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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3109/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palmi, alla Regione Calabria e all'Agenzia delle Entrate
Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n° 09420249016760519000 notificata in data 11.02.2025 per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali e precisamente :
- 09420160007615335000, relativa al mancato pagamento dei tributi locali Comune di Palmi (ICI) per gli anni 2010 e 2011,
09420160013658517000, emessa per il mancato pagamento delle imposte tassa automobilistica (BOLLO) per gli anni 2011 e 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione post cartelle, atteso che la cartella – 09420160007615335000 risulta notificata il 19.05.2016 e nessun atto interruttivo risulta intervenuto nel quinquennio successivo, atteso che la notifica dell'intimazione n. 09420239002106160000 è intervenuta in data 1.7.2023 quando già era scaduto il quinquennio successivo alla prima notifica anche tenendo conto della sospensione COVD 19.
Eccepiva, altresì, la prescrizione della cartella 09420160013658517000 atteso che la notifica è avvenuta il
26.08.2016 e nessun atto interruttivo è successivamente intervenuto poiché anche in tal caso la notifica dell'intimazione n. 09420239002106160000 è intervenuta in data 1.7.2023 quando già era scaduto il triennio successivo alla prima notifica anche tenendo conto della sospensione COVID 19.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Si costituiva ADER e preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice tributario adito per essere competenze la Corte di Giustizia tributaria di Catanzaro, ha sede l'Ente impositore Regione Calabria.
Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo state le cartelle regolarmente notificate.
Inoltre evidenziava l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si costituiva il Comune di Palmi ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad attività dell'Ente di riscossione. Evidenziava, in ogni caso, che l'avviso di accertamento prot. 00425/A – 91635 del 13/09/2013 relativo a I.
C.I. 2010 è stato notificato al Signor Ricorrente_1 in data 17 settembre 2013; 3 2) l'avviso di accertamento prot. 00426/A – 91636 del 13/09/2013 relativo a I.C.I. è stato notificato al Signor Ricorrente_1 in data 17 settembre 2013.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria e allegava il proprio originario atto notificato in data 9.12.2014.
Contestava il decorso della prescrizione post cartella.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome sollevata dall'Ader, atteso che la Corte Tributaria competente per territorio è quella in cui ha sede l'agente di riscossione e non l'Ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscosisone ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento atteso che la cartella n 09420160007615335000 risulta notificata il 15/09/2016, mediante consegna nelle mani di persona autorizzata alla ricezione e la cartella n. 09420160013658517000 il
26/08/2016, mediante consegna nelle mani di persona autorizzata alla ricezione.
La mancata impugnazione delle cartelle ha comportato la definitività del credito dalle stesse portato senza alcuna possibilità di sollevare, in questa sede, intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza, che andavano fatte valere con l'impugnazione delle cartelle.
Il termine di prescrizione post cartella è stato, quindi, paralizzato dalla notifica di plurimi atti interruttivi e precisamente: - Avviso intimazione n. 09420189003363672000 notificato in data 12/06/2018 mediante consegna nella mani proprie del destinatario;
- Preavviso di Fermo n. 09480201900003071000 notificata in data 30/07/2019 perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con la compiuta giacenza dopo diversi tentativi di notifica l'Agente Nominativo_1 e le opportune verifiche, vista l'assenza del ricorrente e delle persone autorizzate alla ricezione degli atti al suo indirizzo di residenza, l'Agente Nominativo_1 effettuava la notifica con deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata informativa a/r andata per compiuta giacenza come risulta dalla documentazione in atti;
Avviso intimazione n. 09420239002106160000 notificato in data 01/07/2023.
Anche la mancata impugnazione degli atti interruttivi impedisce in questa sede di sollevare intempestive eccezioni di prescrizione. Questa Corte, invero, aderisce alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
(cfr. per tutte Cass. Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Per altro anche gli Enti impositori hanno provato ad abundantiam la correttezza del proprio operato fornendo riscontro all'avvenuta notificazione dei previ rispettivi atti, come da esposizione in fatto riportato.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore del Comune di Palmi, dell'Agenzia Entrate Riscossione e della Regione Calabria con distrazione in favore del procuratore antistatario di ADER.
