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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
Sezione CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 10/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERNANDO FIGONI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Piacenza, Via San Siro n. 38, presso il difensore Avv. FERNANDO
FIGONI,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. ORESTE MANZI, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , CP_1
presso il difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 7 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 06/01/2024, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001107596 emessa dall' di Piacenza relativa ad atto di accertamento n. CP_1
.6100.26/06/2018.0080713 del 26/06/2018, riferito all'anno 2016 e notificata alla Parte RE CP_1
in data 07/12/2023, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2016, infliggendogli la sanzione amministrativa di euro 22.055,00.
Parte RE in opposizione ha dedotto che lo stesso è stato legale rappresentante della società
Mullergroup s.r.l., fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 29 novembre 2016, la quale aveva in corso alcune rateazioni contributive da e sino a tale periodo regolarmente CP_1 rispettate;
che prima dell'ordinanza ingiunzione impugnata, aveva ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento e, in particolare, avviso di accertamento n. 47559 in data 20 aprile 2018, avviso di accertamento n. 58251 in data 13 giugno 2018 e avviso di accertamento n. 80713 in data 29 giugno
2018; che lo stesso aveva chiesto e ottenuto audizione e, altresì, aveva formulato un reclamo in data 2 luglio 2018 in cui aveva rilevato la notifica dei due avvisi di accertamento per gli stessi periodi e aveva chiesto l'annullamento di quello pervenuto il 29 giugno 2018, costituendo un'illegittima duplicazione dell'avviso n. 47599.
pagina 2 di 7 Parte RE ha eccepito l'illegittima duplicazione dell'avviso di accertamento alla base dell'ordinanza ingiunzione, l'omessa riformulazione del provvedimento di accertamento, la tardività dell'ordinanza ingiunzione, l'insussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo, il difetto di motivazione e l'impossibilità di adempimento personale del RE al versamento delle ritenute a causa del fallimento della società Mullergroup s.r.l., considerando che con la chiusura dell'impresa, essendo lo stesso l'unico socio e amministratore, non era in grado di avere le risorse per provvedere, non avendo altri redditi.
Parte RE in opposizione ha chiesto, pertanto, in via preliminare di disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, di annullare e revocare la stessa.
Il Giudice in data 10 gennaio 2024 ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte TE si è costituita in data 15.03.2024 chiedendo, preliminarmente, di revocare la CP_1 sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, in via principale, previa verifica della tempestività dell'opposizione avversaria, di respingere le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutività, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte TE ha rilevato che Parte RE in opposizione non ha contestato l'omissione del CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per le quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta;
che le omissioni illecite sono relative all'anno 2016 sino al mese di ottobre e fanno seguito ad altre omissioni illecite, relativamente ad anni precedenti;
che gli atti accertamento n.
47559 e n. 58251 sono stati annullati in procedura, in quanto inviati per errore al curatore fallimentare e, pertanto, Parte TE ha necessariamente proceduto all'annullamento degli stessi ed alla emissione dell'accertamento/diffida n. 80713 relativo all'anno 2016 e che l'ordinanza ingiunzione di cui alla presente causa è stata emessa in applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle sanzioni ai sensi del D.L. n. 48/2023.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale all'udienza odierna e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Si ritiene che il ricorso in opposizione non possa essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del presente caso, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata pagina 3 di 7 attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Si ritiene che, nel caso de quo, il RE in opposizione non abbia contestato la fondatezza degli accertamenti notificatigli nel 2018 relativamente ad omissioni contributive relative all'anno 2016 e, altresì, che sia pacifico e incontestato, che i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che, come rappresentato nel ricorso, l'opponente ha motivato sulla propria impossibilità di ottemperare alla rateizzazione a seguito del fallimento della società della quale era legale rappresentante (cfr. pag. 10 ricorso).
Si ritiene, che in relazione tale ultima circostanza non può tuttavia essere riconosciuta la valenza esimente, in quanto per la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di questo
Tribunale, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, il rappresentante legale di una società non può eccepire la causa di forza maggiore come esimente e la mancanza dell'elemento psicologico del reato come conseguenza del pagina 4 di 7 fatto che il giorno della notifica del decreto di citazione diretta l'impresa era fallita, poiché è tenuto al pagamento del “quantum” attraverso le proprie risorse, essendo irrilevante che la società di capitali, di cui era, all'epoca, rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (cfr. Cass. 9 set. 2021, n. 33407, Cass.
Sez. 3, n. 17695/2019; Cass. Sez. 3, n. 30879/2018 e Tribunale di Piacenza sentenza n. 151/2024).
Si osserva, inoltre, che l'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è di natura omissiva e istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato il fatto che al momento della consumazione dell'illecito il soggetto fosse consapevole del mancato versamento dei contributi.
Si rileva che nella presente opposizione le omissioni contributive rilevate dalla Parte TE non sono contestate.
In relazione alla contestazione di Parte Opponente dell'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, si osserva che la costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione che faccia espresso rinvio agli atti accertativi, purché questi siano conosciuti dal destinatario.
