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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4627 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2025 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Gatta l'uno, e dall'Avv.to Anna Carmela
Costanza l'altra, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, ed elett.te domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
Come da processo verbale d'udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 24.09.2025 ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento e il mantenimento della prole minore nata fuori dal matrimonio con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
In particolare, essi hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dal 2013, convivendo presso un'abitazione in Fumone condotta in locazione e che dalla loro Per unione è sono nati due figli, in data 05.01.2016 (9 anni) e in data 05.11.2021 (4 anni); che Per_2 essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, essi hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori che chiedono al Tribunale di voler recepire con sentenza, e segnatamente:
“1. I minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori, i quali, Persona_3 Persona_4 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori resteranno a vivere nell'abitazione sita in Fumone
(FR) in via Vicinale Canterno n. 15 di proprietà della madre del ricorrente sig.ra Parte_3 fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica;
manterranno la residenza in detto immobile unitamente alla madre la casa familiare quindi viene assegnata alla Parte_2 madre Il ricorrente , trasferirà la propria residenza in altra Parte_2 Parte_1 abitazione;
le spese per le utenze dell'abitazione familiare saranno sostenute dalla sig.r che Parte_2 si impegna a volturare le utenze a proprio nome;
2. In caso di trasferimento dei minori in altra abitazione, sarà necessario acquisire il consenso del genitore non collocatario (padre).
3. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'Istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere concordate ed assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre potrà vedere i bambini: due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:30, di regola il martedì e il giovedì, (o altre giornate previo accordo tra le parti con preavviso di almeno due giorni); su accordo dei genitori tale orario è posticipabile fino alle 21.00, avendo cura di farli cenare.
un week end alternato dal sabato pomeriggio alle ore 16.00, alla domenica sera alle ore 17.00 – prorogabile fino alle 21,00 nel periodo estivo su accordo dei genitori- salvo rifiuto dei minori. In tale week end i bambini potranno pernottare alternativamente con il padre o con i nonni paterni (visto il forte legale dei bambini con i medesimi). Per la frequentazione con il padre: di volta in volta i genitori concorderanno le modalità per il prelievo e la riconsegna dei minori, dalla loro abitazione all'abitazione dove si sarà stabilito il padre, garantendo un equilibrio sia per le spese relative al trasporto, sia per il rispetto della bigenitorialità. A titolo esemplificativo: se il padre preleva i minori, la madre si recherà a prenderli a fine visita del padre, e viceversa. In caso di impedimento dei genitori, potrà essere chiesto aiuto ai nonni materni e paterni per il prelievo dei bambini e la riconsegna. Il padre potrà sentire telefonicamente i minori ogni giorno prima della cena, chiamando il cellulare della madre.
I minori, potranno frequentare gli zii e i nonni paterni e materni, di comune accordo con l'altro genitore. I genitori sin da ora si impegnano a garantire ai minori il diritto alla frequentazione con i nonni almeno due volte a settimana, sia per i nonni materni che paterni.
5) Nel caso in cui uno dei genitori dovesse trovare un lavoro nell'orario serale, i bambini saranno gestiti dall'altro genitore che potrà essere aiutato dai nonni.
6) le parti si accordano affinché durante il periodo natalizio ad anni alterni i minori trascorreranno la
Vigilia del 24 dicembre con la madre e il Natale con il padre e viceversa;
con lo stesso criterio trascorreranno la vigilia del 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio con la madre, e viceversa;
ad anni alterni, così anche per la festa di Pasqua, es: Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, con pernottamento a fine giornata e riaccompagnandoli a casa il giorno successivo
(applicandosi le stesse modalità di cui al punto precedente per il prelievo e la riconsegna). Le parti si impegnano di comune accordo a determinare le visite durante i giorni festivi suddetti secondo l'interesse dei minori, anche in modo difforme da quanto stabilito al fine di preservare la serenità dei minori.