In tal senso va corretto il dispositivo già depositato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, in favore delle parti costituite Regione Calabria, ADER e Comune di Palmi con distrazione in favore del procuratore di ADER antistatario Avv. Difensore_2. Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3109/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016760519000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palmi, alla Regione Calabria e all'Agenzia delle Entrate
Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n° 09420249016760519000 notificata in data 11.02.2025 per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali e precisamente :
- 09420160007615335000, relativa al mancato pagamento dei tributi locali Comune di Palmi (ICI) per gli anni 2010 e 2011,
09420160013658517000, emessa per il mancato pagamento delle imposte tassa automobilistica (BOLLO) per gli anni 2011 e 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione post cartelle, atteso che la cartella – 09420160007615335000 risulta notificata il 19.05.2016 e nessun atto interruttivo risulta intervenuto nel quinquennio successivo, atteso che la notifica dell'intimazione n. 09420239002106160000 è intervenuta in data 1.7.2023 quando già era scaduto il quinquennio successivo alla prima notifica anche tenendo conto della sospensione COVD 19.
Eccepiva, altresì, la prescrizione della cartella 09420160013658517000 atteso che la notifica è avvenuta il
26.08.2016 e nessun atto interruttivo è successivamente intervenuto poiché anche in tal caso la notifica dell'intimazione n. 09420239002106160000 è intervenuta in data 1.7.2023 quando già era scaduto il triennio successivo alla prima notifica anche tenendo conto della sospensione COVID 19.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Si costituiva ADER e preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice tributario adito per essere competenze la Corte di Giustizia tributaria di Catanzaro, ha sede l'Ente impositore Regione Calabria.
Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo state le cartelle regolarmente notificate.
Inoltre evidenziava l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si costituiva il Comune di Palmi ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad attività dell'Ente di riscossione. Evidenziava, in ogni caso, che l'avviso di accertamento prot. 00425/A – 91635 del 13/09/2013 relativo a I.
C.I. 2010 è stato notificato al Signor Ricorrente_1 in data 17 settembre 2013; 3 2) l'avviso di accertamento prot. 00426/A – 91636 del 13/09/2013 relativo a I.C.I. è stato notificato al Signor Ricorrente_1 in data 17 settembre 2013.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria e allegava il proprio originario atto notificato in data 9.12.2014.
Contestava il decorso della prescrizione post cartella.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome sollevata dall'Ader, atteso che la Corte Tributaria competente per territorio è quella in cui ha sede l'agente di riscossione e non l'Ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscosisone ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento atteso che la cartella n 09420160007615335000 risulta notificata il 15/09/2016, mediante consegna nelle mani di persona autorizzata alla ricezione e la cartella n. 09420160013658517000 il
26/08/2016, mediante consegna nelle mani di persona autorizzata alla ricezione.
La mancata impugnazione delle cartelle ha comportato la definitività del credito dalle stesse portato senza alcuna possibilità di sollevare, in questa sede, intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza, che andavano fatte valere con l'impugnazione delle cartelle.
Il termine di prescrizione post cartella è stato, quindi, paralizzato dalla notifica di plurimi atti interruttivi e precisamente: - Avviso intimazione n. 09420189003363672000 notificato in data 12/06/2018 mediante consegna nella mani proprie del destinatario;
- Preavviso di Fermo n. 09480201900003071000 notificata in data 30/07/2019 perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con la compiuta giacenza dopo diversi tentativi di notifica l'Agente Nominativo_1 e le opportune verifiche, vista l'assenza del ricorrente e delle persone autorizzate alla ricezione degli atti al suo indirizzo di residenza, l'Agente Nominativo_1 effettuava la notifica con deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata informativa a/r andata per compiuta giacenza come risulta dalla documentazione in atti;
Avviso intimazione n. 09420239002106160000 notificato in data 01/07/2023.
Anche la mancata impugnazione degli atti interruttivi impedisce in questa sede di sollevare intempestive eccezioni di prescrizione. Questa Corte, invero, aderisce alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
(cfr. per tutte Cass. Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Per altro anche gli Enti impositori hanno provato ad abundantiam la correttezza del proprio operato fornendo riscontro all'avvenuta notificazione dei previ rispettivi atti, come da esposizione in fatto riportato.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore del Comune di Palmi, dell'Agenzia Entrate Riscossione e della Regione Calabria con distrazione in favore del procuratore antistatario di ADER.
In tal senso va corretto il dispositivo già depositato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, in favore delle parti costituite Regione Calabria, ADER e Comune di Palmi con distrazione in favore del procuratore di ADER antistatario Avv. Difensore_2. Reggio Calabria, 11.02.2026