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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 746/2023 Oggi 27 giugno 2024, alle ore 08:58 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , collegato con l'avv. SILVESTRINI GLORIA e l'avv. Persona_1
NATOLI LIDIA, la cui ide udice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per , l'avv. PINNA Controparte_1 PIERPAOLO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Ripercorre le risultanze testimoniali sulle attività di lavoro svolte e l'orario di lavoro. Fa presente che sussisterebbe la prova dell'orario di lavoro, come riferito dai testimoni. Ripercorre la questione della trasferta Italia, anche alla luce delle risultanze istruttorie. Insiste per l'accoglimento delle domande. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Eccepisce e contesta l'attendibilità dei testimoni. Fa presente che non vi sarebbe prova di quanto asserito dal ricorrente. Ripercorre le risultanze probatorie. Cita Cassazione del 2018 in materia di lavoro straordinario, sulla prova rigorosa (es. Cass. 12434 del 2006, Cass. 3714 del 2009). Ritiene non adempiuto l'onere della prova (Cass. 2695/2009). I testimoni non avrebbero riferito dell'orario di lavoro come dedotto. Insiste per il rigetto delle domande. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2023 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVESTRINI Persona_1 C.F._1 ATO ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. PINNA PIERPAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2023 ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Persona_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inquadramento contrattuale al livello G1 del CCNL
del 18.5.2021 ed ottenere il pagamento delle differenze retributive ordinarie per un totale pari Organizzazione_1 ad euro € 7.316,65 come da conteggi prodotti e per l'effetto 2. condannare la società convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del lavoratore della somma complessiva di Euro €
7.316,65 a titolo di differenze retributive ordinarie o del diverso importo ritenuto di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del saldo 3.accertare e dichiarare, previo accertamento della natura retributiva della voce corrisposta dal datore di lavoro come trasferta, anziché come straordinario, il diritto del ricorrente al pagamento da parte della società convenuta delle ore di lavoro straordinario svolte dallo stesso, nonché l'incidenza di quest'ultime sulle altre voci retributive e conseguentemente 4condannare la società convenuta al pagamento delle seguenti somme: Lavoro notturno € 407,39, Straordinario 30% per € 16.821,55, Straordinario 50% per € 2.444,13, 13/esima per € 570,33,
14/esima per € 630,78, Ferie per € 1.165,78, Permessi per € 4,82 e TFR per euro 667,45 per un totale pari ad € 22.712,23 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia dal Giudice adito, oltre ad euro 813,06 per interessi ed euro 267,91 per rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al deposito del ricorso, da aggiungersi quelli successivi sino al saldo;
7. In ogni
1 caso: con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistataria”.
A sostegno della domanda ha dedotto del CCNL effettivamente applicato dalla società datrice di lavoro, quello del 15.03.2017; del rapporto di lavoro del ricorrente, della Organizzazione_2 cessazione del rapporto, del rispettivo inquadramento ai sensi del CCNL applicato dalla datrice di lavoro;
del fatto che avrebbe dovuto essere applicato, in virtù della data di instaurazione del rapporto, il
[...]
del 18.05.2021, che avrebbe separato il personale viaggiante da quello non Organizzazione_3 viaggiante;
del corretto inquadramento sotto la qualifica G1 del CCNL rinnovato del 18.05.2021 a causa delle mansioni svolte in concreto;
dell'orario di lavoro svolto;
delle mansioni svolte;
dell'omessa applicazione delle maggiorazioni spettanti per il lavoro straordinario svolto e della compensabilità con la voce “ ” Org_4 presente in busta paga, senza che il ricorrente avesse svolto trasferte;
della natura retributiva della voce
“Trasferta Italia”; delle differenze retributive spettanti al ricorrente in conseguenza sia del corretto inquadramento nel livello G1 del CCNL del 2021 sia delle ore di lavoro straordinario.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio , affermando la correttezza Controparte_1 dell'inquadramento del ricorrente nel livello 4° parametro 112, secondo il Organizzazione_3
contestando lo svolgimento di attività riconducibili al personale viaggiante e di
[...] Org_5
, in quanto il ricorrente avrebbe svolto attività di trasporto di merce per conto del datore;
ha
[...] affermato di essere società che non svolge attività di logistica e/o di;
ha contestato il lavoro Org_5 straordinario, affermando la corretta qualificazione della voce “ ” in busta paga e richiamando Org_4 nel corpo dell'atto il testo degli artt. 11, 11 bis.
Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Non essendovi spazio per possibilità conciliative, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e tramite escussione dei testimoni sui capitoli ammessi del ricorso (udienze istruttorie del 18.04.2024 e del 04.06.2024, testi escussi: , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
). Tes_5
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Non è in contestazione il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della resistente per il periodo indicato in ricorso.
