Art. 1.
La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata.
Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 2800.
La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata.
Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 2800.