7) in occasione del compleanno dei bambini, qualora permangano i buoni rapporti tra gli stessi, i genitori si impegnano a trascorrere insieme la ricorrenza, anche insieme ai nonni e agli zii.
8) il sig si impegna a corrispondere alla sig.r la somma di € 400,00 mensili a Pt_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (da considerarsi euro 200,00 pro-capite),
(somma da adeguare annualmente secondo canoni ISTAT) mediante bonifico bancario alle coordinate già note. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese. 9) Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie, come da protocollo del 15.12.2017 predisposto in accordo tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, con richiesta da parte del genitore e conferma successiva dell'altro genitore
(richiesta da inviare per tramite di sms, messaggio whasupp, mail a cui dovrà seguire accettazione dell'altro genitorie);
10) In ogni caso, sin da ora: sono da intendersi spese straordinarie sottoposte al preventive consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i geniotori;
ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitting laddove si debba coprire l'orario lavorativo del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, master e corsi di specializzazione;
Corsi di lungua, attività artistiche (musica, pittura, disegno) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze autonome senza i genitori, spese di acquisto di mezzi di trasporto (mini car, motorino, moto);
Spese per attività sportive comprensiva della relative attrezzatura, e di quanto necessario per l'attività agonistica;
Spese relative a interventi chirurgici, spese odontoiatriche ed oculistiche e sanitarie (non effettate in
SSN), spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, esami clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese per cerimonie, party, compleanni, ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
11) Sono spese straordinarie ove non è previsto il consenso dell'altro genitore (spese straordinarie obbligatorie): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per itnerveni chirurgici indifferibili sia presso strutture private che pubbliche;
pre-scuola e dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della regolamentazione;
spese accessorie all'utilizzodi moto ed autoveicoli utilizzati dai figli, se presenti prima della regolamentazione e/o se c'è stato consenso all'acquisto; spese per riasrcire i danni provocati a terzi dal minore. Con espresso rinvio al Protocollo sulla regolamentazione delle spese straordinarie del 15.12.2017 predisposto in accordo tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.
12) Eventuali sussidi erogati da Enti Pubblici, saranno distribuiti tra i genitori nella misura del 50%. 13) I ricorrenti NON sin da ora si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro document di identità valido per l'espatrio, per se medesimi e per i minori, consenso che dovrà essere richiesto specificatamente al momento opportuno.
14) Il sig rinuncia sin da ora alla percezione dell'assegno unico per i minori e che potrà essere Pt_1 percepito direttamente dalla madre collocataria nella misura del 100%.
15) Non risultano, allo stato provvedimenti relative ai minori emesis dall'Autorità Giudiziaria o da altra
Pubblica Autorità.
16) Eventuali frequentazioni con altri partners dovranno avvenire al di fuoi dell'ambiente domestico e lontano dalla casa abitata dai minori, al fine di preservarne la tranquillità e la stabilità emotiva.
