Art. 5. Relazione alle Camere 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in esecuzione penale esterna ((e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva)) .
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16 dicembre 2010
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21 febbraio 2012
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- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2019, n. 11573Provvedimento: […] 3. Quanto alla infondatezza della seconda delle due indicate questioni di nullità, va rilevato che, come osservato nel provvedimento impugnato, la decisione de plano da parte del magistrato di sorveglianza è prevista dall'art. 69- bis Ord. pen. richiamato dall'art. 5 della legge n. 199 del 2010, senza che per ciò solo possano sollevarsi dubbi di costituzionalità, rimanendo comunque adeguatamente assicurato, come in altri simili casi, il «contradditorio differito».Leggi di più...
- esecuzione pena domiciliare·
- capacità del giudice·
- legge n. 199 del 2010·
- art. 30-bis Ord. pen.·
- nullità art. 178 cod. proc. pen.·
- decisione de plano·
- contraddittorio differito·
- formazione dei collegi·
- art. 69-bis Ord. pen.