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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Rondini e Parte_1 C.F._1
AR LD ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Perugia, Via Del
Bufalo n. 10, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
OPPONENTE
E
(C.F.: ), che si rappresenta e difende in proprio ex art. Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in Fabriano, Via Fratti n. 2;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1557/2023 in materia di prestazione d'opera intellettuale – compensi avvocato;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo ricorso ex art. 14 D.L.gs n. 150/2011, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1557/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 15 dicembre 2023, su istanza dell'Avv. per il pagamento della somma di € 14.926,68, oltre accessori, Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in suo favore nei giudizi in materia lavoro R.G. n. 690/2020 dinanzi al Tribunale di Ancona e R.G. n. 19/2021 dinanzi alla Corte
d'Appello di Ancona.
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la mancanza di un preventivo o di un accordo scritto sul compenso, in violazione dell'art. 13, L. 31 dicembre 2012,
Pag. 1 di 10 n. 247, sostenendo che, stante la nullità derivante dal difetto di pattuizione scritta tra le parti, nessuna somma sarebbe dovuta.
Ha contestato, inoltre, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva da parte del professionista opposto, in ragione della incongruità e della difformità tra le minori somme dapprima richieste stragiudizialmente e quelle successivamente azionate in monitorio, previa pareri di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, ottenuti in data 13 novembre 2023.
Inoltre, l'opponente ha eccepito di avere già corrisposto tre acconti per complessivi € 3.000,00, documentati dalle fatture n. 16 del 29 giugno 2021, n. 17 del 29 settembre 2021 e n. 21 del 30 novembre 2021, da imputarsi a parziale estinzione della pretesa avversaria in assenza di altra causale giustificativa.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in via principale accertare la violazione degli artt. 2229 e ss. c.c. in ordine ai compensi professionali per quanto argomentato e prodotto, per l'effetto accogliere la presente opposizione, quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1557/23 D.I. emesso dal Tribunale di Ancona.
In via subordinata, accertare la difformità delle richieste di pagamento inoltrate al Sig. e Pt_1 diversamente pretese nell'odierno giudizio, quindi accertare la sussistenza di acconti pari ad €
3.000,00 pagati dal Sig. a favore dell'Avv. per i giudizi di cui in narrativa, per l'effetto Pt_1 CP_1 accogliere la presente opposizione e rideterminare la pretesa di pagamento nei limiti dell'effettivo dovuto, sia in ragione delle prenotule e dell'acconto di € 3.000,00 già versato, sia in ragione dell'effettiva attività professionale svolta dall'opposto. In ogni caso, condannare parte opposta alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, nonché al risarcimento ex art. 96 comma 1 o comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
2. L'Avv. si è ritualmente costituito in giudizio, con comparsa depositata Controparte_1 telematicamente in data 7 giugno 2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la piena legittimità del credito azionato.
Ha dedotto che l'incarico professionale era stato pacificamente conferito ed esattamente adempiuto, come dimostrato dal mandato alle liti e dall'attività professionale svolta nei due giudizi oggetto di causa, affermando inoltre la spettanza del corrispettivo anche a fronte dell'assenza di contratto scritto.
Ha contestato, poi, che i tre pagamenti di € 1.000,00 ciascuno, indicati dall'opponente, fossero tutti riferibili ai medesimi giudizi, deducendo che due di essi concernevano attività di consulenza stragiudiziale in materia di aste immobiliari e che un solo acconto era effettivamente imputabile alle cause oggetto del decreto ingiuntivo, limitando la propria pretesa ad € 13.926,68.
Ha evidenziato che il parere di congruità rilasciato dall'ordine professionale costituisce valido elemento di riscontro della fondatezza e congruità delle somme richieste a prescindere dalla
Pag. 2 di 10 partecipazione del professionista al tentativo conciliazione svoltosi presso il Consiglio dell'Ordine.
Dopo aver eccepito la genericità e infondatezza delle contestazioni mosse con l'opposizione e dopo aver chiesto la cancellazione di talune espressioni ivi contenute ai sensi dell'art. 89 c.p.c., in quanto ritenute offensive, ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minore somma di € 13.926,68 per i motivi sopra esposti, stante la infondatezza dell'opposizione avversaria e la comprovata esistenza del credito azionato in mancanza di valida contestazione avversaria fondata su prova scritta. Nel merito: accertati i fatti per cui è causa, rigettare in ogni sua parte l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 13.926,68 ed alle spese della procedura monitoria in esso liquidate. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese
e competenze di causa oltreché al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per i motivi meglio esposti in narrativa”.
3. Previa concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, con ordinanza del 4 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies ultimo comma c.p.c..