17) I cani di proprietà della sig.r resteranno nella casa familiare e alle spese di cura Parte_2
e gestione provvederà esclusivamente la sig.r ”. Parte_2
Disposta la comparizione personale in udienza alla quale, nel confermare la volontà di ottenere regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole minore corrispondentemente alle condizioni congiuntamente sottoscritte, con l'ulteriore precisazione ed integrazione per la quale, per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concorderanno di anno in anno i periodi in cui la prole starà con un genitore e con l'altro; acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il
16.10.2025, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalla certificazione anagrafica versata in atti la prole minore, e segnatamente i due figli della coppia e risiedono in Fumone, Comune ricompreso nel Circondario del Persona_3 Persona_4
Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore: - in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, la regolamentazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole è conforme e proporzionato in rapporto ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
- la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di frequentazione della prole minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse dei minori di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter
“prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4627/2025
r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso Parte_1 Parte_2 la prole minore e uindi che la regolamentazione della Persona_3 Persona_5 responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 24.09.2025 e integrato a verbale dell'udienza di comparizione del 02.12.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4627 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2025 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Gatta l'uno, e dall'Avv.to Anna Carmela
Costanza l'altra, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, ed elett.te domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
Come da processo verbale d'udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 24.09.2025 ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento e il mantenimento della prole minore nata fuori dal matrimonio con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
In particolare, essi hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio a decorrere dal 2013, convivendo presso un'abitazione in Fumone condotta in locazione e che dalla loro Per unione è sono nati due figli, in data 05.01.2016 (9 anni) e in data 05.11.2021 (4 anni); che Per_2 essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, essi hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori che chiedono al Tribunale di voler recepire con sentenza, e segnatamente:
“1. I minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori, i quali, Persona_3 Persona_4 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori resteranno a vivere nell'abitazione sita in Fumone
(FR) in via Vicinale Canterno n. 15 di proprietà della madre del ricorrente sig.ra Parte_3 fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica;
manterranno la residenza in detto immobile unitamente alla madre la casa familiare quindi viene assegnata alla Parte_2 madre Il ricorrente , trasferirà la propria residenza in altra Parte_2 Parte_1 abitazione;
le spese per le utenze dell'abitazione familiare saranno sostenute dalla sig.r che Parte_2 si impegna a volturare le utenze a proprio nome;
2. In caso di trasferimento dei minori in altra abitazione, sarà necessario acquisire il consenso del genitore non collocatario (padre).
3. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'Istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere concordate ed assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre potrà vedere i bambini: due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:30, di regola il martedì e il giovedì, (o altre giornate previo accordo tra le parti con preavviso di almeno due giorni); su accordo dei genitori tale orario è posticipabile fino alle 21.00, avendo cura di farli cenare.
un week end alternato dal sabato pomeriggio alle ore 16.00, alla domenica sera alle ore 17.00 – prorogabile fino alle 21,00 nel periodo estivo su accordo dei genitori- salvo rifiuto dei minori. In tale week end i bambini potranno pernottare alternativamente con il padre o con i nonni paterni (visto il forte legale dei bambini con i medesimi). Per la frequentazione con il padre: di volta in volta i genitori concorderanno le modalità per il prelievo e la riconsegna dei minori, dalla loro abitazione all'abitazione dove si sarà stabilito il padre, garantendo un equilibrio sia per le spese relative al trasporto, sia per il rispetto della bigenitorialità. A titolo esemplificativo: se il padre preleva i minori, la madre si recherà a prenderli a fine visita del padre, e viceversa. In caso di impedimento dei genitori, potrà essere chiesto aiuto ai nonni materni e paterni per il prelievo dei bambini e la riconsegna. Il padre potrà sentire telefonicamente i minori ogni giorno prima della cena, chiamando il cellulare della madre.
I minori, potranno frequentare gli zii e i nonni paterni e materni, di comune accordo con l'altro genitore. I genitori sin da ora si impegnano a garantire ai minori il diritto alla frequentazione con i nonni almeno due volte a settimana, sia per i nonni materni che paterni.
5) Nel caso in cui uno dei genitori dovesse trovare un lavoro nell'orario serale, i bambini saranno gestiti dall'altro genitore che potrà essere aiutato dai nonni.
6) le parti si accordano affinché durante il periodo natalizio ad anni alterni i minori trascorreranno la
Vigilia del 24 dicembre con la madre e il Natale con il padre e viceversa;
con lo stesso criterio trascorreranno la vigilia del 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio con la madre, e viceversa;
ad anni alterni, così anche per la festa di Pasqua, es: Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, con pernottamento a fine giornata e riaccompagnandoli a casa il giorno successivo
(applicandosi le stesse modalità di cui al punto precedente per il prelievo e la riconsegna). Le parti si impegnano di comune accordo a determinare le visite durante i giorni festivi suddetti secondo l'interesse dei minori, anche in modo difforme da quanto stabilito al fine di preservare la serenità dei minori.
