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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4344/2017 R.G. vertente tra
- nata a [...] l'otto luglio 1976, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, via G. CodiceFiscale_1
Minzoni n. 7, is. 199/A, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Varrone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
E - con sede in Aci Castello, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, partita iva , rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanna Impellizzeri e Dario
Mori, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Viagrande, Via
Sicilia n. 50;
- con sede in Genova, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, partita iva , rappresentata e P.IVA_2
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni
Ghersina e Antonio Giacobello, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Mille 243 is. 101, presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTE
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
partita iva P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
2 giudizio dinanzi al Tribunale di Messina le società Controparte_1
e così come rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
rappresentate, e ne chiedeva la condanna, in solido, al pagamento della somma di € 18.884,81, a titolo di risarcimento del danno da lei subito derivante da prodotto asseritamente difettoso, ex art. 116 e seguenti del
Codice del Consumo.
In particolare, l'attrice esponeva che, in data 14.6.2011, si era sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva subpettorale, con inserimento di 2 protesi nella zona mammaria, fabbricate da CP_3
importate in Italia da Genoamed srl e vendute da al
[...] CP_1
chirurgo dott. , che eseguì il detto intervento in Messina, Persona_1
presso la Casa di Cura San Camillo.
Assumeva che, a partire dall'estate dell'anno 2016, aveva avvertito un fastidio e, poi, un dolore al petto e che, quindi, dopo avere eseguito un accertamento -in data 15 giugno 2016- dal quale era risultata una possibile rottura della camera protesica, si sottoponeva ad intervento di asportazione in data 25.08.2016 e di sostituzione di entrambe le protesi, cui seguivano altro intervento ed altre visite di controllo per i quali aveva dovuto
3 sopportare i relativi costi.
Chiedeva, come anticipato, la condanna, in solido, delle società al risarcimento del conseguente danno subito, patrimoniale e morale, che quantificava.
Si costituivano le società e che replicavano CP_1 CP_2
e chiedevano il rigetto della domanda.
Non si costituiva la società . CP_3
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13 giugno 2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022,
applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n.
56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere dichiarata, preliminarmente, la contumacia della società
. CP_3
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
4 Invero, posto il difetto di legittimazione passiva della CP_2
dovendosi condividere la prospettazione difensiva di quest'ultima che
[...]
afferma, fra l'altro, di essere la fornitrice del prodotto ma di non essere responsabile del preteso, eventuale, danno, essendo stato individuato il produttore, assorbite le altre eccezioni dalla stessa proposte, deve essere integralmente richiamata la pregevole e condivisibile consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in foma collegiale, mediante accurati accertamenti ed analisi eseguiti con le opportune strumentazioni, seguendo criteri e parametri assolutamente accettati e riconosciuti per siffatto tipo di consulenza.
Ebbene, i consulenti, all'esito dell'attività peritale, eseguita dopo l'acquisizione delle protesi originariamente impiantate all'attrice, hanno concordemente concluso che “lungo le sezioni rappresentative della protesi danneggiata non sono state riscontrate anomalie e difetti, la struttura e i materiali che la costituiscono appaiono omogenei…lo spessore dell'involucro risulta in linea con quanto riportato in letteratura…tranne per una zona…che mostra un assottigliamento rispetto al valore tipico. Tale
evidenza sperimentale non trova però una univoca motivazione riconducibile causalmente ed esclusivamente ad un difetto di produzione,
5 stante la possibilità di ricondurla anche ad altre cause quali:
l'invecchiamento del materiale dopo l'innesto, la qualità della procedura chirurgica…la frequenza di carico imposta al seno durante attività
quotidiane come la corsa e la camminata…le lesioni da trauma;
né risulta possibile verificare il momento esatto della verificazione dello stesso….Alla luce dei dati sopra riportati non appare identificabile un'unica causa che consenta di effettuare una correlazione diretta ed esclusiva tra l'evento verificatosi rottura della protesi ed eventuale difetto di fabbrica della stessa, stante la molteplicità delle cause alla base di siffatta tipologia di evento, peraltro il dato obbiettivo di una rottura estesa della protesi,
come riportato dai dati in letteratura, rende pressochè impossibile l'individuazione della causa primitiva del danno…Sulla scorta di tali dati,
pertanto, allo stato, non è possibile individuare in capo alla ricorrente un danno biologico risarcibile”.
I c.t.u., poi, hanno pure risposto, in modo esauriente, alle osservazioni dei consulenti di parte, ribadendo le conclusioni già espresse e precisando che l'impossibilità di determinare la causa dell'assottigliamento trova conferma nella letteratura di settore ove si sottolinea che “quando una
6 protesi subisce un danno così esteso -come nel caso oggetto di causa- è
impossibile identificare l'origine della rottura della protesi”.
I consulenti hanno aggiunto che, non essendo possibile identificare un nesso causale diretto ed esclusivo in ordine alla rottura della protesi stessa, “è palese che allo stato non sia identificabile e, quindi, non valutabile un danno alla persona”.