4. Il ricorso in opposizione, per le ragioni che saranno di seguito esposte, va parzialmente accolto.
5. Dall'esame complessivo degli atti di causa, dei documenti prodotti e delle deduzioni delle parti, risulta provato che tra il sig. e l'Avv. è intercorso un contratto Parte_1 Controparte_1 di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto la difesa giudiziale in due distinti procedimenti:
- il primo di essi, instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro e rubricato al n.
690/2020 R.G., concerneva la domanda proposta dal sig. per il risarcimento dei danni da lesioni Pt_1 personali asseritamente riportate in occasione di un infortunio sul luogo di lavoro, con richiesta economica quantificata in euro 18.907,00. Tale giudizio si è articolato nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed è stato definito con sentenza del Tribunale che ha rigettato la domanda attorea (vedasi all. 2 al ricorso introduttivo);
- il secondo procedimento, instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona – Sezione Lavoro e rubricato al n. 19/2021 R.G., atteneva all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'odierno opponente dal datore di lavoro;
tale causa si è conclusa con sentenza, depositata il 29 novembre 2021, che ha confermato la decisione di primo grado (vedasi all. 6 al ricorso introduttivo).
Pag. 3 di 10 Non risulta oggetto di contestazione che l'Avv. abbia effettivamente assistito l'odierno CP_1 opponente nei due giudizi sopra indicati, né viene lamentato l'inadempimento alle obbligazioni assunte dal professionsita.
Invero, la controversia attiene esclusivamente alla quantificazione del compenso spettante al professionista e alla imputazione dei versamenti effettuati dall'assistito.
5.1. Innanzitutto, è infondato il motivo di opposizione attinente alla non debenza di alcun corrispettivo, in ragione della mancanza di un preventivo scritto tra le parti e della conseguente violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense.
Ai sensi di tale disposizione, il compenso per la prestazione “è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (comma 2) e il difensore è gravato, tra gli altri, dell'obbligo di preventiva informazione scritta al cliente circa la prevedibile entità del compenso
(comma 5).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'inosservanza di tali previsioni normative non comporta l'invalidità del rapporto, né preclude il diritto dell'avvocato a percepire il compenso per l'attività svolta.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma la sussistenza di un mandato professionale – peraltro scevro da vincoli di forma – e l'effettivo svolgimento della prestazione, tanto che all'avvocato spettano i compensi anche se non pattuiti in forma scritta, essendo sufficiente la prova del mandato e del suo adempimento per vedersi riconosciuto il corrispettivo
(Cass. n. 33193/2022; Cass., n. 8863/2021).
Ciò posto, poiché non risulta dagli atti che le parti abbiano stipulato un preventivo scritto di determinazione del compenso, l'unica conseguenza in questa sede rilevante è che la relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri ministeriali vigenti alla data di definizione dei singoli procedimenti oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012.
Sotto altro profilo, non è idoneo a paralizzare la pretesa creditoria della parte opposta neppure il motivo relativo alla violazione dei canoni di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione dell'incremento del corrispettivo richiesto in sede giudiziale, previa parere del competente ordine professionale, rispetto a quello originariamente preteso in sede stragiudiziale.
Sul punto, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico (si vedano per tutte Cass., SS.UU., 8 luglio
2021, n. 19427, fatta propria più di recente da Cass., 13 settembre 2024, n. 24640) che, qualora l'avvocato decida di avvalersi del procedimento per ingiunzione di pagamento al fine di richiedere al proprio assistito il corrispettivo delle prestazioni rese, occorre distinguere come segue:
Pag. 4 di 10 - nella fase monitoria, ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. il professionista è tenuto a fornire la prova del proprio credito mediante la parcella da lui sottoscritta, che costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicità, e il parere dell'organo professionale, quale atto amministrativo espressivo di un opinamento critico sulla congruità del quantum del compenso, che assume efficacia vincolante ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto anche
Cass., 27 gennaio 2009, n. 1874);
- nella successiva ed eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo - che dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e i relativi oneri probatori di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. - il giudice ha facoltà di discostarsi dal parere di congruità, indicando, sia pure sommariamente, le voci per cui ritiene il compenso non dovuto o dovuto in misura minore (cfr. ex multis Cass., 14 marzo 2017, n. 6517), qualora vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività consistenza delle prestazioni eseguite, all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste;
sicché, secondo quanto previsto dall'art. 2233 c.c., le tariffe professionali costituiscono il criterio di riferimento per il giudice, suppletivo dell'assenza di accordo scritto tra le parti, per la concreta e motivata quantificazione del corrispettivo spettante all'avvocato (cfr. anche Cass., 15 gennaio 2018, n. 712; Cass., 17 dicembre 2021, n. 40633).
