Articolo 5 della Legge 26 novembre 2010, n. 199
Articolo 4
Versione
16 dicembre 2010
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Versione
21 febbraio 2012
Art. 5. Relazione alle Camere 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in esecuzione penale esterna ((e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva)) .
Entrata in vigore il 21 febbraio 2012
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