Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2023, proposto da
Ecogreen S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Basilavecchia, Giorgia Di Sabatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3002 del 20.10.2022, di revoca dell'agevolazione concessa alla società con decreto del 7 agosto 2019, notificato a mezzo pec il 27.10.2022;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa RA DE RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 23 gennaio 2023, parte ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3002 del 20 ottobre 2022, di revoca dell’agevolazione concessa alla società istante con decreto del 7 agosto 2019, notificato a mezzo pec il 27 ottobre 2022.
1.1 In data 8 luglio 2019, l’esponente ha presentato alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico formale istanza di accesso alle agevolazioni per la Zona Franca Urbana sisma centro Italia di cui all’art. 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii., relativamente ai periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’istanza è stata positivamente riscontrata dal Ministero che, con decreto direttoriale del 7 agosto 2019, ha concesso l’agevolazione per l’importo di Euro 27.770,34.
Con pec del 26 novembre 2021, tuttavia, l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della concessione con la seguente motivazione: “ Con la presente si comunica che, a seguito di controlli effettuati tramite sistema informativo camerale, il beneficiario in indirizzo svolge un’attività economica appartenente alla categoria F “Costruzioni” della codifica ATECO 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all’interno della zona franca urbana, condizione che comporta la non ammissibilità alle agevolazioni, così come previsto dall’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Ai sensi dell’art. 46, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, per l'attuazione degli interventi relativi alla zona franca urbana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a), le agevolazioni sono revocate nel caso venga accertata l’insussistenza in capo al beneficiario dei requisiti previsti per l’accesso e la fruizione delle esenzioni .”.
Nonostante le controdeduzioni presentate dalla società istante, l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di revoca.
1.2 La ricorrente ha sottolineato che “ prima ancora che del provvedimento qui impugnato, è stata destinataria, sempre per la fruizione delle esenzioni e degli esoneri regolati dall’art. 46 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ma per i successivi periodi d’imposta 2021-2022, di altro provvedimento ostativo al godimento dei benefici fiscali, avente natura, tuttavia, di diniego. Entrambi i provvedimenti hanno medesimo contenuto poiché aventi a fondamento le medesime ragioni “giuridiche”, sebbene quest’ultimo sia volto ad escludere la società dall’accesso all’agevolazione in commento mentre il decreto qui impugnato revoca il precedente di concessione dei benefici fiscali. Anche il citato provvedimento di diniego è stato tempestivamente impugnato dinanzi Codesto Ecc.mo TAR, il quale, tuttavia, con la sentenza in forma semplificata n. 240/2022 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed ha individuato quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 6/2014; sicché la causa è stata riproposta nei termini di legge dinanzi al Tribunale Ordinario di L’Aquila, ove pende con il n. 1154/2022 RG ”.
2. In data 25 gennaio 2023, si è costituito in giudizio con atto di stile il Ministero resistente, successivamente depositando scritto difensivo.
3. Con ordinanza n. 41 adottata all’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2023, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto, preliminarmente, che sussista, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce delle ordinanze nn. 19423/2021, 19424/2021 e 19425/2021 con cui le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che <le "agevolazioni" previste dal legislatore in favore delle imprese ricadenti nelle Z.F.U., pur concretizzandosi anche in esenzione parziale di imposta, non vengono ad incidere unicamente e direttamente sul rapporto tributario che lega il beneficiario allo Stato, ma integrano, piuttosto, una forma di finanziamento pubblico> concludendo nei seguenti termini: “la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo se la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso”. Ritenuto che, in disparte le questioni di diritto da valutare nella sede propria del merito, non possa favorevolmente apprezzarsi l’istanza cautelare in carenza di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che dal provvedimento impugnato non emergono attuali e diretti profili di periculum in mora, avendo la ricorrente prospettato una perdita patrimoniale, come tale pienamente reintegrabile ”.
4. In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato memoria e documenti, tra i quali la sentenza n. 372/2026 depositata in data 4 marzo 2026 sul ricorso RGN 1154/2022 con cui il Tribunale ordinario di L’Aquila, in ordine al provvedimento di diniego per il periodo d’imposta 2021-2022 ha così disposto: “ in accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente, previa disapplicazione del provvedimento di rigetto n. 42521 del 03.02.2022, accerta il diritto di Ecogreen S.r.l.s. alla fruizione dei benefici fiscali e contributivi di cui all’art. 46 del D.L. n. 50/2017, così come modificato dall’art. 57, comma VI, del D.L. n. 104/2020, nei termini e per i periodi indicati, sino all’esaurimento del plafond di € 50.000 ”.