Inoltre, vale considerare che “Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass., 2 febbraio 2018, n. 2575).
5.3. Venendo all'applicazione dei principi che precedono al caso di specie, il mero invio, dall'Avv. all'assistito di parcelle recanti importi inferiori a quelli oggetto della richiesta CP_1 Pt_1 attualmente sub iudice non è espressivo del raggiungimento di un accordo tra le parti circa la quantificazione del dovuto;
dal che discende la necessità di quantificare nella presente sede il corrispettivo dell'attività professionale pacificamente svolta dall'odierno opposto in favore dell'opponente.
Pag. 5 di 10 Ora, la liquidazione deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 37/2018, applicabili ratione temporis ai giudizi conclusisi nel 2021 (in diritto, sull'applicazione dei parametri vigenti alla data di conclusione dell'attività espletata, a prescindere da quando essa sia stata intrapresa, cfr. Cass., SS.UU., 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406; v. doc. 2 e 6, recanti le sentenze conclusive dei due giudizi).
Con riferimento al giudizio di primo grado, iscritto al n. 690/2021 R.G. del Tribunale di Ancona –
Sezione Lavoro, avente valore pari ad euro 18.907,00, il quale si è articolato nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ordinaria complessità delle questioni trattate
(pretesa responsabilità del datore di lavoro dell'odierno opponente in relazione ad infortunio sul luogo di lavoro) e dell'attività complessivamente svolta dal difensore e dell'esito della lite (rigetto della domanda ivi proposta), anche in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza conclusiva del procedimento (in cui il Giudice di quella controversia ha osservato che “la dinamica del fatto …non appare chiaramente descritta nell'atto introduttivo dal lavoratore”; v. doc. 2 opponente) risulta congruo liquidare il compenso complessivo in euro 2.789,00, oltre accessori di legge, applicando i valori minimi dei parametri ministeriali previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quanto riguarda il giudizio di appello rubricato al n. 19/2021 R.G. della Corte d'Appello di
Ancona – Sezione Lavoro (vertente in materia di trasferimento del lavoratore), la consistenza del ricorso introduttivo del grado (affidato a plurimi articolati motivi) e la circostanza che, come evincibile dalla sentenza appellata, il fosse stato difeso nel precedente grado di giudizio da altri Pt_1 difensori, legittimano l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva. Va invece esclusa la fase istruttoria, non espletata essendo il giudizio stato definito all'unica udienza di trattazione. Quanto alla fase decisoria, in ragione dell'esito della lite e dello svolgimento da remoto dell'udienza di discussione, con redazione di sintetiche note scritte, vengono applicati i parametri minimi.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, pari ad € 55.091,24 e della conseguente applicazione dello scaglione di valore compresa tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, risulta congruo liquidare il corrispettivo spettante all'opposto nella misura di € 8.181,00, oltre accessori di legge.
Per concludere sul punto e salvo quanto a breve si dirà in ordine ai pagamenti che l'opponente imputa in acconto sul dovuto, la quantificazione del compenso spettante all'Avv. va complessivamente CP_1 determinata in euro 10.970,00 oltre accessori.
Occorre, invece, escludere la spettanza delle spese sostenute dal professionista odierno opposto per la vidimazione delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, spese che,
Pag. 6 di 10 come statuito dalla S.C., devono essere espunte dal dovuto non soltanto qualora il decreto ingiuntivo emesso sulla base del parere di congruità sia revocato per radicale infondatezza della pretesa monitoria, ma anche qualora vi sia, come nella specie, accoglimento parziale dell'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento di minori somme a titolo di corrispettivo per la prestazione resa dall'avvocato (cfr. Cass., 19 maggio 2017, n. 12681; conforme Cass., n. 24640/2024 cit.).
5.4. Venendo ora all'esame dei versamenti richiamati dall'opponente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore, che agisce per il pagamento, ha l'onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; il debitore, per dimostrare l'adempimento, non deve limitarsi alla semplice allegazione dell'avvenuto pagamento, ma, ai sensi dell'art. 1193 c.c., deve altresì fornire la prova che il pagamento sia stato eseguito con specifico riferimento a un determinato credito, poiché solo in tal caso si può configurare l'efficacia estintiva del pagamento stesso e l'onere della prova della diversa imputazione torna a gravare sul creditore (v.
Cass., ord. n. 2276/2020).
