Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2025, proposto da
ASD Kart Club LS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Bruzolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia esecutiva
- del provvedimento del 24/07/2025 avente ad oggetto « Provvedimento finale – Accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto ad usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte (ex 6) stipulata con convenzione in data 7 aprile 2005 »;
- della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. del 15/04/2025 prot. 1428 con cui il Comune di Bruzolo comunicava l’avvio del procedimento amministrativo avente a oggetto l’accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto a usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte ( ex 6) stipulata con convenzione in data 07/04/2005 (comunicazione del 15/04/2025);
- della nota di riscontro del 13/06/2025 avente ad oggetto accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto a usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte ( ex 6) stipulata con convenzione in data 07/04/2005 (comunicazione del 13/06/2025);
- di tutti gli atti e/o comportamenti, anche non conosciuti, presupposti, anteriori e consequenziali e comunque connessi, coordinati ed esecutivi a tutti quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bruzolo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e IT
1. – Con ricorso notificato in data 23/10/2025, la ASD Kart Club LS ha impugnato la nota del 24/07/2025 a mezzo della quale il Comune di Bruzolo ha dichiarato l’inefficacia della concessione d’uso di terreno comunale, sottoscritta inter partes in data 07/04/2005, e ha contestualmente ordinato la restituzione del terreno, previa messa in pristino e inerbimento.
L’impugnazione è affidata a un unico articolato motivo di diritto (« Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 100, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), all’art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106) e all’articolo 14 comma 4-quater del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15) e conseguente erronea applicazione del Provvedimento oggi impugnato di intervenuta scadenza e dell’attuale inefficacia della concessione. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’ordine di procedere alla restituzione in pristino del terreno comunale e al suo inerbimento. Eccesso di potere: per ingiustizia manifesta, difetto di presupposti, omessa, incompleta e inadeguata istruttoria, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, incongruenza e illogicità manifesta, illegittimità derivata» ). In estrema sintesi, la ricorrente rivendica in proprio favore l’applicazione dell’art. 10- ter , co. 1, d.l. n. 73/2021 (così come modificato dall’art. 14, co. 4- quater d.l. n. 228/2021), che prevede la proroga « fino al 31/12/2025 » delle concessioni rilasciate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche relative a impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che fossero – come nel caso di specie – in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza alla data del 31/12/2021.
2. – Il Comune di Bruzolo si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrazione reiezione delle pretese attoree.
L’Amministrazione ha contestato il difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per la proroga della concessione in essere: l’associazione ricorrente non avrebbe infatti dimostrato di essere iscritta presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e non svolgerebbe attività di natura sportiva. Non potendo beneficiare della proroga di cui all’art. 10- ter , co. 1, d.l. n. 73/2021, la concessione sarebbe venuta meno per decorrenza del termine convenzionale in data 07/04/2020. In ogni caso, l’Amministrazione afferma che la disciplina invocata dal Kart Club LS sarebbe stata abrogata e sostituita dall’art. 16, co. 4 d.l. 198/2022, che ha previsto una proroga delle concessioni di impianti sportivi « fino al 31/12/2024 ». Anche dunque a ritenere che una proroga potesse applicarsi, la concessione sarebbe comunque divenuta inefficace prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
3. – Respinta l’istanza cautelare proposta ex art. 56 c.p.a. (TAR Piemonte, Sez. I, dec. 27/10/2025 n. 515), la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva nel corso dell’udienza camerale del 26/11/2025.
4. – In sede di contraddittorio scritto ex art. 73, co. 1 c.p.a., le parti hanno preso posizione in ordine all’intervenuta maturazione dei termini della proroga legale rivendicata dalla ricorrente e in ordine ai possibili riflessi di questa sulla procedibilità del ricorso. La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 01/04/2026, senza previa discussione, come da istanze congiuntamente proposte dalle parti.
5. – Il ricorso è divenuto improcedibile.
