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12 settembre 1975
12 settembre 1975
Art. 12. Utilizzazione degli stanziamenti
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.