Nella specie, le fatture n. 16 del 29 giugno 2021 e n. 17 del 29 settembre 2021 (entrambe con oggetto
“acquisto unità immobiliare via Follereau tramite asta giudiziaria”) non sono state oggetto di contestazione da parte del al momento della loro ricezione, vale a dire prima che l'Avv. Pt_1 CP_1 si attivasse per il pagamento dei compensi professionali oggetto del presente giudizio.
Inoltre, tali fatture recano causali coerenti con l'attività di assistenza all'acquisto di due immobili aggiudicati all'asta, che l'opposto deduce di aver svolto in favore dell'opponente, come del resto può ritenersi comprovato dal fatto che l'opposto ha ricevuto al proprio indirizzo pec, da parte della piattaforma di gestione delle aste telematiche, dapprima le comunicazioni in cui gli venivano trasmesse le credenziali per l'accesso all'aula virtuale delle aste (relative a due lotti, nn. 1 e 4, nell'ambito della procedura esecutiva RG 7/2012 di questo stesso Tribunale) e, successivamente, quelle relative all'esito delle aggiudicazioni (cfr. pertinente cartella zip fasc. opposto); elementi documentali, questi, che costituiscono chiaro indice dell'esistenza di un incarico professionale ricevuto dall'odierno opponente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei beni staggiti, anche perché provenienti da terzi, quale è il professionista delegato alle vendite.
Di contro, l'opponente non ha fornito prova alcuna idonea a dimostrare di aver personalmente compiuto le operazioni di partecipazione all'asta, né ha prodotto comunicazioni o attestazioni della piattaforma che confermino la gestione in proprio della procedura, né ha documentato che quanto richiesto dall'Avv. in relazione a detti incombenti dovesse in realtà essere imputato a diversa CP_1 causa.
Pag. 7 di 10 Deve, in conclusione, essere sottratto dal dovuto unicamente l'acconto di euro 1.000,00, pacificamente riconosciuto come pertinente all'attività oggetto di causa.
5.5. Da tutto quanto precede discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del ricorrente al pagamento del minor importo risultante all'esito del presente giudizio, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
Nella specie, il compenso professionale spettante all'odierno opposto è pari a complessivi euro
9.970,00, cui vanno applicati rimborso forfetario al 15%, CPA 4% e IVA 22% sull'imponibile, per un totale dovuto pari a complessivi euro 14.547,43 già inclusi gli accessori;
importo sul quale sono dovuti interessi dalla data della domanda al saldo.
6. La (pur parziale) fondatezza della domanda di pagamento formulata da parte opposta implica il rigetto della domanda per lite temeraria proposta dall'opponente, poiché una simile condanna presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti è richiesta.
7. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. n. 17325 del
2015).
Pag. 8 di 10 Nelle espressioni utilizzate dalla difesa di parte opponente non si ravvisa un intento volutamente offensivo della controparte trattandosi di affermazioni che sono in diretta relazione con la materia controversa.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, vale richiamare il principio per cui “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente” (ex multis Cass., 12 maggio 2015, n. 9587; v. anche Cass., 9 agosto 2022, n. 24482).
Il parziale riconoscimento del credito azionato in fase monitoria implica, nella prospettiva dell'esito globale della lite, soccombenza dell'opponente; i compensi professionali in favore dell'Avv. CP_1
– dovuti anche al difensore che si difende in proprio (cfr. Cass., 18 febbraio 2019, ord. n. 4698) – sono liquidati applicando il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, così risultando:
- euro 567,00 oltre accessori quanto alla fase monitoria, da ritenersi ritualmente espletata in relazione al minor importo in questa sede riconosciuto, con conseguente spettanza delle spese processuali in conformità ai parametri medi;
- euro 2.600,00 oltre accessori quanto alla presente fase di opposizione, in relazione alle espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa quella istruttoria, non svolta), equitativamente determinati in virtù di un valore compreso tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. n. 55 cit. tenuto conto della ridotta complessità delle questioni esaminate;
e così complessivi euro 3.167,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 817/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1557/2023 del
Tribunale di Ancona;
2) accerta il corrispettivo dovuto da all'Avv. in complessivi euro Parte_1 Controparte_1
10.970,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
3) accerta il versamento da parte di , a titolo di acconto sui compensi sopra determinati, Parte_1 della somma di euro 1.000,00;
Pag. 9 di 10 4) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 [...]
