TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1015
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Decreto cautelare 27 ottobre 2025
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Sentenza 7 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse alla statuizione di merito

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per annullamento poiché il termine finale di efficacia della concessione è spirato nelle more del giudizio, venendo meno la posizione di vantaggio posta a fondamento della pretesa.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La domanda proposta ai fini risarcitori è stata respinta in quanto manifestamente infondata, dato che la concessione era divenuta inefficace per decorrenza del termine finale previsto dalla legge.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto dall'ASD Kart Club LS avverso il provvedimento del Comune di Bruzolo del 24 luglio 2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della concessione di un terreno comunale soggetto a usi civici, stipulata in data 7 aprile 2005, e ordinata la restituzione del bene. La ricorrente ha impugnato anche la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di riscontro, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme in materia di proroga delle concessioni per associazioni sportive dilettantistiche, in particolare degli articoli 100, comma 1, del D.L. n. 104/2020, 10-ter del D.L. n. 73/2021 e 14, comma 4-quater del D.L. n. 228/2021, sostenendo che la concessione fosse prorogata fino al 31 dicembre 2025. Ha altresì dedotto l'irragionevolezza e la contraddittorietà dell'ordine di ripristino e inerbimento del terreno, nonché vizi di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di presupposti, omessa istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento. Il Comune di Bruzolo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi per la proroga, in quanto l'associazione non avrebbe dimostrato l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche né lo svolgimento di attività sportiva. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto che la concessione fosse scaduta il 7 aprile 2020 o, al più tardi, il 31 dicembre 2024, in virtù dell'art. 16, comma 4 del D.L. n. 198/2022, che avrebbe abrogato e sostituito la normativa invocata dalla ricorrente.

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente alla domanda di annullamento, per sopravvenuto difetto di interesse alla statuizione di merito, poiché è emerso che il termine finale di efficacia della concessione è spirato nelle more del giudizio, rendendo la posizione di vantaggio della ricorrente inefficace e privandola del titolo ad opporsi alla restituzione del bene. Pertanto, non sussiste più un interesse concreto all'annullamento del provvedimento impugnato, sebbene permanga l'interesse all'accertamento dell'illegittimità della determinazione ai fini risarcitori, come dichiarato in sede di memorie conclusive. La domanda risarcitoria ex art. 34, comma 3 c.p.a. è stata respinta nel merito. Il Collegio ha analizzato il quadro normativo relativo alle proroghe delle concessioni sportive, evidenziando l'abrogazione dell'art. 100, comma 1 del D.L. n. 104/2020 ad opera dell'art. 3, comma 5 lett. b) della legge n. 118/2022, e l'applicazione dell'art. 16, comma 4 del D.L. n. 198/2022, che ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2024 per le concessioni in attesa di rinnovo o scadute entro il 31 dicembre 2022. Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che, alla data di emissione del provvedimento impugnato (24 luglio 2025), la concessione fosse già cessata per decorrenza del termine finale previsto dalla normativa vigente, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi invocati dall'Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in € 2.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1015
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1015
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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