7) in occasione del compleanno dei bambini, qualora permangano i buoni rapporti tra gli stessi, i genitori si impegnano a trascorrere insieme la ricorrenza, anche insieme ai nonni e agli zii.
8) il sig si impegna a corrispondere alla sig.r la somma di € 400,00 mensili a Pt_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (da considerarsi euro 200,00 pro-capite),
(somma da adeguare annualmente secondo canoni ISTAT) mediante bonifico bancario alle coordinate già note. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese. 9) Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie, come da protocollo del 15.12.2017 predisposto in accordo tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, con richiesta da parte del genitore e conferma successiva dell'altro genitore
(richiesta da inviare per tramite di sms, messaggio whasupp, mail a cui dovrà seguire accettazione dell'altro genitorie);
10) In ogni caso, sin da ora: sono da intendersi spese straordinarie sottoposte al preventive consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i geniotori;
ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitting laddove si debba coprire l'orario lavorativo del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, master e corsi di specializzazione;
Corsi di lungua, attività artistiche (musica, pittura, disegno) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze autonome senza i genitori, spese di acquisto di mezzi di trasporto (mini car, motorino, moto);
Spese per attività sportive comprensiva della relative attrezzatura, e di quanto necessario per l'attività agonistica;
Spese relative a interventi chirurgici, spese odontoiatriche ed oculistiche e sanitarie (non effettate in
SSN), spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, esami clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese per cerimonie, party, compleanni, ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
11) Sono spese straordinarie ove non è previsto il consenso dell'altro genitore (spese straordinarie obbligatorie): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per itnerveni chirurgici indifferibili sia presso strutture private che pubbliche;
pre-scuola e dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della regolamentazione;
spese accessorie all'utilizzodi moto ed autoveicoli utilizzati dai figli, se presenti prima della regolamentazione e/o se c'è stato consenso all'acquisto; spese per riasrcire i danni provocati a terzi dal minore. Con espresso rinvio al Protocollo sulla regolamentazione delle spese straordinarie del 15.12.2017 predisposto in accordo tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.
12) Eventuali sussidi erogati da Enti Pubblici, saranno distribuiti tra i genitori nella misura del 50%. 13) I ricorrenti NON sin da ora si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro document di identità valido per l'espatrio, per se medesimi e per i minori, consenso che dovrà essere richiesto specificatamente al momento opportuno.
14) Il sig rinuncia sin da ora alla percezione dell'assegno unico per i minori e che potrà essere Pt_1 percepito direttamente dalla madre collocataria nella misura del 100%.
15) Non risultano, allo stato provvedimenti relative ai minori emesis dall'Autorità Giudiziaria o da altra
Pubblica Autorità.
16) Eventuali frequentazioni con altri partners dovranno avvenire al di fuoi dell'ambiente domestico e lontano dalla casa abitata dai minori, al fine di preservarne la tranquillità e la stabilità emotiva.
17) I cani di proprietà della sig.r resteranno nella casa familiare e alle spese di cura Parte_2
e gestione provvederà esclusivamente la sig.r ”. Parte_2
Disposta la comparizione personale in udienza alla quale, nel confermare la volontà di ottenere regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole minore corrispondentemente alle condizioni congiuntamente sottoscritte, con l'ulteriore precisazione ed integrazione per la quale, per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concorderanno di anno in anno i periodi in cui la prole starà con un genitore e con l'altro; acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il
16.10.2025, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalla certificazione anagrafica versata in atti la prole minore, e segnatamente i due figli della coppia e risiedono in Fumone, Comune ricompreso nel Circondario del Persona_3 Persona_4
Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore: - in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, la regolamentazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole è conforme e proporzionato in rapporto ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
- la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di frequentazione della prole minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse dei minori di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter
“prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4627/2025
r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso Parte_1 Parte_2 la prole minore e uindi che la regolamentazione della Persona_3 Persona_5 responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 24.09.2025 e integrato a verbale dell'udienza di comparizione del 02.12.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola