa ad una serie di contratti di “Apertura di credito in conto corrente” e di “Conto Anticipi”, instaurati dalla con alcune CP_1 società, presso le filiali operanti a Foggia e San Severo. Oltre alla documentazione contrattuale, l'autorità chiedeva: “A corredo della documentazione richiesta, si prega di voler comunicare i nominativi dei dirigenti/funzionari, preposti alla determinazione delle condizioni contrattuali inerenti le sopra indicate linee di credito.”
Accertato che la documentazione richiesta era anche riferita ad alcuni rapporti bancari instaurati con l'ex in epoca, quindi, antecedente Controparte_5
l'incorporazione divenuta efficace dal 1° gennaio 2009, la con lettere del 10 e 12 CP_1 novembre 2014 (docc. 4 e 5 convenuta) forniva la documentazione relativa ai rapporti bancari delle società indicate, riservandosi di fornire nel seguito le risposte relative al punto 3 della richiesta della Guardia di Finanza. Con la comunicazione del 14 novembre
2014 (doc. 6 convenuta) la in ottemperanza alla richiesta di cui al punto n. 3, CP_1 comunicava i nominativi dei dirigenti/funzionari preposti alla determinazione delle condizioni contrattuali per quanto riguarda i rapporti bancari direttamente riferibili a precisando: “per quanto concerne le linee di credito Controparte_1 accese negli archivi di ex , faremo seguito non appena in possesso Controparte_5
Cont delle informazioni che devono essere fornite dalle competenti strutture della stessa ”.
Successivamente, in data 19 novembre 2014, la Banca comunicava i nominativi dei tre funzionari che si erano succeduti nel ruolo di “Responsabile dell'ufficio Gestione
Condizioni” competente rispetto ai rapporti bancari oggetto di indagine, tra cui il sig.
(doc. 7 convenuta), che tale ruolo aveva ricoperto dal 1° giugno 2005 al 2 Pt_1 settembre 2008, come allegato dallo stesso ricorrente.
In data 9 febbraio 2016, la Banca riceveva una nuova richiesta di informazioni (doc. 8 convenuta) per una diversa indagine penale della Procura di Salerno per usura. La Guardia di Finanza di Salerno, incaricata delle indagini, richiedeva, oltre ad una serie di pagina 6 di 8 informazioni e documenti relativi a vari conti correnti, per la maggior parte accesi prima dell'incorporazione di (tra il 1 giugno 2005 ed il 31 dicembre 2006) Controparte_5 anche informazioni: sugli organigrammi per tempo vigenti;
sui membri del CdA;
sulle funzioni deputate alla verifica dei tassi di interesse e relativi vertici, direttori di filiali ecc.
(cfr. doc.8 punto 2 lett. a) , b), c), d), e) ed f)). La riscontrava la richiesta con CP_1 comunicazione del 1° marzo 2016 (doc. 9 convenuta), indicando le generalità dei responsabili di filiale ove erano stati sottoscritti ed intrattenuti i rapporti, riservandosi di rispondere alle altre richieste con successive comunicazioni. Con lettera del 17 giugno
2016 (doc. 10 convenuta) la comunicava i nominativi e le generalità dei CP_1 componenti dei CdA per ciascun periodo di riferimento, sia della convenuta sia CP_1 della ex Veniva inoltre precisato che, per quanto riguarda la Banca Controparte_5 convenuta, le determinazioni in ordine ai tassi di interesse erano prerogativa del Direttore
Generale, e per tale ragione venivano indicati i vari soggetti che si erano succeduti in tale ruolo per i periodi di riferimento;
per quanto riguarda l'attività di controllo e mantenimento delle condizioni economiche a tassi “non usurari”, essa era demandata a sistemi informatizzati;
per quanto riguarda la struttura cui spettava il compito di vigilare i tassi, la comunicava che tale compito, per quanto riguarda i periodi antecedenti CP_1
l'incorporazione di spettava all' “ di cui Controparte_5 Controparte_10 il responsabile era appunto il sig. . Veniva comunque fornito il nominativo del Pt_1
Direttore Generale pro tempore (dott. che, in virtù del ruolo ricoperto, Persona_1 aveva potere decisionale in ordine ai tassi di interesse.
5.3. La documentazione prodotta conferma, dunque, che la convenuta si è limitata a CP_1 fornire, come era obbligata a fare, le informazioni richieste dall'Autorità giudiziaria, contraddicendo la circostanza, posta dal signor a fondamento della sua domanda Pt_1 risarcitoria, vale a dire di essere stato dato usato come unico “capro espiatorio”.
La in adempimento all'ordine dell'autorità giudiziaria, ha invece indicato i CP_1 nominativi dei dipendenti, non certo del solo , che, sulla base delle verifiche Parte_1 effettuate, risultavano ricoprire i ruoli - di cui all'oggetto della richiesta - al tempo dei fatti oggetto di indagine, tra cui il ruolo di responsabile/preposto presso il Settore Tassi e l'Ufficio Tassi e Condizioni, già rivestito dal ricorrente, oltre a quelli dirigenziali e apicali.
Pertanto, alcun illegittimo comportamento è addebitabile alla convenuta. CP_1
pagina 7 di 8 5.4. L'assenza di responsabilità della convenuta per avere comunicato all'autorità giudiziaria – che lo richiedeva – il nominativo del signor comporta, per ciò Parte_1 solo, il rigetto delle domande risarcitorie svolte dal ricorrente.
6. La particolarità della controversia e ragioni di equità giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande del ricorrente: compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 08/05/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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