CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4521/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Fiano Romano - Piazza Matteotti 9 00065 Fiano Romano RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 27/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172. 2022 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54.22 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93.22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305.2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha appellato la sentenza n. 4160/2024, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Roma, di parziale accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso gli atti impositivi in epigrafe indicati. Avendo il primo giudice accolto il ricorso della società limitatamente alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio di continuazione attenuata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, l'ente impositore ha eccepito che, nella specie, non sarebbe fondatamente invocabile detto principio, bensì quello di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 perché trattasi di ipotesi di omesso/insufficiente versamento del tributo con conseguente irrogazione delle sanzioni nella misura del 30%. Si è costituita parte appellata confutando le avverse censure. La causa è stata discussa in pubblica udienza (difensore di parte appellante collegato a distanza) e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale non può essere accolto. Il Comune appellante lamenta che i giudici di prime cure non avrebbero considerato che l'istituto della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, cit. non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che l'ipotesi di mancata o di tardiva riscossione di imposte già compiutamente liquidate sarebbe maggiormente lesiva rispetto a quella incidente sulla determinazione dell'imponibile. L'odierno giudicante, pur consapevole di orientamento giurisprudenziale di legittimità conforme alla prospettazione dell'ente locale (cfr. Cass, n. 10631/2024; n. 32606/2021; n. 4155/2020; ord. n. 8148/2019), ritiene di aderire all'opposto indirizzo prevalente secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa a medesimi cespiti, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata ai sensi dell'art. 12, comma 5, cit.. Tale regime consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (ex multis, Cass. ord.. n. 6848/2025; n. 11432/2022; n. 22477/2022; n. n. 21570/2016; n. 16526/2010; n. 15554/2009). In particolare, ai fini dell'applicazione della disposizione precitata, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per il legittimo esercizio del potere compensativo in considerazione di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4521/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Comune di Fiano Romano - Piazza Matteotti 9 00065 Fiano Romano RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 27/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172. 2022 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54.22 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93.22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305.2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha appellato la sentenza n. 4160/2024, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Roma, di parziale accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso gli atti impositivi in epigrafe indicati. Avendo il primo giudice accolto il ricorso della società limitatamente alla riduzione delle sanzioni in applicazione del principio di continuazione attenuata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, l'ente impositore ha eccepito che, nella specie, non sarebbe fondatamente invocabile detto principio, bensì quello di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 perché trattasi di ipotesi di omesso/insufficiente versamento del tributo con conseguente irrogazione delle sanzioni nella misura del 30%. Si è costituita parte appellata confutando le avverse censure. La causa è stata discussa in pubblica udienza (difensore di parte appellante collegato a distanza) e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale non può essere accolto. Il Comune appellante lamenta che i giudici di prime cure non avrebbero considerato che l'istituto della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, cit. non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che l'ipotesi di mancata o di tardiva riscossione di imposte già compiutamente liquidate sarebbe maggiormente lesiva rispetto a quella incidente sulla determinazione dell'imponibile. L'odierno giudicante, pur consapevole di orientamento giurisprudenziale di legittimità conforme alla prospettazione dell'ente locale (cfr. Cass, n. 10631/2024; n. 32606/2021; n. 4155/2020; ord. n. 8148/2019), ritiene di aderire all'opposto indirizzo prevalente secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa a medesimi cespiti, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata ai sensi dell'art. 12, comma 5, cit.. Tale regime consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (ex multis, Cass. ord.. n. 6848/2025; n. 11432/2022; n. 22477/2022; n. n. 21570/2016; n. 16526/2010; n. 15554/2009). In particolare, ai fini dell'applicazione della disposizione precitata, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per il legittimo esercizio del potere compensativo in considerazione di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………