Ciò detto, occorre esaminare punto per punto le questioni rilevanti.
a) CCNL.
Al rapporto di lavoro si applica il CCNL nella versione del rinnovo Organizzazione_3 del 18.05.2021, invocato dal ricorrente per le differenze a titolo di corretto inquadramento e di lavoro
2 straordinario svolto – con affermazione della natura retributiva della voce “ ”-, in quanto: Org_4
- quale principio applicabile al caso in esame, i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06.09.2019, n. 22367; cfr.: “l'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole”, Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 18.09.2015, n. 18408; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 03.11.2005, n. 21302; Cass. civ. Sez.
Unite, 26/03/1997, n. 2665, secondo cui: “il comma 1 dell'art. 2070 c.c. (secondo cui la appartenenza alla categoria professionale, ai fini della applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello della attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento della retribuzione ex art.
36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 21.02.2013, n. 4323; Cass. civ. Sez. lavoro, 03.08.2000, n.
10213);
- è documentale e pacifico che il datore di lavoro abbia fatto applicazione del CCNL Logistica,
Trasporto, . Sussistono plurimi elementi come il contratto di assunzione a tempo Organizzazione_3 determinato stipulato dalle parti (ivi la menzione di “ quale normativa Organizzazione_3 regolatrice del trattamento economico), le mansioni che figurano nelle buste paga prodotte
(“autotrasportatore”), il settore di riferimento della impresa individuale resistente, le cui attività vengono elencate al punto n. 1 del ricorso (autotrasporto merci, di farmaci e prodotti per farmacia per conto terzi) e restano non contestate dalla controparte ai sensi degli artt. 115 comma 1 e 416 co. 3 c.p.c.;
- controparte neppure contesta di aver fatto applicazione al rapporto di lavoro del CCNL Logistica,
ex artt. 115 comma 1 e 416 co. 3 c.p.c. tanto da richiamarne nel corpo Organizzazione_3 dell'atto la declaratoria del livello 4, parametro 112 per il personale non viaggiante;
- questione di fatto, logicamente presupposta, su cui controparte omette di prendere posizione è
l'applicabilità del medesimo CCNL nella variante successiva all'accordo di rinnovo del maggio 2021;
- così impostata la questione, è il datore onerato di provare le ragioni dell'applicabilità del CCNL del
3 2013 (o del CCNL del 15.03.2017, che è il testo prodotto dal ricorrente, cfr. documento “CCNl del
2018”) ad un rapporto di lavoro instaurato nella vigenza dell'accordo di rinnovo al CCNL del
18.05.2021, efficace sino alla data del 31.03.2024, invocato dal ricorrente quale normativa applicabile;
la prova non è stata fornita nel presente giudizio;
- l'impresa individuale contesta genericamente le mansioni svolte dal ricorrente (consistenti, secondo
, nel mancato svolgimento di attività di corriere espresso con CP_1 CP_1 conseguente impossibilità di qualificarlo quale “personale viaggiante”) e l'argomentazione che la previsione del livello 4 – parametro 112 non figurerebbe nel detto Accordo tra le classificazioni dei lavoratori è priva di pregio, perché tanto l'inquadramento formale quanto quello preteso come corretto figurano entrambi nel testo integrale del CCNL del 2021 (cfr. art. 6, “classificazione del personale” del CCNL del 18.05.2021);
- la società produce la scheda del CCNL del 2021, che ripete, in sintesi, il regime di orario di lavoro del personale viaggiante;
nel corpo della memoria trascrive il testo integrale degli artt. 11 e 11bis del
CCNL del 2021, manifestando con il proprio comportamento concludente, oltre alla mancata offerta di prova, l'applicazione del CCNL nel rinnovo preteso dal ricorrente;
- non da ultimo, il ricorrente è stato assunto in data 23.09.2022 e non sussistono ragioni obiettive per non applicare il CCNL vigente al momento dell'assunzione, quello del 2021, che rappresenta il trattamento più favorevole per il ricorrente.
b)Personale viaggiante.
Evidente l'applicabilità del CCNL del maggio 2021, l'art. 6 sulla classificazione del personale del CCNL applicato distingue tra personale viaggiante e personale non viaggiante.
Occorre esaminare se le mansioni concretamente svolte dal ricorrente siano sussumibili nell'area del personale non viaggiante, liv. 4° par.122 o nell'area del personale viaggiante, liv. G1.