Il titolo posto a fondamento della pretesa demolitoria di Kart Club LS è costituito dalla concessione di utilizzo di suolo pubblico sottoscritta con il Comune di Bruzolo in data 07/04/2005 (doc. 4 Kart Club LS). Come anticipato, la ricorrente rivendica che tale concessione sia stata ope legis prorogata « fino al 31/12/2025 » ( supra §1), mentre l’Amministrazione sostiene che essa sia scaduta in data 07/04/2020 o al più tardi in data 31/12/2024 ( supra §2).
Impregiudicata la fondatezza dei rispettivi assunti difensivi, è incontroverso tra le parti che il termine finale di efficacia del titolo azionato dalla ricorrente sia definitivamente spirato nelle more di questo giudizio.
Ne discende l’improcedibilità del ricorso limitatamente alla statuizione demolitoria, giacché la posizione di vantaggio posta a fondamento della pretesa è divenuta inefficace prima della decisione della causa. In altri termini, la concessione d’uso sottoscritta inter partes non legittima (più) l’occupazione del suolo comunale da parte del Kart Club LS né, dunque, gli dà titolo ad opporsi alla sua restituzione, di talché non è ravvisabile un interesse alla demolizione della determinazione impugnata.
Non convincono le argomentazioni articolate dalla ricorrente in senso contrario.
Le difese attoree insistono sul fatto che, al momento della proposizione del giudizio, il provvedimento impugnato fosse (astrattamente) suscettibile di ledere la posizione giuridica della Kart Club LS, circostanza quest’ultima che l’Amministrazione non ha mai contestato e di cui il Tribunale non dubita (pena l’inammissibilità ab imis dell’impugnazione per difetto originario di interesse a ricorrere). Tale circostanza non giustifica tuttavia il permanere dell’interesse alla statuizione demolitoria, quando nelle more del giudizio il provvedimento restrittivo abbia esaurito i propri effetti ovvero quando – come nel caso di specie – la posizione di vantaggio azionata dal privato sia essa stessa divenuta inefficace. Né d’altronde un interesse all’annullamento della determinazione può risiedere nella possibilità che questa possa « costituire il presupposto di ulteriori determinazioni amministrative » (pag. 4 della memoria del 11/03/2026), giacché un interesse di tal fatta è del tutto eventuale e, in ogni caso, si radica e si esaurisce – recte , di radicherebbe e si esaurirebbe – nella demolizione della determinazione sopravvenuta.
Resta fermo invece l’interesse della ricorrente all’accertamento dell’illegittimità della determinazione impugnata a fini risarcitori ex art. 34, co. 3 c.p.a., come dichiarato in sede di memorie conclusive.
6. – Venendo al merito della controversia, la legislazione invocata dal Kart Club LS, inerente la proroga delle concessioni demaniali e comunali c.d. “sportive” nel corso della pandemia da Covid-19, ha carattere emergenziale e si connota per complessità e stratificazione.
Per quanto di interesse in questa sede, vengono in rilievo:
- l’art. 100, co. 1 d.l. 14/08/2020 n. 104 (convertito con legge 13/10/2020 n. 126, rubricato “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale”), che ha stabilito: « 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione »;
- l’art. 10- ter d.l. 25/05/2021 n. 73 (convertito con legge n. 23/07/2021 n. 106, rubricato “Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche”), che ha stabilito: « All’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative” »;
- l’art. 14, co. 4- quater d.l. 30/12/2021 n. 228 (convertito con legge 25/02/2022 n. 15, rubricato – con dubbia coerenza sistematica – “Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria”), che ha stabilito: « Al comma 1 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “sono prorogate fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogate fino al 31 dicembre 2025” »;
- art. 3, co. 5 lett. b) legge 05/08/2022 n. 118 (rubricato “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”), che ha stabilito: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: […] il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;
- l’art. 16, co. 4 d.l. 29/12/2022 n. 198 c.d. Milleproroghe 2023 (convertito con legge 24/02/2023 n. 14, rubricato “Proroga di termini in materia di sport”), che ha stabilito: « Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni ».