Orbene, sulla base di quanto riportato, non sussistono,
evidentemente, i presupposti per affermare la responsabilità della società
produttrice e di quella venditrice delle protesi perché i c.t.u. hanno,
innanzitutto, escluso la possibilità di identificare un nesso eziologico tra gli eventi pregiudizievoli lamentati dalla attrice e l'asserito difetto di fabbrica della protesi sinistra.
Invero, al di là della terminologia usata dai consulenti –“stante la possibilità di ricondurla (la rottura) anche ad altre cause”-, è evidente che non sia stato possibile accertare, in modo compiuto, che la rottura della protesi sia conseguita, appunto, ad un vizio di quel prodotto, anche in considerazione del “lungo tempo intercorso dall'impianto della protesi all'espianto, e, poi, all'analisi al microscopio” (oltre cinque anni).
7 Con ciò si vuol dire che i consulenti non hanno inteso affermare l'esistenza, nel caso di specie, di una pluralità di cause o di concause, ma che nessuna delle possibili cause o concause sopra elencate è stata dimostrata a seguito degli accertamenti eseguiti.
A tal proposito, peraltro, i consulenti hanno attribuito l'irrealizzabilità di accertare l'esatta causa primitiva del danno anche all'impossibilità di identificare il momento esatto della rottura della protesi,
il che avrebbe consentito di effettuare analisi più mirate al fine di selezionare le cause eventualmente possibili o probabili.
In ogni caso, deve osservarsi che, ove anche fossero concorse più
cause, ossia nel caso in cui si trattava di verificare se una causa avesse contribuito eziologicamente all'evento insieme ad altre concause, avrebbero dovuto applicarsi i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non", che neppure però sono stati sviluppati dai consulenti proprio perché costoro hanno evidenziato -si ribadisce- che nessuna “causa primitiva del danno” è stata accertata (Cass. 10978/2023).
8 Conseguentemente, i c.t.u. non potevano quantificare il danno biologico -come avrebbe ugualmente preteso parte attrice, confidando sull'esistenza, comunque, di concause-.
La domanda attorea deve essere, in conclusione, rigettata.
La particolarità del caso concreto e le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese tra parte attrice e le società
convenute costituite.
Nulla per la convenuta contumace.
Le spese della c.t.u. vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Compensa le spese nel rapporto tra l'attrice e le società convenute costituite.
Nulla per la contumace.
9 Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Messina, 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4344/2017 R.G. vertente tra
- nata a [...] l'otto luglio 1976, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, via G. CodiceFiscale_1
Minzoni n. 7, is. 199/A, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Varrone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
E - con sede in Aci Castello, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, partita iva , rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanna Impellizzeri e Dario
Mori, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Viagrande, Via
Sicilia n. 50;
- con sede in Genova, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, partita iva , rappresentata e P.IVA_2
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni
Ghersina e Antonio Giacobello, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Mille 243 is. 101, presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTE
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
partita iva P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
2 giudizio dinanzi al Tribunale di Messina le società Controparte_1
e così come rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
rappresentate, e ne chiedeva la condanna, in solido, al pagamento della somma di € 18.884,81, a titolo di risarcimento del danno da lei subito derivante da prodotto asseritamente difettoso, ex art. 116 e seguenti del
Codice del Consumo.
In particolare, l'attrice esponeva che, in data 14.6.2011, si era sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva subpettorale, con inserimento di 2 protesi nella zona mammaria, fabbricate da CP_3
importate in Italia da Genoamed srl e vendute da al
[...] CP_1
chirurgo dott. , che eseguì il detto intervento in Messina, Persona_1
presso la Casa di Cura San Camillo.
Assumeva che, a partire dall'estate dell'anno 2016, aveva avvertito un fastidio e, poi, un dolore al petto e che, quindi, dopo avere eseguito un accertamento -in data 15 giugno 2016- dal quale era risultata una possibile rottura della camera protesica, si sottoponeva ad intervento di asportazione in data 25.08.2016 e di sostituzione di entrambe le protesi, cui seguivano altro intervento ed altre visite di controllo per i quali aveva dovuto
3 sopportare i relativi costi.
Chiedeva, come anticipato, la condanna, in solido, delle società al risarcimento del conseguente danno subito, patrimoniale e morale, che quantificava.
Si costituivano le società e che replicavano CP_1 CP_2
e chiedevano il rigetto della domanda.
Non si costituiva la società . CP_3
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 13 giugno 2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022,
applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n.
56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere dichiarata, preliminarmente, la contumacia della società
. CP_3
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
4 Invero, posto il difetto di legittimazione passiva della CP_2
dovendosi condividere la prospettazione difensiva di quest'ultima che
[...]
afferma, fra l'altro, di essere la fornitrice del prodotto ma di non essere responsabile del preteso, eventuale, danno, essendo stato individuato il produttore, assorbite le altre eccezioni dalla stessa proposte, deve essere integralmente richiamata la pregevole e condivisibile consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in foma collegiale, mediante accurati accertamenti ed analisi eseguiti con le opportune strumentazioni, seguendo criteri e parametri assolutamente accettati e riconosciuti per siffatto tipo di consulenza.