L'area del personale viaggiante ex art. 6 del CCNL del 2021 presenta la seguente declaratoria generale:
“appartengono alla presente aerea il personale viaggiante, conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Altresì appartengono a tale area i conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, che non richiedono necessariamente per la loro conduzione il possesso di patente di guida B o superiore”.
Vale sottolineare che, secondo la dicitura contrattuale, il possesso o no della patente B (o superiore) non è elemento necessariamente dirimente per accertare il possesso della qualifica e le conseguenti differenze retributive.
Il ricorrente, ritenendo non corretto l'inquadramento nel livello 4° - parametro 122 del personale non viaggiante, pretende la qualifica G1 quale personale viaggiante, che così prevede: “conducenti […] adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti”.
Il livello 4° - parametro 122 prevede, per ciò che interessa, quale figura professionale: “altri autisti non compresi
4 nei livelli 3s e 3”.
Area ed inquadramento pretesi prevedono l'attività di guida, l'attività riconducibile al corriere e lo svolgimento di operazioni accessorie ai trasporti, mentre il livello 4° di inquadramento formale si limita a prevedere l'attività esclusiva di autista “non compreso nei livelli 3s e 3”, le cui figure professionali non si attagliano alle attività svolte per come dedotte dal ricorrente, in quanto consistono, a mero titolo di esempio, nella conduzione di gru, macchine operatrici complesse (v. liv. 3s), ovvero motobarche o carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (v. liv. 3), mentre il livello 4° non prevede figure professionali affini alle mansioni svolte dal ricorrente.
Occorre premettere, altresì, che la società, omettendo di prendere specifica posizione sulla circostanza, capitolata nel ricorso, inerente le specifiche mansioni del ricorrente, contesta che il ricorrente fosse un “corriere espresso” e appartenesse al “personale viaggiante”, riconoscendo l'attività di trasporto svolta e descrivendola in questi termini: “il medesimo lavoratore prendeva la merce dal magazzino e la consegnava alle varie farmacie” (si veda la memoria difensiva).
Cionondimeno e pur a prescindere da tale rilevante elemento i testimoni escussi hanno, nel confermare le circostanze capitolate nel ricorso, riferito che svolgeva i c.d. “giri” nei turni e negli Persona_1 orari indicati.
Il ricorrente caricava il camion e consegnava la merce presso le farmacie destinatarie dei prodotti nell'ambito del “giro”, non limitandosi ad una attività di mero trasporto, ma svolgendo mansioni ricomprese in quelle del corriere (v. teste “Cap.14) “confermo le circostanze”; v. teste “è vero questo era il “ giro del ricorrente”; Tes_1 Tes_4
v. teste “io come il ricorrente svolgevo mansioni di corriere e di magazziniere”; “è vero, preciso che prima di caricare Tes_5 la merce il ricorrente come tutti doveva spuntare la merce”; v. deposizione teste . Tes_2
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi di entrambe le parti, in quanto colleghi di lavoro del ricorrente a conoscenza dei fatti, che hanno svolto assieme a lui la prestazione di lavoro per conto del medesimo datore, non essendovi elementi per ritenere il contrario.
In sostanza, l'esemplificazione richiamata dalla società non appare in alcun modo riconducibile alle attività svolte, sussumibili in quelle del corriere espresso, che svolge tanto attività di guida quanto attività accessorie al mero trasporto, come la consegna della merce, o il carico/scarico della vettura aziendale.
La società deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive in ragione dell'inquadramento corretto sotto il liv. G1 del CCNL del 2021 per il personale viaggiante posseduto dal ricorrente dal 23.09.2022 al 30.06.2023.
c)Lavoro straordinario e trasferte.
c.1.Assume il ricorrente di aver svolto lavoro a tempo pieno, comunque in misura maggiore rispetto a quello pattuito per contratto.
Aggiunge che l'attività di lavoro nei mesi di ottobre 2022, gennaio 2023, marzo 2023, aprile 2023 sarebbe
5 stata espletata nei giorni di ferie contrattualmente stabiliti.
Grava sul ricorrente allegare e provare di aver svolto lavoro eccedente l'orario ordinario e lavoro nei giorni di ferie.
I testimoni escussi hanno confermato gli assunti attorei sull'orario di lavoro.
Il teste ha riferito: “confermo le circostanze […] e: “io e il ricorrente arrivavamo sempre insieme al mattino e ci Tes_1 vedevamo anche alla sera, facevamo gli stessi turni con giri diversi, io conoscevo anche i suoi giri perché è mi capitato di farli”.