Si rileva che nel caso de quo tali atti erano conosciuti dall'opponente, il quale ha dichiarato, infatti, di averne ricevuto notifica e di aver richiesto ed ottenuto audizione in relazione ai medesimi.
Parte Opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L.
689/1981, che prevede testualmente “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
L'eccezione è infondata.
La l. n. 689 del 1981, art. 28 (comma 1), stabilisce che il termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta e, conseguentemente, la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di pagina 5 di 7 applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (cfr. Cass.,Sentenza n.
5896/2007, Cass. n. 6014/2003 e Cass. n. 6967/1997).
Ciò posto, nel caso in esame, la violazione contestata, consistente nell'omesso versamento delle ritenute, è risalente alle mensilità da maggio a ottobre 2016 e tale omissione è stata elevata all'opponente con l'accertamento/diffida n. 80713 notificatogli il 29/06/2018 con funzione anche di
“contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta” (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrente) - primo atto di rilevanza ai fini della riscossione della sanzione da parte dell'
[...] mentre la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla Parte Opponente è avvenuta il CP_2
07/12/2023.
Tenuto conto che, al caso in esame, si ritiene applicabile l'art. 103, comma 6 bis del D. L. 17.3.2020 n.
18, conv. dalla L. n. 27 del 24.4.2020, il quale stabilisce che, “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione alla Parte Opponente (7/12/2023) non erano ancora decorsi i cinque anni di cui all'art. 28 citato.
Si ritengono, inoltre, infondati gli ulteriori rilievi effettuati dall'Opponente, considerato che l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata emessa in applicazione dei nuovi criteri di calcolo della sanzioni introdotti con il D.L. n. 48/2023 il cui art. 23 - rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, prevede all'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, che le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole
“da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, modifica applicata dall' Controparte_2
che ha determinato la sanzione in conformità a tale previsione.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto, dev'essere, conseguentemente, rigettato con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con la revoca del provvedimento di sospensione della stessa emesso con il decreto di fissazione udienza in data 10 gennaio 2024.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, esse sono poste a carico della soccombente Parte RE pagina 6 di 7 Opponente a favore del vittorioso Ente Previdenziale Opposto in persona del suo legale rappresentante pro tempore e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. OI-001107596 emessa dall' sede di Piacenza;
CP_1
- revoca la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata emessa con il decreto di fissazione udienza in data 10 gennaio 2024;
- condanna a rimborsare alla Parte TE OS , in persona del suo legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Piacenza, 23 gennaio 2025
Il Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
Sezione CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 10/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERNANDO FIGONI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Piacenza, Via San Siro n. 38, presso il difensore Avv. FERNANDO
FIGONI,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. ORESTE MANZI, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , CP_1
presso il difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 7 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 06/01/2024, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001107596 emessa dall' di Piacenza relativa ad atto di accertamento n. CP_1
.6100.26/06/2018.0080713 del 26/06/2018, riferito all'anno 2016 e notificata alla Parte RE CP_1
in data 07/12/2023, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2016, infliggendogli la sanzione amministrativa di euro 22.055,00.
Parte RE in opposizione ha dedotto che lo stesso è stato legale rappresentante della società
Mullergroup s.r.l., fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 29 novembre 2016, la quale aveva in corso alcune rateazioni contributive da e sino a tale periodo regolarmente CP_1 rispettate;
che prima dell'ordinanza ingiunzione impugnata, aveva ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento e, in particolare, avviso di accertamento n. 47559 in data 20 aprile 2018, avviso di accertamento n. 58251 in data 13 giugno 2018 e avviso di accertamento n. 80713 in data 29 giugno
2018; che lo stesso aveva chiesto e ottenuto audizione e, altresì, aveva formulato un reclamo in data 2 luglio 2018 in cui aveva rilevato la notifica dei due avvisi di accertamento per gli stessi periodi e aveva chiesto l'annullamento di quello pervenuto il 29 giugno 2018, costituendo un'illegittima duplicazione dell'avviso n. 47599.
pagina 2 di 7 Parte RE ha eccepito l'illegittima duplicazione dell'avviso di accertamento alla base dell'ordinanza ingiunzione, l'omessa riformulazione del provvedimento di accertamento, la tardività dell'ordinanza ingiunzione, l'insussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo, il difetto di motivazione e l'impossibilità di adempimento personale del RE al versamento delle ritenute a causa del fallimento della società Mullergroup s.r.l., considerando che con la chiusura dell'impresa, essendo lo stesso l'unico socio e amministratore, non era in grado di avere le risorse per provvedere, non avendo altri redditi.
Parte RE in opposizione ha chiesto, pertanto, in via preliminare di disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, di annullare e revocare la stessa.
Il Giudice in data 10 gennaio 2024 ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte TE si è costituita in data 15.03.2024 chiedendo, preliminarmente, di revocare la CP_1 sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, in via principale, previa verifica della tempestività dell'opposizione avversaria, di respingere le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutività, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte TE ha rilevato che Parte RE in opposizione non ha contestato l'omissione del CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per le quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta;
che le omissioni illecite sono relative all'anno 2016 sino al mese di ottobre e fanno seguito ad altre omissioni illecite, relativamente ad anni precedenti;
che gli atti accertamento n.