Ebbene, i consulenti, all'esito dell'attività peritale, eseguita dopo l'acquisizione delle protesi originariamente impiantate all'attrice, hanno concordemente concluso che “lungo le sezioni rappresentative della protesi danneggiata non sono state riscontrate anomalie e difetti, la struttura e i materiali che la costituiscono appaiono omogenei…lo spessore dell'involucro risulta in linea con quanto riportato in letteratura…tranne per una zona…che mostra un assottigliamento rispetto al valore tipico. Tale
evidenza sperimentale non trova però una univoca motivazione riconducibile causalmente ed esclusivamente ad un difetto di produzione,
5 stante la possibilità di ricondurla anche ad altre cause quali:
l'invecchiamento del materiale dopo l'innesto, la qualità della procedura chirurgica…la frequenza di carico imposta al seno durante attività
quotidiane come la corsa e la camminata…le lesioni da trauma;
né risulta possibile verificare il momento esatto della verificazione dello stesso….Alla luce dei dati sopra riportati non appare identificabile un'unica causa che consenta di effettuare una correlazione diretta ed esclusiva tra l'evento verificatosi rottura della protesi ed eventuale difetto di fabbrica della stessa, stante la molteplicità delle cause alla base di siffatta tipologia di evento, peraltro il dato obbiettivo di una rottura estesa della protesi,
come riportato dai dati in letteratura, rende pressochè impossibile l'individuazione della causa primitiva del danno…Sulla scorta di tali dati,
pertanto, allo stato, non è possibile individuare in capo alla ricorrente un danno biologico risarcibile”.
I c.t.u., poi, hanno pure risposto, in modo esauriente, alle osservazioni dei consulenti di parte, ribadendo le conclusioni già espresse e precisando che l'impossibilità di determinare la causa dell'assottigliamento trova conferma nella letteratura di settore ove si sottolinea che “quando una
6 protesi subisce un danno così esteso -come nel caso oggetto di causa- è
impossibile identificare l'origine della rottura della protesi”.
I consulenti hanno aggiunto che, non essendo possibile identificare un nesso causale diretto ed esclusivo in ordine alla rottura della protesi stessa, “è palese che allo stato non sia identificabile e, quindi, non valutabile un danno alla persona”.
Orbene, sulla base di quanto riportato, non sussistono,
evidentemente, i presupposti per affermare la responsabilità della società
produttrice e di quella venditrice delle protesi perché i c.t.u. hanno,
innanzitutto, escluso la possibilità di identificare un nesso eziologico tra gli eventi pregiudizievoli lamentati dalla attrice e l'asserito difetto di fabbrica della protesi sinistra.
Invero, al di là della terminologia usata dai consulenti –“stante la possibilità di ricondurla (la rottura) anche ad altre cause”-, è evidente che non sia stato possibile accertare, in modo compiuto, che la rottura della protesi sia conseguita, appunto, ad un vizio di quel prodotto, anche in considerazione del “lungo tempo intercorso dall'impianto della protesi all'espianto, e, poi, all'analisi al microscopio” (oltre cinque anni).
7 Con ciò si vuol dire che i consulenti non hanno inteso affermare l'esistenza, nel caso di specie, di una pluralità di cause o di concause, ma che nessuna delle possibili cause o concause sopra elencate è stata dimostrata a seguito degli accertamenti eseguiti.
A tal proposito, peraltro, i consulenti hanno attribuito l'irrealizzabilità di accertare l'esatta causa primitiva del danno anche all'impossibilità di identificare il momento esatto della rottura della protesi,
il che avrebbe consentito di effettuare analisi più mirate al fine di selezionare le cause eventualmente possibili o probabili.
In ogni caso, deve osservarsi che, ove anche fossero concorse più
cause, ossia nel caso in cui si trattava di verificare se una causa avesse contribuito eziologicamente all'evento insieme ad altre concause, avrebbero dovuto applicarsi i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non", che neppure però sono stati sviluppati dai consulenti proprio perché costoro hanno evidenziato -si ribadisce- che nessuna “causa primitiva del danno” è stata accertata (Cass. 10978/2023).
8 Conseguentemente, i c.t.u. non potevano quantificare il danno biologico -come avrebbe ugualmente preteso parte attrice, confidando sull'esistenza, comunque, di concause-.
La domanda attorea deve essere, in conclusione, rigettata.
La particolarità del caso concreto e le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese tra parte attrice e le società
convenute costituite.
Nulla per la convenuta contumace.
Le spese della c.t.u. vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Compensa le spese nel rapporto tra l'attrice e le società convenute costituite.
Nulla per la contumace.
9 Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Messina, 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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