Art. 5.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidi e attivita' degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio.
A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all' articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386 , si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.
Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidi e attivita' degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio.
A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all' articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386 , si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.
Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.