Articolo 12 della Legge 5 agosto 1975, n. 412
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 settembre 1975
Art. 12. Utilizzazione degli stanziamenti

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 12 settembre 1975