5. All’udienza del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Violazione di legge e in particolare del comma 3 dell’art. 46 del d.l. n. 50/2017, e s.m.i.; eccesso di potere per carenza dei presupposti per il diniego e per difetto di istruttoria ”.
La società esponente è stata costituita nel 2018 e sarebbe, dunque, da qualificarsi come soggetto esercente nuova attività economica. Alla luce di ciò essa non avrebbe potuto avere sede legale od operativa alla data del 24 agosto 2016. L’unico reale motivo del diniego di ammissione sarebbe, dunque costituito dall’esercizio di attività comprese tra quelle aventi effetto preclusivo, ritenuto sussistente dall’Amministrazione per effetto della sola presenza dei relativi codici (43.29.09 e 43.39.09) nella documentazione camerale relativa all’impresa.
La motivazione dell’atto impugnato, tuttavia, non potrebbe sotto questo profilo essere condivisa in quanto, per essere estromessa dal beneficio, l’impresa deve “ fare ”, “ svolgere ”, “ esercitare ” le attività di costruzioni e non semplicemente essere in possesso di un’iscrizione camerale che consenta in astratto di svolgerle.
La ricorrente ha comunque proceduto all’espunzione dei predetti codici ATECO dalla propria rappresentazione in Camera di commercio e, in ogni caso, non ha mai effettuato attività di costruzioni, come comproverebbe, oltre alla documentazione esistente presso l’Agenzia delle Entrate, dal proprio fatturato e dal libro cespiti relativo ai beni strumentali, dal quale risulta l’assenza, in capo alla società, di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività relative ai codici motivo di esclusione. Oltre a ciò, i dipendenti sono tutti stati assunti e qualificati come braccianti agricoli, coerentemente con l’attività di giardinaggio effettivamente svolta in via esclusiva.
- “ 2. Violazione dell’art. 19 del d.m. 10 aprile 2013 e dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990 ”.
L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti si sarebbe basato su circostanze già note all’Amministrazione sin dal momento della presentazione della domanda. Nessuna sopravvenienza, pertanto, sorreggerebbe la revoca impugnata che, sarebbe, peraltro, tardiva.
7. Il Ministero resistente ha dedotto che l’impresa ricorrente ha dichiarato di non rientrare nella tipologia di soggetti esclusi indicati al paragrafo 6 della circolare 6 giugno 2019, n. 243317. Con decreto 7 agosto 2019 del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 759 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l’impresa è risultata ammessa per un importo pari ad Euro 27.770,34. L’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo documentale per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni, ha tuttavia riscontrato che l’istante esercitava nella sede legale, in aggiunta alla “ Cura e manutenzione del paesaggio ”, Codice ATECO 81.3 (attività prevalente dell’impresa), le attività secondarie relative a “ Altri lavori di costruzione e installazione nca ” Codice ATECO 43.29.09 ed “ Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca ” Codice ATECO 43.39.09, entrambe attività escluse dalle agevolazioni in parola in quanto ricadenti nel settore ATECO F.
Con la predetta esclusione, introdotta con la novella normativa di cui all’art. 1, comma 759, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il legislatore avrebbe inteso non ammettere a beneficio tutte le attività operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica insediatesi nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016 in data successiva al loro verificarsi, al fine di porre un freno ai riscontrati comportamenti speculativi.
La circostanza che la società abbia poi espunto i predetti codici dalla propria rappresentazione in Camera di Commercio non muterebbe la sostanza dei fatti, posto che, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, la ricorrente annoverava, tra quelle espressamente esercitate, attività rientranti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica ed afferenti alla categoria “F” del codice ATECO 2007 escluse, per legge, dalle agevolazioni.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, fondato nei termini che seguono.