della somma residua di euro 14.547,43 a titolo di compensi professionali, già CP_1 comprensiva di rimborso forfetario, CPA e IVA, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
5) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi della fase monitoria e complessivi euro
3.167,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 29 ottobre 2025
Il Giudice
EA NI
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Rondini e Parte_1 C.F._1
AR LD ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Perugia, Via Del
Bufalo n. 10, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
OPPONENTE
E
(C.F.: ), che si rappresenta e difende in proprio ex art. Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in Fabriano, Via Fratti n. 2;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1557/2023 in materia di prestazione d'opera intellettuale – compensi avvocato;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo ricorso ex art. 14 D.L.gs n. 150/2011, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1557/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 15 dicembre 2023, su istanza dell'Avv. per il pagamento della somma di € 14.926,68, oltre accessori, Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in suo favore nei giudizi in materia lavoro R.G. n. 690/2020 dinanzi al Tribunale di Ancona e R.G. n. 19/2021 dinanzi alla Corte
d'Appello di Ancona.
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la mancanza di un preventivo o di un accordo scritto sul compenso, in violazione dell'art. 13, L. 31 dicembre 2012,
Pag. 1 di 10 n. 247, sostenendo che, stante la nullità derivante dal difetto di pattuizione scritta tra le parti, nessuna somma sarebbe dovuta.
Ha contestato, inoltre, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva da parte del professionista opposto, in ragione della incongruità e della difformità tra le minori somme dapprima richieste stragiudizialmente e quelle successivamente azionate in monitorio, previa pareri di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, ottenuti in data 13 novembre 2023.
Inoltre, l'opponente ha eccepito di avere già corrisposto tre acconti per complessivi € 3.000,00, documentati dalle fatture n. 16 del 29 giugno 2021, n. 17 del 29 settembre 2021 e n. 21 del 30 novembre 2021, da imputarsi a parziale estinzione della pretesa avversaria in assenza di altra causale giustificativa.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in via principale accertare la violazione degli artt. 2229 e ss. c.c. in ordine ai compensi professionali per quanto argomentato e prodotto, per l'effetto accogliere la presente opposizione, quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1557/23 D.I. emesso dal Tribunale di Ancona.
In via subordinata, accertare la difformità delle richieste di pagamento inoltrate al Sig. e Pt_1 diversamente pretese nell'odierno giudizio, quindi accertare la sussistenza di acconti pari ad €
3.000,00 pagati dal Sig. a favore dell'Avv. per i giudizi di cui in narrativa, per l'effetto Pt_1 CP_1 accogliere la presente opposizione e rideterminare la pretesa di pagamento nei limiti dell'effettivo dovuto, sia in ragione delle prenotule e dell'acconto di € 3.000,00 già versato, sia in ragione dell'effettiva attività professionale svolta dall'opposto. In ogni caso, condannare parte opposta alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, nonché al risarcimento ex art. 96 comma 1 o comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
2. L'Avv. si è ritualmente costituito in giudizio, con comparsa depositata Controparte_1 telematicamente in data 7 giugno 2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la piena legittimità del credito azionato.
Ha dedotto che l'incarico professionale era stato pacificamente conferito ed esattamente adempiuto, come dimostrato dal mandato alle liti e dall'attività professionale svolta nei due giudizi oggetto di causa, affermando inoltre la spettanza del corrispettivo anche a fronte dell'assenza di contratto scritto.
Ha contestato, poi, che i tre pagamenti di € 1.000,00 ciascuno, indicati dall'opponente, fossero tutti riferibili ai medesimi giudizi, deducendo che due di essi concernevano attività di consulenza stragiudiziale in materia di aste immobiliari e che un solo acconto era effettivamente imputabile alle cause oggetto del decreto ingiuntivo, limitando la propria pretesa ad € 13.926,68.
Ha evidenziato che il parere di congruità rilasciato dall'ordine professionale costituisce valido elemento di riscontro della fondatezza e congruità delle somme richieste a prescindere dalla
Pag. 2 di 10 partecipazione del professionista al tentativo conciliazione svoltosi presso il Consiglio dell'Ordine.
Dopo aver eccepito la genericità e infondatezza delle contestazioni mosse con l'opposizione e dopo aver chiesto la cancellazione di talune espressioni ivi contenute ai sensi dell'art. 89 c.p.c., in quanto ritenute offensive, ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minore somma di € 13.926,68 per i motivi sopra esposti, stante la infondatezza dell'opposizione avversaria e la comprovata esistenza del credito azionato in mancanza di valida contestazione avversaria fondata su prova scritta. Nel merito: accertati i fatti per cui è causa, rigettare in ogni sua parte l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 13.926,68 ed alle spese della procedura monitoria in esso liquidate. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese
e competenze di causa oltreché al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per i motivi meglio esposti in narrativa”.
3. Previa concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, con ordinanza del 4 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies ultimo comma c.p.c..