In sintesi, l’art. 10- ter d.l. n. 73/2021 ha introdotto nel corpo dell’art. 100, co. 1 d.l. 104/2020 la previsione di una proroga ( automatica : cfr. TRGA Trentino - Alto Adige, Bolzano, 10/11/2022, n. 276) fino al 31/12/2023 delle concessioni di impianti sportivi comunali in attesa di rinnovo rilasciate in favore di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Detta proroga è stata dapprima estesa al 31/12/2025 per effetto dell’art. 14, co. 4- quater d.l. n. 228/2021, poi abrogata per effetto dell’art. 3, co. 5 lett. b) legge n. 118/2022, e infine reintrodotta dall’art. 16, co. 4 d.l. 198/2022, sia pur con una riduzione del termine finale di efficacia al 31/12/2024.
7. – Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la domanda proposta dal Kart Club LS ex art. 34, co. 3 c.p.a. non merita accoglimento.
Non è conferente innanzitutto il parametro normativo invocato dalla ricorrente. Si è visto infatti che l’art. 100, co. 1 d.l. 104/2020 è stato abrogato per effetto dell’art. 3, co. 5 lett. b) legge n. 118/2022, di talché al momento dell’adozione della determinazione impugnata la norma non era più vigente. È utile osservare che l’abrogazione non ha riguardato le disposizioni sopravvenute che avevano modificato il termine di efficacia delle concessioni prorogate, ma la previsione stessa della proroga. Nessuna questione interpretativa si pone, dunque, sulla portata abrogativa della norma (né sulla possibile “reviviscenza” dell’originaria disposizione modificata).
Trova invece applicazione all’odierna fattispecie l’art. 16, co. 4 d.l. 198/2022 che – come visto – ha reiterato sul piano sostanziale la disciplina abrogata, abbreviando tuttavia la portata temporale della proroga al 31/12/2024 (e rimodulandone la portata applicativa alle « concessioni […] in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022» ). La norma si applica – per esplicita previsione – alle concessioni di terreni demaniali o comunali in favore delle società sportive dilettantistiche (diverse da quelle demaniali marittime, lacuali e fluviali: cfr. sul punto ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 06/09/2024 n. 7476), qual è appunto quella di specie. Le deduzioni in senso contrario del Kart Club LS, secondo cui l’art. 16, co. 4 d.l. 198/2022 regolerebbe una non meglio precisata « altra materia », sono di più che dubbia intelligibilità, contrastano con la lettera della legge e, in ogni caso, non superano il dato rappresentato dall’intervenuta abrogazione dell’art. 100, co. 1 d.l. 104/2020.
Così individuato il parametro normativo di riferimento, è evidente che, alla data di emissione della determinazione impugnata (24/07/2025), la concessione di utilizzo di suolo pubblico del 07/04/2005 era ope legis cessata da più di un semestre, per intervenuta decorrenza del termine finale previsto dal menzionato art. 16, co. 4 d.l. 198/2022.
A nulla rileva che, a differenza di quanto prospettato dall’Amministrazione nel corso del procedimento, fossero integrati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della proroga, segnatamente l’iscrizione del Kart Club LS presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (doc. 26 Kart Club LS) e lo svolgimento di attività sportiva nell’autodromo (doc. 27 Kart Club LS). Come indicato nel provvedimento impugnato, la concessione era in ogni caso divenuta inefficace e, dunque, l’associazione ricorrente non aveva (più) titolo ad utilizzare il terreno comunale.
La domanda proposta dalla ricorrente ex art. 34, co. 3 c.p.a. è dunque manifestamente infondata e va definitivamente respinta.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore della resistente deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1 del predetto DM, in ragione della natura e della modesta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., limitatamente alla domanda di annullamento, per sopravvenuto difetto di interesse alla statuizione di merito;
- respinge la domanda proposta ex art. 34, co. 3 c.p.a. dalla ricorrente;
- condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | RA SP |
IL SEGRETARIO