Ordinanza presidenziale 5 ottobre 2023
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno (Prefettura di Trapani), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliato;
per l'annullamento:
del provvedimento di informazione interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura di Trapani il -OMISSIS-, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali citati nel predetto provvedimento, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, -OMISSIS- e, contestualmente, titolare di una ditta individuale nel settore agricolo, domanda l’annullamento del provvedimento di informazione interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura di Trapani il -OMISSIS-, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali citati nel predetto provvedimento, anche se non conosciuti.
Espone in fatto:
- di appartenere ad una famiglia di agricoltori e di aver ereditato dei terreni;
- di aver avviato la ditta individuale nell’anno 2003 e di aver ricevuto contributi pubblici nel 2017;
- di aver inaspettatamente ricevuto la notifica del provvedimento gravato con il presente giudizio, adottato dalla Prefettura resistente a seguito di instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dell’art. 84, 90 e ss. D.lgs. 159/2011, irragionevolezza, illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesta;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 90 e ss. D.lgs. 159/2011;
c) in subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis d.lgs. 159/2011, relativo all’applicazione delle misure collaborative, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di leale collaborazione, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 97 Costituzione e del principio di leale amministrazione.
2.- Si costituiva, con memoria di mera forma, il Ministero dell’Interno.
3.- Con o.p.i. n.-OMISSIS- del 5.10.2023, venivano disposti incombenti istruttori a carico della Prefettura di Trapani, adempiuti in data 20.10.2023 mediante produzione documentale.
4.- Nelle more della celebrazione dell’udienza di merito, le parti depositavano documenti.
5.- Con memoria del 28.01.2025, il Ministero dell’Interno concludeva per l’infondatezza del ricorso nel merito.
6.- Con memorie del 7.2.2025 e del 17.02.2025, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi articolati con il ricorso introduttivo del giudizio e replicava alle difese della parte pubblica.
Parte ricorrente formulava, altresì, un’istanza istruttoria volta alla nomina di un CTU, il quale dovrebbe accertare la genuinità dell’operato della ditta attraverso l’esame del patrimonio, dei redditi e dei movimenti di denaro.
7.- All’udienza pubblica dell’11.3.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
8.- Il ricorso è infondato.
8.1- Osserva il Collegio, in punto di fatto, che:
- la ricorrente è coniuge di -OMISSIS-, elemento apicale della locale consorteria mafiosa, già condannato per reati di stampo associativo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. e mai riabilitato;
- quest’ultimo è titolare di un’impresa individuale avente sede legale allo stesso indirizzo dell’impresa individuale della moglie-ricorrente, entrambi operanti nel settore agricolo, seppur in due ambiti differenti.
Non convincono le deduzioni difensive di parte ricorrente nella misura in cui:
- anche a voler affermare la solidità finanziaria dell’azienda agricola della ricorrente (in ragione del volume di affari prodotto e dell’ampiezza del patrimonio personale, in gran parte alimentato da lasciti ereditari) e l’assenza di una situazione di “falsa concorrenza” tra le due imprese a loro riferibili, la sussistenza di indici sintomatici di promiscuità è ampiamente desumibile dai dati informativi raccolti dalla Prefettura resistente;
- in particolare, l’attività di impresa riferibile alla moglie-ricorrente, la quale svolge in via principale la professione di-OMISSIS-, è stata avviata nell’anno 2003, contestualmente al termine dell’espiazione della pena da parte del marito e alla sottoposizione dello stesso al regime della sorveglianza speciale di p.s.;
- è incontestato (anzi affermato dalla stessa parte ricorrente, anche nelle difese in giudizio) che costei si sia avvalsa del marito (seppur in forma retribuita) nelle occasioni in cui necessitava di un “contoterzista”;
- è altrettanto incontestato (anzi affermato dalla stessa parte ricorrente, anche nelle difese in giudizio) che costei sia stata “accompagnata” dal marito all’atto della stipulazione dei rogiti per l’acquisto di alcuni terreni (e non appare irrilevante la circostanza che sia avvenuto solo in cinque casi);
- sul punto, si consideri che la ricorrente, a far data dal 2003 e fino al 2009, ha acquistato alcuni appezzamenti di terreno, per un valore pari a circa 235.000 euro, ricorrendo solo marginalmente a mutui;
- nel 2021, la figlia dei due soggetti sopra indicati ha avviato una terza azienda agricola, che ha riportato negli anni a seguire significative perdite;
- nel marzo 2022, all’interno dell’atto notarile di cessione di alcuni terreni a favore della figlia dei due soggetti sopra indicati, la ricorrente risulta quale procuratrice speciale di quattro familiari del marito, i quali cedono alla figlia i 4/5 indivisi di un terreno del quale il marito risulta possessore della restante quota di 1/5.
Il Collegio ritiene che i dati informativi acquisiti dalla Prefettura siano stati valutati in una prospettiva ragionevole, coerente e sistematica, evidenziando il ruolo della ricorrente, del marito, della figlia e degli altri soggetti coinvolti sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull’infiltrazione mafiosa dell’impresa.
