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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2088/2024 R.G.
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2024, nel proc. n. 2088/2024 R.G.,
promosso, con ricorso da
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in ROMA Viale Mazzini n. 114 bis, presso lo studio dell'Avv. CERRI SIMONETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26/02/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data deducendo che era nato il figlio PE (il29/06/2002 con Controparte_1
03/02/2007); che la convivenza era divenuta intollerabile.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alle domande proposte, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2088/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 26/02/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SPIGNO SATURNIA il 29/06/2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SPIGNO SATURNIA dell'anno 2002, al n. 1, parte II, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Virgilio Notari Dr.ssa Michela Grillo
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2024, nel proc. n. 2088/2024 R.G.,
promosso, con ricorso da
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in ROMA Viale Mazzini n. 114 bis, presso lo studio dell'Avv. CERRI SIMONETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26/02/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data deducendo che era nato il figlio PE (il29/06/2002 con Controparte_1
03/02/2007); che la convivenza era divenuta intollerabile.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alle domande proposte, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2088/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 26/02/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SPIGNO SATURNIA il 29/06/2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SPIGNO SATURNIA dell'anno 2002, al n. 1, parte II, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Virgilio Notari Dr.ssa Michela Grillo