Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5706/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to TRAINA DAVIDE;
− Domicilio: VIA CASTIGLIONE N. 47 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Andrea Fabozzo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO
− Domicilio: VIA SERBELLONI 14 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. Pier Filippo Giuggioli
Decisa a Bologna il 24/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“In via principale, nel merito:
1. previe le eventuali compensazioni del caso per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande proposte dal di cui al decreto CP_1 ingiuntivo opposto poiché improponibili e/o improcedibili e/o infondate e comunque non provate;
In ogni caso e comunque, 2. dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il alla CP_1 restituzione delle somme versate da a seguito della concessione della Parte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltre interessi dal dovuto al saldo”
Parte Convenuta:
1
IN VIA RICONVENZIONALE: CONDANNARE al risarcimento dei danni dedotti in narrativa e che saranno Parte_1 determinati all'esito del giudizio ovvero secondo equità”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 813/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto Pt_1 di pagare a l'importo capitale di euro 10.779,51 oltre interessi e spese a CP_1 titolo di corrispettivo per l'esecuzione di servizi di trasporto, in forza del contratto quadro stipulato tra le parti in data 21 febbraio 2022.
L'opponente eccepisce:
1. che il contratto di trasporto non costituisce titolo idoneo né fornisce alcuna evidenza dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali connessi alle attività di trasporto sulle quali si fonda la pretesa creditoria;
2. che il è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e di legge;
CP_1 Parte
3. che il non ha fornito, su richiesta di la documentazione relativa CP_1 all'adempimento degli obblighi contributivi, fiscali, retributivi, assistenziali e previdenziali dello stesso;
Parte
4. che la stessa vanta un credito nei confronti del pari quantomeno CP_1 ad euro 1.995.216,63 per violazioni di carattere contributivo e fiscale commesse dal (per euro 1.674.132,94) e dalle sue consorziate DI TR CP_1 Parte S.r.l. e EN TR (per euro 321.083,69), in virtù delle quali a seguito di accertamenti , ha dovuto versare complessivi euro 19.085.930,57 CP_2 per regolarizzare le inad nze accertate;
Parte
5. che, con lettera in data 20 settembre 2023, comunicava al di voler CP_1 interrompere il rapporto contrattuale a far d al 31 ottobre 2
6. che, con riferimento al quantum, l'importo richiesto è comunque erroneo Parte considerato che il è tenuto al pagamento in favore di della seconda CP_1 rata semestrale d assicurativa per la responsabilità ttore stradale per l'importo di euro 569,57.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1. che l'opponente non ha contestato l'effettiva, regolare e tempestiva esecuzione dei servizi oggetto del contratto per i quali è stato richiesto il pagamento del corrispettivo;
Parte
2. che le contestazioni dell' a seguito delle quali ha dovuto versare la CP_2 somma complessiva di e 9.085.930,57 riguardan dempimenti commessi Parte da e non dal e/o dalle sue consorziate;
CP_1
2 3. che il e le sue consorziate non sono incorse in alcuna violazione degli CP_1 obblighi informativi contestata da controparte, avendo i medesimi sempre caricato Parte sulla piattaforma on-line istituita da e trasmesso a quest'ultima tutta la documentazione attestante la regolarità degli adempimenti agli obblighi contributivi e retributivi dei propri lavoratori;
4. che l'addebito di somme come eccezione di compensazione è erroneo nel merito, considerato che nel file prodotto sub doc.
3.2 sono indicati, quali lavoratori del
(o delle sue consorziate), soggetti mai impiegati negli appalti del gruppo CP_1 Parte
e che gli asseriti omessi versamenti facenti riferimento a DI TR
e EN TR sono contestati;
5. che in capo al sussiste, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno CP_1 Parte da parte di in quanto: (i) qualora si dovesse accertare la debenza della somma di e .995.216,63 oggetto di eccezione di compensazione, dovrebbe essere risarcito il danno emergente rappresentato dal non aver pagato una tariffa contrattuale necessaria a garantire la sostenibilità dei costi dell'appalto e la necessaria redditività in favore dell'appaltatore, considerato che detto ammontare costituirebbe circa il 20% del fatturato complessivo del nei confronti di CP_1 Parte Parte
(ii) il recesso ad nutum comunicato da o testualmente dall'asserita sussistenza di debiti erariali del e delle consorziate, è CP_1 illegittimo. Conseguentemente, non è dovuta da parte del la somma di CP_1 euro 596,57 relativa alla polizza assicurativa.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la CP_1 Parte condanna di al risarcimento dei danni per illegittimo recesso ad nutum dal contratto.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Parte Il rifiuto di di pagare le fatture azionate in monitorio si fonda sostanzialmente:
1. su un preteso inadempimento di obblighi contrattuali e normativi da parte del;
CP_1
2. su un proprio controcredito rappresentato: (i) dall'importo versato all' a titolo CP_2 di contributi per i lavoratori impiegati nell'appalto con;
(ii) CP_1 dall'importo relativo alla seconda rata semestrale dell'assicurazione per la responsabilità del vettore stradale stipulata in favore del . CP_1
Nella prospettazione dell'opponente, gli inadempimenti contributivi dai quali sono Parte scaturite le contestazioni e quindi le somme che è stata tenuta a versare ai fini della loro regolarizzazione nei confronti dell' sarebbero in parte addebitabili a CP_2 CP_1
.