Le informazioni acquisite sono state elaborate non solo in una dimensione statica ma secondo una valenza proattiva e sistemica, la quale, anche alla luce della rivisitazione di condotte singolarmente poco rilevanti e poi diversamente qualificate dalla concomitanza di indizi, ha portato ad un esito sfavorevole per la ricorrente.
Quanto all’attualità degli indici presuntivi di infiltrazione mafiosa (ed in particolare dei pregiudizi penali e di polizia che investono la figura del marito della ricorrente) – oggetto di specifica contestazione – il Collegio rassegna le seguenti considerazioni.
La norma di cui all’art. 416 bis c.p., è diretta a tutelare l’ordine pubblico, minacciato dall’utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi. Conseguentemente, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori, dovendo però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo. L’associazione, dunque, per godere di una certa fama di violenza e sviluppare attorno a sé, nella comunità di riferimento, una potenza intimidatrice concreta e stabile, impiega un certo lasso di tempo.
Il conseguente pericolo che ne deriva è dato dalla stessa esistenza dell’associazione, a prescindere dalle finalità che essa persegue e potendo questa avere ad oggetto anche attività lecite.
La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la stessa configurabilità del fenomeno mafioso.
Lungi dal considerare tale assunto come il frutto di un ragionamento sociologico o comunque meta giuridico, il Collegio ritiene, in omaggio a consolidata giurisprudenza di Cassazione Penale, che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.
Invero, il tempo, inteso sia nella concezione greca di kronos, ovvero di collocamento di fatti lungo una linea retta in sequenza successiva, sia in quella sempre di tradizione ellenica di kairòs, ovvero di opportunità di cui un soggetto beneficia in un determinato istante o segmento temporale, sono concetti ben noti al diritto amministrativo ed applicati – secondo la logica giuridica e non sociologica – in molteplici ambiti (tra tutti, quello del risarcimento del danno).
Considerare, quindi, la misura del tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell’impianto prefettizio.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento, piena operatività, venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede - come sopra ampiamente evidenziato - un evidente lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis.
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall’azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, è un qualcosa che richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
Ben noti e facilmente acquisibili, anche da fonti aperte, sono i casi in cui gruppi criminali, apparentemente annientati, risultavano soltanto quiescenti e si sono ricostituiti a distanza di tempo, alla luce della caratura criminale dei capi e promotori ovvero di personaggi inseriti in ambiti di mafie storiche. In tali casi non si è resa necessaria una esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale accumulato dall’associazione mafiosa di riferimento ed il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa (Cass. Pen. n. 27808/2019).
Altrettanto noti sono i casi di soggetti di spicco di sodalizi mafiosi, i quali, nonostante avessero iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, lo hanno poi abbandonato a distanza di tempo, disconoscendo il nuovo legame di fedeltà instaurato con lo stato, macchiandosi di nuovi delitti o – peggio ancora – rendendo dichiarazioni indizianti poi non suffragate da riscontri probatori e conseguentemente inattendibili.
In conclusione, il Collegio rileva che è assolutamente plausibile che il pubblico potere dialoghi con situazioni soggettive di rilevanza “apicale”, tutelate, a livello interno, dalla Costituzione e, a livello internazionale, da fonti pattizie e atti di diritto derivato e che, nell’ottica del bilanciamento con altri valori riconosciuti e garantiti da queste stesse fonti (nel caso di specie la tutela dell’ordine pubblico economico), si giunga ad una legittima limitazione della sfera del soggetto coinvolto.
Come sopra esposto, i provvedimenti impugnati sono stati emanati nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata, essendo emersi dall’istruttoria condotta persistenti legami di affari all’interno di un contesto familiare a gestione clanica.
8.2- È infondato il motivo con il quale si denuncia l’omessa valutazione, da parte della Prefettura, della possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
Com’è noto le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 sono finalizzate - sulla falsariga di quelle che sostanziano lo strumento del controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 cit. - a riportare la gestione dell’impresa su binari di completo affrancamento dall’influenza della criminalità organizzata. A tal fine il citato art. 94 bis, prevede che l’Autorità prefettizia, ove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono da ritenersi riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone con provvedimento motivato, all’impresa, l’adozione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa.
Con tale strumento si struttura un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale.
Trattasi in sostanza di un’alternativa all’informazione antimafia interdittiva, attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale.
Orbene, con riferimento al caso di specie detta intensità - con valutazione alla quale non può sopperire il Collegio - è stata esclusa dalla Prefettura, che ha ritenuto che l’impresa raggiunta dal provvedimento, in considerazione del suesposto quadro indiziario, non potesse continuare ad operare nel proprio settore economico.
8.3- Non è meritevole di accoglimento l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa della ricorrente - finalizzata a dimostrare la solidità e l’autonomia dei flussi finanziari dell’impresa - atteso che, anche prescindendo dalle valutazioni della Prefettura sul punto, l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato rimane logico, coerente e ragionevole nella declinazione del giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell’impresa, secondo il consolidato criterio del “più probabile che non”.
8.4- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
9.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche nominate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cappellano, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Maria Cappellano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.