Il teste ha riferito: “confermo le circostanze” ADR “lo so perché nel mese di settembre il ricorrente faceva il servizio Tes_4 navetta e dal mese di ottobre abbiamo fatto lo stesso orario di lavoro”. Il teste ha riferito: “da quando io sono stato Tes_5 assunto io lavoravo dalle 4:30 del mattino alle 17:30, posso dire che il ricorrente iniziava a lavorare alle 4:30 del mattino e quando io andavo via lui si fermava a lavorare perché il ricorrente faceva anche il giro serale che iniziava alle 17:00, non so a che ora finisse il giro”. Il teste ha premesso di non essere a conoscenza dell'orario di inizio della Tes_2 prestazione del ricorrente, aggiungendo che: “io non vedevo alla sera il ricorrente perché facevamo giri diversi”. La deposizione del teste deve essere sul punto valutata con attenzione, in quanto padre del titolare CP_1 dell' individuale oltre che dipendente della resistente – seppur non amministratore della medesima-. Org_6
I testimoni hanno riferito con precisione che l'inizio della prestazione di lavoro, Tes_1 Tes_4 Tes_5 circostanza differente dall'inizio del “giro” avveniva intorno alle ore 4:30 del mattino. Tanto si ritiene sufficiente per la prova dell'orario di lavoro come dedotta nel ricorso.
Infatti, il mero fatto della pendenza di una differente, anche se analoga, controversia tra il teste e la parte non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre.
Risalente – ma sempre attuale- indirizzo giurisprudenziale si è occupato della questione, sottolineando che:
“in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/01/1987, n. 387; pur sempre in argomento, v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/10/2007, n. 20731).
La particolare concordanza delle deposizioni rese dai testimoni escussi ed il riscontro estrinseco con la deposizione resa dal teste (che non ha intentato alcuna causa nei confronti della resistente) rendono Tes_1 per ciò solo attendibili le deposizioni.
Deve pertanto ritenersi provato l'orario di lavoro straordinario.
Il ricorrente non ha dimostrato la prestazione svolta nei periodi di ferie: i testimoni escussi non sono stati in grado di riferire con certezza che il ricorrente abbia lavorato nei mesi indicati in ricorso.
La resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato, dal cui quantum devono essere sottratti gli importi a titolo di ferie e permessi.
c.2.La società non fornisce giustificazione dell'inserimento in busta paga dell'indennità di trasferta, codice:
“0451”, denominazione: “ ”, tanto più che, come dedotto, il ricorrente non ha effettuato Org_4
6 trasferte in senso tecnico e la voce indennitaria non ha lo scopo di compensare eventuali disagi nell'esecuzione della prestazione.
Controparte non contesta l'omesso svolgimento di trasferte ed a nulla vale ripetere il testo delle norme contrattuali.
Come è stato affermato, “l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare
i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge
l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico” (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 08/07/2020, n. 14380; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/03/2008, n. 8135).
Seppur voce “fittizia” presente in alcune buste paga, l'erogazione non continuativa ma saltuaria ed occasionale in periodi di lavoro circoscritti e per talune mensilità impedisce il riconoscimento della natura retributiva della indennità e l'accoglimento di tale pretesa.
In conclusione, deve dirsi spettante al ricorrente la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno (e festivo) e diurno (e festivo) e le relative incidenze a titolo di straordinario su 13ma, 14ma, TFR, come da conteggio di parte non specificamente contestato ex art. 416 ult. co. e 115 primo co. c.p.c.
La società deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi lordi: - € 7.316,65 a titolo di inquadramento nel livello G1; - € 407,39 a titolo di lavoro notturno;
- € 16.821,55 a titolo di straordinario al
30%; - € 2.444,13 a titolo di straordinario al 50%; - € 570,33 a titolo di 13ma; - € 630,78 a titolo di 14ma; - €
630,78 a titolo di Tfr.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d)Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Gloria Silvestrini
e avv. Lidia Natoli, che si sono dichiarate antistatarie ex art. 93 c.p.c.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrato quale G1 del Persona_1 [...]
, del 18.05.2021 per tutta la durata del rapporto e per l'effetto, Org_3 Org_1
o condanna a pagare al ricorrente a titolo di Controparte_1 differenze retributive l'importo lordo di € 7.316,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna a pagare a i seguenti Controparte_1 Persona_1 importi lordi:
o € 407,39 a titolo di differenze retributive per lavoro notturno;
o € 16.821,55 a titolo di straordinario al 30%;
o € 2.444,13 a titolo di straordinario al 50%;
o € 570,33 a titolo di 13ma;
o € 630,78 a titolo di 14ma;
o € 667,45 a titolo di TFR;
o oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore degli avv. Gloria Silvestrini
e avv. Lidia Natoli, antistatarie.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 27 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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