4. Il ricorso in opposizione, per le ragioni che saranno di seguito esposte, va parzialmente accolto.
5. Dall'esame complessivo degli atti di causa, dei documenti prodotti e delle deduzioni delle parti, risulta provato che tra il sig. e l'Avv. è intercorso un contratto Parte_1 Controparte_1 di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto la difesa giudiziale in due distinti procedimenti:
- il primo di essi, instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro e rubricato al n.
690/2020 R.G., concerneva la domanda proposta dal sig. per il risarcimento dei danni da lesioni Pt_1 personali asseritamente riportate in occasione di un infortunio sul luogo di lavoro, con richiesta economica quantificata in euro 18.907,00. Tale giudizio si è articolato nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed è stato definito con sentenza del Tribunale che ha rigettato la domanda attorea (vedasi all. 2 al ricorso introduttivo);
- il secondo procedimento, instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona – Sezione Lavoro e rubricato al n. 19/2021 R.G., atteneva all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'odierno opponente dal datore di lavoro;
tale causa si è conclusa con sentenza, depositata il 29 novembre 2021, che ha confermato la decisione di primo grado (vedasi all. 6 al ricorso introduttivo).
Pag. 3 di 10 Non risulta oggetto di contestazione che l'Avv. abbia effettivamente assistito l'odierno CP_1 opponente nei due giudizi sopra indicati, né viene lamentato l'inadempimento alle obbligazioni assunte dal professionsita.
Invero, la controversia attiene esclusivamente alla quantificazione del compenso spettante al professionista e alla imputazione dei versamenti effettuati dall'assistito.
5.1. Innanzitutto, è infondato il motivo di opposizione attinente alla non debenza di alcun corrispettivo, in ragione della mancanza di un preventivo scritto tra le parti e della conseguente violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense.
Ai sensi di tale disposizione, il compenso per la prestazione “è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (comma 2) e il difensore è gravato, tra gli altri, dell'obbligo di preventiva informazione scritta al cliente circa la prevedibile entità del compenso
(comma 5).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'inosservanza di tali previsioni normative non comporta l'invalidità del rapporto, né preclude il diritto dell'avvocato a percepire il compenso per l'attività svolta.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma la sussistenza di un mandato professionale – peraltro scevro da vincoli di forma – e l'effettivo svolgimento della prestazione, tanto che all'avvocato spettano i compensi anche se non pattuiti in forma scritta, essendo sufficiente la prova del mandato e del suo adempimento per vedersi riconosciuto il corrispettivo
(Cass. n. 33193/2022; Cass., n. 8863/2021).
Ciò posto, poiché non risulta dagli atti che le parti abbiano stipulato un preventivo scritto di determinazione del compenso, l'unica conseguenza in questa sede rilevante è che la relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri ministeriali vigenti alla data di definizione dei singoli procedimenti oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012.
Sotto altro profilo, non è idoneo a paralizzare la pretesa creditoria della parte opposta neppure il motivo relativo alla violazione dei canoni di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione dell'incremento del corrispettivo richiesto in sede giudiziale, previa parere del competente ordine professionale, rispetto a quello originariamente preteso in sede stragiudiziale.
Sul punto, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico (si vedano per tutte Cass., SS.UU., 8 luglio
2021, n. 19427, fatta propria più di recente da Cass., 13 settembre 2024, n. 24640) che, qualora l'avvocato decida di avvalersi del procedimento per ingiunzione di pagamento al fine di richiedere al proprio assistito il corrispettivo delle prestazioni rese, occorre distinguere come segue:
Pag. 4 di 10 - nella fase monitoria, ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. il professionista è tenuto a fornire la prova del proprio credito mediante la parcella da lui sottoscritta, che costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicità, e il parere dell'organo professionale, quale atto amministrativo espressivo di un opinamento critico sulla congruità del quantum del compenso, che assume efficacia vincolante ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto anche
Cass., 27 gennaio 2009, n. 1874);
- nella successiva ed eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo - che dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e i relativi oneri probatori di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. - il giudice ha facoltà di discostarsi dal parere di congruità, indicando, sia pure sommariamente, le voci per cui ritiene il compenso non dovuto o dovuto in misura minore (cfr. ex multis Cass., 14 marzo 2017, n. 6517), qualora vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività consistenza delle prestazioni eseguite, all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste;
sicché, secondo quanto previsto dall'art. 2233 c.c., le tariffe professionali costituiscono il criterio di riferimento per il giudice, suppletivo dell'assenza di accordo scritto tra le parti, per la concreta e motivata quantificazione del corrispettivo spettante all'avvocato (cfr. anche Cass., 15 gennaio 2018, n. 712; Cass., 17 dicembre 2021, n. 40633).
