Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1092
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione post cartella ICI 2010

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella e ha evidenziato la presenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché la mancata impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi, rendendo inammissibile l'eccezione in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione post cartella Bollo 2010

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella e ha evidenziato la presenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché la mancata impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi, rendendo inammissibile l'eccezione in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione post cartella Bollo 2011

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella e ha evidenziato la presenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché la mancata impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi, rendendo inammissibile l'eccezione in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1092
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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