TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 485 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sanasi Parte_1
- ricorrente – contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Montanaro CP_1
- resistente -
OGGETTO: divorzio.
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 5.6.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con l'intervento del P.M. mediante apposizione del visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.2.2023 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio il 18.9.1997 con 2) dalla loro unione nascevano CP_1
i figli (1998) e (2006); 3) con sentenza n.1365/2017 questo Per_1 Per_2
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi;
4) gli stessi avevano continuato a vivere separatamente e, dunque, permaneva l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò esposto, pertanto, il ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, che fosse confermata l'assegnazione della casa
1 coniugale alla madre e la previsione a suo carico dell'assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 200,00 mensili. Per_2
La resistente si è costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'aumento dell'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio in ragione di ulteriori euro 100,00 Per_2 mensili e la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, ha confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore e l'assegnazione della casa coniugale alla , Per_2 CP_1 ha posto a carico del un assegno di euro 200,00 per il mantenimento del Parte_1 minore e di euro 100,00 mensili in favore della resistente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e prova testimoniale.
All'udienza del 5.6.2025, previa precisazione delle conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene, all'esito dell'istruttoria svolta, che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Quanto ai figli della coppia, è maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 sicchè va disposta la revoca dell'assegno di euro 200,00 posto a carico del ricorrente per il suo mantenimento.
, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne ma non è Per_2 economicamente indipendente e vive con la madre.
Consegue da ciò l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Quanto agli aspetti economici, si osserva che il svolge attività di autista Parte_1
Cont alle dipendenze della di Brindisi;
ha dichiarato redditi annui lordi pari, nel 2020, ad euro 24.687,00, nel 2021, pari ad euro 24.784,00 e nel 2022, pari ad euro 24.702,00.
Tenuto conto che egli non è più tenuto al mantenimento della figlia , il Per_1
Tribunale ritiene di apportare un incremento al contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio , in ragione delle accresciute esigenze del Per_2 beneficiario. Il ricorrente avrà quindi l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 al mese, il tutto con decorrenza da Per_2 novembre 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie relative al figlio medesimo saranno suddivise tra i genitori al
50% e dovranno essere previamente concordate (salvo quelle mediche urgenti e quelle scolastiche vincolate).
Venendo poi alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, si osserva quanto segue.
Giova premettere che in tema di assegno divorzile vi è stato negli ultimi anni un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto a criticare e superare il tradizionale orientamento della S.C. secondo cui l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ex art. 5 legge 898/1970 andava valutata con riferimento alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Vi è stato un primo arresto della S.C., secondo cui la predetta adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente andava valutata non già con riferimento alla conservazione del tenore di vita precedente, ma in relazione alla mera autosufficienza economica
(Cass., sez. I, n. 11504/2017).
Anche quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è stato recentemente rivisitato e superato dalle sezioni unite della S.C., osservando quanto segue: “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
3 assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., ss.uu., n.
18287/2018).
La S.C. esplica il percorso logico attraverso cui il giudice di merito deve pervenire alla decisione sulla domanda di assegno divorzile nel seguente modo: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Venendo al caso concreto, la resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dal
2019 alle dipendenze della pizzeria Carpe Diem, con la mansione di lavapiatti, ma per sole tre ore settimanali, e che la sua situazione lavorativa e retributiva è sostanzialmente rimasta invariata fino ad oggi.
A sostegno di ciò ha depositato il contratto di lavoro part-time risalente al 8.8.2019 nonché la Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno di imposta 2021), da cui risulta un reddito annuo lordo di euro 1.649,53, e Certificazione Unica 2023, relativa all'anno d'imposta 2022, dalla quale risulta un reddito annuo di euro 1554,98.
4 Orbene, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dal ricorrente e la prova testimoniale dimostrano in verità che la documentazione contabile non rispecchi la reale capacità economica e reddituale attuale della . CP_1
Dagli estratti contributivi in atti, infatti, emerge che dall'1.1.2023 al 28.2.2023 CP_3 la resistente ha lavorato per 9 settimane, percependo un reddito di euro 1860,00, che per le successive 15 settimane, fino al 30.4.2023, ha percepito ulteriori euro 2935,00; risulta inoltre che fino al 30.8.2023, ha percepito ulteriori euro 517,00. Pertanto, nei primi otto mesi del 2023, la ha percepito euro 5.312,00, somma di gran CP_1 lunga maggiore a quella dichiarata.
Le fotografie estratte da Facebook (non oggetto di disconoscimento da parte della resistente e che ritraggono la in diversi orari e giorni della settimana CP_1 all'interno dei locali della pizzeria) nonchè le dichiarazioni del teste Tes_1 comprovano che la resistente, diversamente da quanto dalla stessa
[...] sostenuto, lavora per ben più di tre ore la settimana, non soltanto di domenica, e non con la sola mansione di lavapiatti. La resistente si occupa anche della preparazione dei pasti e dei rifornimenti alimentari con una certa continuità lavorativa, come riferito dal teste , abituale frequentatore della pizzeria Carpe Diem di Francavilla Tes_1
Fontana.
Deve quindi ritenersi che la resistente ha piena capacità lavorativa e può contare su entrate economiche di gran lunga superiori a quelle dichiarate in giudizio e a quelle risultanti dalla documentazione contabile.
Deve pertanto concludersi che la stessa sia economicamente autonoma e che, pertanto, non abbia diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, anche alla luce dei principi sussidiari enunciati dalle pronunce delle sezioni unite della S.C. sopra richiamate.
Difatti, pur a voler ritenere che vi sia un significativo squilibrio economico tra le parti
(ma di ciò nessuna prova è stata fornita dall'avente diritto in considerazione della inattendibilità dei dati reddituali prodotti), si osserva che non è stata raggiunta la prova né del ruolo trainante endo-familiare assunto dalla , né tanto meno del CP_1 sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali, né, infine, del contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e dell'ex coniuge.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, va dichiarata la perdita del cognome che la resistente aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
5 Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la resistente va condannata alla rifusione della metà delle spese del giudizio, ritenendo il Tribunale di disporre, sussistendo giusti motivi ed in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attrice, la compensazione tra le stesse parti, quanto alla residua metà.
Alla liquidazione delle spese, per l'intero, si provvede come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 485/2023 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Francavilla
Fontana il 18.9.1997 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 157, parte II, serie A, anno 1997, tra e Parte_1 CP_1
[...]
2) assegna la casa coniugale alla resistente;
3) pone a carico di ed in favore di un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio , con Per_2 decorrenza da novembre 2025, da versarsi entro il 5 di ogni mese ed aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio;
Per_2
5) dispone che l'AU relativo ai figli sia percepito per intero dalla resistente
6) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
7) dichiara che la resistente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
Parte_1
8) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di ½ delle spese di CP_1 lite, che si liquidano, nell'intero, in complessivi euro 3809,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensata tra le stesse parti la restante metà delle spese.
Così deciso in Brindisi, il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
6