8.1 Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dall’orientamento manifestato dal Giudice ordinario sulla fattispecie analoga decisa con la sopra citata sentenza n. 372/2026, la quale, in ordine al provvedimento di diniego per il periodo d’imposta 2021-2022, basato sulle stesse motivazioni di cui alla revoca oggetto del presente giudizio, ha ritenuto che l’interpretazione formalistica proposta dal Ministero non possa essere condivisa: “ Le uniche imprese che risultano escluse da tale disposto normativo sono, come facilmente evincibile dalla lettera della legge, quelle che svolgono attività appartenenti alla categoria F della categoria ATECO 2007 che non avessero sede legale od operativa nei comuni indicati alla data del 24 agosto 2016. Il riferimento al dato emergente dal certificato camerale contenuto nella circolare del 2021, infatti, lungi da poter costituire un requisito ulteriore della fattispecie, la cui previsione è riservata alla legge, sembra piuttosto introdurre uno strumento a beneficio dell’Amministrazione al fine di verificare l’attività svolta dalla società richiedente. Il mero dato formale, tuttavia, deve ritenersi superabile sulla scorta della documentazione di segno contrario prodotta dal richiedente, anche nell’ottica di verifica sostanziale di sussistenza dei presupposti per poter accedere all’agevolazione prevista per legge (cfr. per una verifica di tipo sostanziale T.A.R. Marche Ancona, Sez. II, Sent., 30/05/2024, n. 522). Tale conclusione, d’altronde, appare confermata dallo stesso Ministero, nella parte della comparsa in cui evidenza che “La volontà del legislatore con la novella normativa di cui all’art. 1, comma 759, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è quella, in buona sostanza, di escludere dalle agevolazioni in parola tutte quelle attività operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica insediatesi nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016 in data successiva al loro verificarsi e quindi porre un freno ai numerosi comportamenti speculativi e opportunistici che sono stati posti in essere da chi operava in questi settori”. Se questa è la ratio della disposizione normativa, infatti, non avrebbe alcun senso escludere dall’agevolazione un’impresa che non abbia effettivamente mai svolto attività edilizia ed impiantistica nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016. Nel caso di specie, pur volendo prescindere dal fatto che la ricorrente ha formalmente espunto i codici ATECO contestati dalla propria rappresentazione in Camera di commercio (…), in quanto evento sopravvenuto alla richiesta di contributo, Ecogreen ha comunque fornito, in primo luogo, prova documentale del fatto che vi sono altri documenti ufficiali nei quali le attività contestate non compaiono affatto, ed in particolare il certificato di attribuzione della partita I.V.A., i dati anagrafici presso il cassetto fiscale, nonché i dati desunti dal quadro G sez. 1 del modello AA7/7, nel quale le altre attività esercitate, diverse da quelle principali, hanno indicato il valore presunto del volume d’affari pari a zero (…). In secondo luogo, a prescindere dal dato formale, Ecogreen ha fornito elementi dai quali desumere che non ha mai effettuato attività di costruzioni, come comprovato: i) dai dati del proprio fatturato, peraltro depositato presso il Ministero in sede di contraddittorio, dal quale è possibile desumere che il 100% dello stesso è costituito dallo svolgimento dell’attività di giardinaggio (…); ii) dal libro cespiti relativo ai beni strumentali, dal quale si può evincere che in capo alla società ricorrente non ci sono attrezzature idonee allo svolgimento delle attività relative ai codici ateco oggetto dell’esclusione (…); iii) dal fatto che i propri dipendenti sono tutti assunti e qualificati come braccianti agricoli, coerentemente con l’attività di giardinaggio effettivamente svolta in via esclusiva (…). Rispetto a tali elementi di fatto, il Ministero nulla ha contestato, essendosi il resistente limitato a sostenere in maniera errata che la presenza del mero codice ateco in visura camerale potesse consentire l’esclusione dal beneficio, sicché la circostanza che la Ecogreen S.r.l.s., al momento della domanda, svolgesse unicamente attività di progettazione, creazione e manutenzione del verde, arredo urbano, nonché di progettazione, creazione e manutenzione di impianti di irrigazione, indicate con il codice ateco 81.3, dunque al di fuori dei casi di esclusione indicati dall’art. 46, comma III D.L. n. 50/2017, deve ritenersi provata anche ai sensi dell’art. 115, comma I c.p.c. La società ricorrente, dunque, non realizza la fattispecie di esclusione prevista dall’art. 46, comma III D.L. n.50/2017, perché le attività ostative, già secondarie ed eventuali secondo la documentazione camerale del tempo, non risultano essere mai state svolte, non sono in corso attualmente, e non lo saranno in futuro, essendo stato anche formalmente eliminato qualsiasi riferimento alle attività di costruzione ”.
9. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto di revoca impugnato.
10. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
UC Di Vita, Presidente
RA DE RB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA DE RB | UC Di Vita |
IL SEGRETARIO