Inoltre, vale considerare che “Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass., 2 febbraio 2018, n. 2575).
5.3. Venendo all'applicazione dei principi che precedono al caso di specie, il mero invio, dall'Avv. all'assistito di parcelle recanti importi inferiori a quelli oggetto della richiesta CP_1 Pt_1 attualmente sub iudice non è espressivo del raggiungimento di un accordo tra le parti circa la quantificazione del dovuto;
dal che discende la necessità di quantificare nella presente sede il corrispettivo dell'attività professionale pacificamente svolta dall'odierno opposto in favore dell'opponente.
Pag. 5 di 10 Ora, la liquidazione deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 37/2018, applicabili ratione temporis ai giudizi conclusisi nel 2021 (in diritto, sull'applicazione dei parametri vigenti alla data di conclusione dell'attività espletata, a prescindere da quando essa sia stata intrapresa, cfr. Cass., SS.UU., 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406; v. doc. 2 e 6, recanti le sentenze conclusive dei due giudizi).
Con riferimento al giudizio di primo grado, iscritto al n. 690/2021 R.G. del Tribunale di Ancona –
Sezione Lavoro, avente valore pari ad euro 18.907,00, il quale si è articolato nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ordinaria complessità delle questioni trattate
(pretesa responsabilità del datore di lavoro dell'odierno opponente in relazione ad infortunio sul luogo di lavoro) e dell'attività complessivamente svolta dal difensore e dell'esito della lite (rigetto della domanda ivi proposta), anche in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza conclusiva del procedimento (in cui il Giudice di quella controversia ha osservato che “la dinamica del fatto …non appare chiaramente descritta nell'atto introduttivo dal lavoratore”; v. doc. 2 opponente) risulta congruo liquidare il compenso complessivo in euro 2.789,00, oltre accessori di legge, applicando i valori minimi dei parametri ministeriali previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quanto riguarda il giudizio di appello rubricato al n. 19/2021 R.G. della Corte d'Appello di
Ancona – Sezione Lavoro (vertente in materia di trasferimento del lavoratore), la consistenza del ricorso introduttivo del grado (affidato a plurimi articolati motivi) e la circostanza che, come evincibile dalla sentenza appellata, il fosse stato difeso nel precedente grado di giudizio da altri Pt_1 difensori, legittimano l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva. Va invece esclusa la fase istruttoria, non espletata essendo il giudizio stato definito all'unica udienza di trattazione. Quanto alla fase decisoria, in ragione dell'esito della lite e dello svolgimento da remoto dell'udienza di discussione, con redazione di sintetiche note scritte, vengono applicati i parametri minimi.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, pari ad € 55.091,24 e della conseguente applicazione dello scaglione di valore compresa tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, risulta congruo liquidare il corrispettivo spettante all'opposto nella misura di € 8.181,00, oltre accessori di legge.
Per concludere sul punto e salvo quanto a breve si dirà in ordine ai pagamenti che l'opponente imputa in acconto sul dovuto, la quantificazione del compenso spettante all'Avv. va complessivamente CP_1 determinata in euro 10.970,00 oltre accessori.
Occorre, invece, escludere la spettanza delle spese sostenute dal professionista odierno opposto per la vidimazione delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, spese che,
Pag. 6 di 10 come statuito dalla S.C., devono essere espunte dal dovuto non soltanto qualora il decreto ingiuntivo emesso sulla base del parere di congruità sia revocato per radicale infondatezza della pretesa monitoria, ma anche qualora vi sia, come nella specie, accoglimento parziale dell'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento di minori somme a titolo di corrispettivo per la prestazione resa dall'avvocato (cfr. Cass., 19 maggio 2017, n. 12681; conforme Cass., n. 24640/2024 cit.).
5.4. Venendo ora all'esame dei versamenti richiamati dall'opponente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore, che agisce per il pagamento, ha l'onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; il debitore, per dimostrare l'adempimento, non deve limitarsi alla semplice allegazione dell'avvenuto pagamento, ma, ai sensi dell'art. 1193 c.c., deve altresì fornire la prova che il pagamento sia stato eseguito con specifico riferimento a un determinato credito, poiché solo in tal caso si può configurare l'efficacia estintiva del pagamento stesso e l'onere della prova della diversa imputazione torna a gravare sul creditore (v.
Cass., ord. n. 2276/2020).