[...]
In proposito, si rileva che, ancorchè fosse nell'intenzione delle parti considerare la regolarità contributiva dell'appaltatore e il pagamento dei servizi eseguiti in rapporto di
3 Parte corrispettività tra loro, negli stralci dei verbali di accertamento dell' prodotti da CP_2 Parte obbligata al pagamento è solo (e non anche il e/o le sue CP_1 consorziate), in qualità di reale d di lavoro per i lav nel contratto per cui è causa.
Non quindi è applicabile al caso di specie la clausola 12.4 del contratto di trasporto, in cui la manleva dalle pretese dei lavoratori o degli enti previdenziali eventualmente rivolte Parte a presuppone che il datore di lavoro effettivo fosse il (o le Consorziate). CP_1
La somma complessivamente maturata a titolo di retribuzioni, contributi e TFR nell'intero periodo oggetto di accertamento (da giugno 2017 a gennaio 2023) deve dunque Parte essere allocata nella sfera giuridico-patrimoniale di (e non trasferita su altri Parte patrimoni) perché è il soggetto chiamato, in base a ssi accertamenti che pone a sostegno delle sue difese, a sostenere i costi legati al rapporto di lavoro, in quanto datrice Parte e non genuina committente dei servizi di trasporto (ovviamente, in questa cornice, non dovrebbe remunerare alcunché al a titolo di corrispettivo per le CP_1 prestazioni).
Non ci sono elementi per ritenere che lo stesso assetto valga anche per il periodo Parte successivo del rapporto tra le parti (febbraio 2023-ottobre 2023), tanto più che non contesta l'effettiva e regolare esecuzione dei servizi di trasporto per cui è richiesta la somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di corrispettivo, che si riferiscono (la circostanza non è controversa) ai mesi di settembre 2023 e ottobre 2023.
In merito all'art. 2 del contratto ( “Il TO … si obbliga, ove richiesto dal Mittente, a esibirgli la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi contributivi e di assicurazione sociale verso gli stessi”), il Tribunale osserva che, nell'assetto complessivo degli interessi, tale obbligo non è posto in rapporto di corrispettività con l'obbligo di remunerare le prestazioni eseguite (qui, quelle di settembre 2023 e ottobre 2023, in cui Parte era - in assenza di elementi contrari in tal senso - genuina committente dei servizi sporto), sia perché sorge solo in caso di richiesta del mittente, di cui non vi è prova, sia perché la clausola che presidia sull'equilibrio economico del rapporto, in caso di pretese degli enti previdenziali, è la già menzionata n. 12.
Parte L'altra somma eccepita da in compensazione riguarda un'assicurazione stipulata in favore del ggetto assicurato, relativa al periodo 17 aprile 2023-17 CP_1 aprile 2024, con premio da pagarsi in due rate semestrali pari a euro 3.320,39.
A seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale tra le parti in data 31 ottobre 2023, Parte
secondo la sua prospettazione, avrebbe titolo per ripetere da il CP_1 mento della seconda rata semestrale nei limiti della somma di euro ta dalla differenza tra la rata di euro 3.320,39 e lo storno di euro 2.650,82 riconosciuto dalla compagnia assicurativa per effetto della cessazione del rapporto al 31 ottobre 2023.
Sul punto, il Tribunale osserva che, anche senza considerare che le ragioni indicate da Parte nella pec di recesso del 20 settembre 2023 sono in parte smentite da ciò che emerge dai verbali di accertamento , l'art. 10 del contratto prevedeva un recesso ad nutum CP_2 con preavviso di trenta giorni e, in effetti, la decorrenza della cessazione degli effetti del Parte contratto è fissata da al 31 ottobre 2023.
Ciò posto, il rischio legato alla stipula dell'assicurazione a favore del terzo non può che gravare sul committente che scelga di esercitare la facoltà di sciogliersi dal rapporto contrattualmente prevista.
4 Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
La domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dal CP_1 (ammissibile per SS.UU., sent. n. 26727/2024) è infondata.
Premesso che, come già osservato, il contratto prevedeva una facoltà di recesso ad nutum, e anche senza considerare che gli esiti dell'accertamento portano a CP_2 escludere che tale facoltà sia stata esercitata in modo contrari buona fede (Cassazione, ord. n. 10324/2020), il non ha fornito alcuna specifica CP_1 allegazione in merito al pregiudizio subito a causa del recesso, essendosi l'opposta limitata a formulare una generica richiesta risarcitoria.
Inoltre, la fattispecie (almeno in astratto) si presta a essere qualificata in termini di
“appalto di servizi di trasporto” (Cassazione, ord. n. 6449/2020) e, dunque, il recesso del committente sarebbe sempre possibile ai sensi dell'art. 1671 cc, che richiede però la prova degli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo per l'appaltatore ivi previsto, nel caso di specie non fornita.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e parziale e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
3) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta i tre quarti delle spese di lite, liquidati in euro 3.750,00, oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 24/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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