47559 e n. 58251 sono stati annullati in procedura, in quanto inviati per errore al curatore fallimentare e, pertanto, Parte TE ha necessariamente proceduto all'annullamento degli stessi ed alla emissione dell'accertamento/diffida n. 80713 relativo all'anno 2016 e che l'ordinanza ingiunzione di cui alla presente causa è stata emessa in applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle sanzioni ai sensi del D.L. n. 48/2023.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale all'udienza odierna e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Si ritiene che il ricorso in opposizione non possa essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del presente caso, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata pagina 3 di 7 attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Si ritiene che, nel caso de quo, il RE in opposizione non abbia contestato la fondatezza degli accertamenti notificatigli nel 2018 relativamente ad omissioni contributive relative all'anno 2016 e, altresì, che sia pacifico e incontestato, che i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che, come rappresentato nel ricorso, l'opponente ha motivato sulla propria impossibilità di ottemperare alla rateizzazione a seguito del fallimento della società della quale era legale rappresentante (cfr. pag. 10 ricorso).
Si ritiene, che in relazione tale ultima circostanza non può tuttavia essere riconosciuta la valenza esimente, in quanto per la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di questo
Tribunale, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, il rappresentante legale di una società non può eccepire la causa di forza maggiore come esimente e la mancanza dell'elemento psicologico del reato come conseguenza del pagina 4 di 7 fatto che il giorno della notifica del decreto di citazione diretta l'impresa era fallita, poiché è tenuto al pagamento del “quantum” attraverso le proprie risorse, essendo irrilevante che la società di capitali, di cui era, all'epoca, rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (cfr. Cass. 9 set. 2021, n. 33407, Cass.
Sez. 3, n. 17695/2019; Cass. Sez. 3, n. 30879/2018 e Tribunale di Piacenza sentenza n. 151/2024).
Si osserva, inoltre, che l'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è di natura omissiva e istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato il fatto che al momento della consumazione dell'illecito il soggetto fosse consapevole del mancato versamento dei contributi.
Si rileva che nella presente opposizione le omissioni contributive rilevate dalla Parte TE non sono contestate.
In relazione alla contestazione di Parte Opponente dell'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, si osserva che la costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione che faccia espresso rinvio agli atti accertativi, purché questi siano conosciuti dal destinatario.
Si rileva che nel caso de quo tali atti erano conosciuti dall'opponente, il quale ha dichiarato, infatti, di averne ricevuto notifica e di aver richiesto ed ottenuto audizione in relazione ai medesimi.
Parte Opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L.
689/1981, che prevede testualmente “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
L'eccezione è infondata.
La l. n. 689 del 1981, art. 28 (comma 1), stabilisce che il termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta e, conseguentemente, la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di pagina 5 di 7 applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (cfr. Cass.,Sentenza n.
5896/2007, Cass. n. 6014/2003 e Cass. n. 6967/1997).
Ciò posto, nel caso in esame, la violazione contestata, consistente nell'omesso versamento delle ritenute, è risalente alle mensilità da maggio a ottobre 2016 e tale omissione è stata elevata all'opponente con l'accertamento/diffida n. 80713 notificatogli il 29/06/2018 con funzione anche di
“contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta” (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrente) - primo atto di rilevanza ai fini della riscossione della sanzione da parte dell'
[...] mentre la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla Parte Opponente è avvenuta il CP_2
07/12/2023.
Tenuto conto che, al caso in esame, si ritiene applicabile l'art. 103, comma 6 bis del D. L. 17.3.2020 n.
18, conv. dalla L. n. 27 del 24.4.2020, il quale stabilisce che, “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione alla Parte Opponente (7/12/2023) non erano ancora decorsi i cinque anni di cui all'art. 28 citato.
Si ritengono, inoltre, infondati gli ulteriori rilievi effettuati dall'Opponente, considerato che l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata emessa in applicazione dei nuovi criteri di calcolo della sanzioni introdotti con il D.L. n. 48/2023 il cui art. 23 - rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, prevede all'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, che le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole
“da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, modifica applicata dall' Controparte_2
che ha determinato la sanzione in conformità a tale previsione.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto, dev'essere, conseguentemente, rigettato con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con la revoca del provvedimento di sospensione della stessa emesso con il decreto di fissazione udienza in data 10 gennaio 2024.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, esse sono poste a carico della soccombente Parte RE pagina 6 di 7 Opponente a favore del vittorioso Ente Previdenziale Opposto in persona del suo legale rappresentante pro tempore e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. OI-001107596 emessa dall' sede di Piacenza;
CP_1
- revoca la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata emessa con il decreto di fissazione udienza in data 10 gennaio 2024;
- condanna a rimborsare alla Parte TE OS , in persona del suo legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Piacenza, 23 gennaio 2025
Il Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè
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