Nella specie, le fatture n. 16 del 29 giugno 2021 e n. 17 del 29 settembre 2021 (entrambe con oggetto
“acquisto unità immobiliare via Follereau tramite asta giudiziaria”) non sono state oggetto di contestazione da parte del al momento della loro ricezione, vale a dire prima che l'Avv. Pt_1 CP_1 si attivasse per il pagamento dei compensi professionali oggetto del presente giudizio.
Inoltre, tali fatture recano causali coerenti con l'attività di assistenza all'acquisto di due immobili aggiudicati all'asta, che l'opposto deduce di aver svolto in favore dell'opponente, come del resto può ritenersi comprovato dal fatto che l'opposto ha ricevuto al proprio indirizzo pec, da parte della piattaforma di gestione delle aste telematiche, dapprima le comunicazioni in cui gli venivano trasmesse le credenziali per l'accesso all'aula virtuale delle aste (relative a due lotti, nn. 1 e 4, nell'ambito della procedura esecutiva RG 7/2012 di questo stesso Tribunale) e, successivamente, quelle relative all'esito delle aggiudicazioni (cfr. pertinente cartella zip fasc. opposto); elementi documentali, questi, che costituiscono chiaro indice dell'esistenza di un incarico professionale ricevuto dall'odierno opponente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei beni staggiti, anche perché provenienti da terzi, quale è il professionista delegato alle vendite.
Di contro, l'opponente non ha fornito prova alcuna idonea a dimostrare di aver personalmente compiuto le operazioni di partecipazione all'asta, né ha prodotto comunicazioni o attestazioni della piattaforma che confermino la gestione in proprio della procedura, né ha documentato che quanto richiesto dall'Avv. in relazione a detti incombenti dovesse in realtà essere imputato a diversa CP_1 causa.
Pag. 7 di 10 Deve, in conclusione, essere sottratto dal dovuto unicamente l'acconto di euro 1.000,00, pacificamente riconosciuto come pertinente all'attività oggetto di causa.
5.5. Da tutto quanto precede discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del ricorrente al pagamento del minor importo risultante all'esito del presente giudizio, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
Nella specie, il compenso professionale spettante all'odierno opposto è pari a complessivi euro
9.970,00, cui vanno applicati rimborso forfetario al 15%, CPA 4% e IVA 22% sull'imponibile, per un totale dovuto pari a complessivi euro 14.547,43 già inclusi gli accessori;
importo sul quale sono dovuti interessi dalla data della domanda al saldo.
6. La (pur parziale) fondatezza della domanda di pagamento formulata da parte opposta implica il rigetto della domanda per lite temeraria proposta dall'opponente, poiché una simile condanna presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti è richiesta.
7. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. n. 17325 del
2015).
Pag. 8 di 10 Nelle espressioni utilizzate dalla difesa di parte opponente non si ravvisa un intento volutamente offensivo della controparte trattandosi di affermazioni che sono in diretta relazione con la materia controversa.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, vale richiamare il principio per cui “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente” (ex multis Cass., 12 maggio 2015, n. 9587; v. anche Cass., 9 agosto 2022, n. 24482).
Il parziale riconoscimento del credito azionato in fase monitoria implica, nella prospettiva dell'esito globale della lite, soccombenza dell'opponente; i compensi professionali in favore dell'Avv. CP_1
– dovuti anche al difensore che si difende in proprio (cfr. Cass., 18 febbraio 2019, ord. n. 4698) – sono liquidati applicando il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, così risultando:
- euro 567,00 oltre accessori quanto alla fase monitoria, da ritenersi ritualmente espletata in relazione al minor importo in questa sede riconosciuto, con conseguente spettanza delle spese processuali in conformità ai parametri medi;
- euro 2.600,00 oltre accessori quanto alla presente fase di opposizione, in relazione alle espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa quella istruttoria, non svolta), equitativamente determinati in virtù di un valore compreso tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. n. 55 cit. tenuto conto della ridotta complessità delle questioni esaminate;
e così complessivi euro 3.167,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 817/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1557/2023 del
Tribunale di Ancona;
2) accerta il corrispettivo dovuto da all'Avv. in complessivi euro Parte_1 Controparte_1
10.970,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
3) accerta il versamento da parte di , a titolo di acconto sui compensi sopra determinati, Parte_1 della somma di euro 1.000,00;
Pag. 9 di 10 4) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 [...]
della somma residua di euro 14.547,43 a titolo di compensi professionali, già CP_1 comprensiva di rimborso forfetario, CPA e IVA, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
5) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto Avv. Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi della fase monitoria e complessivi euro
3.167,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 29 ottobre 2025
Il Giudice
EA NI
(atto sottoscritto digitalmente)
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