Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/09/2023, n. 14431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14431 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 14431/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10936/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10936 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Centrale Inps, sita in Roma nella Via Cesare Beccaria n.29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- Per quanto di ragione, della prima prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS-del 28/10/2020), svolta da parte ricorrente in data 18/07/2022 alle ore 9.00 e comunicata in data 21/07/2022 sulla propria area “riservata” del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di -OMISSIS- (doc.1);
- Per quanto di ragione, del questionario della prima prova scritta somministrato a parte ricorrente nella seduta del 18/07/2022 alle ore 9.00, nella parte in cui contiene il seguente quesito a risposta multipla (n. 25 del compito del ricorrente) “Cosa si intende per budget?” con le seguenti soluzioni “1) La soluzione infallibile per rendere efficiente ed efficace la gestione aziendale; 2) Un modello di comportamento predefinito a cui l'azienda deve forzatamente adeguarsi (risposta fornita dal ricorrente e ritenuta errata dalla commissione); 3) L'insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (risposta ritenuta corretta dalla commissione)”, perché formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conduce a una conclusione univoca;
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione della prima prova scritta svolta dalla parte ricorrente, laddove non è stato considerato l'errore di formulazione del citato quesito e non è stato attribuito il conseguente punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che le avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all'orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata col punteggio di -OMISSIS-;
- Per quanto di ragione, del provvedimento dagli estremi ignoti di mancata ammissione alla prova orale del concorso prevista dall'art.10 del Bando in ragione dell'esito della predetta prova scritta;
- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati NON ammessi alla prova orale, nella parte in cui indica il nome di parte ricorrente (doc.2);
- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati AMMESSI alla prova orale con “i punteggi esposti” delle due prove scritte e “determinati all'esito della parametrazione in trentesimi dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle prove scritte”, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.3);
- Per quanto di ragione, del calendario delle prove orali pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e contenente i nominativi dei candidati ammessi alla citata prova, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.4);
- Per quanto di ragione, dell'elenco, pubblicato in data -OMISSIS-, contenente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alle prove orali ai sensi dell'art.12 c.2 DPR n.487/94, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.6);
- Per quanto di ragione, dell'avviso relativo al diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del -OMISSIS- (doc.5);
- Per quanto di ragione, del diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del -OMISSIS- (doc.7);
- Per quanto di ragione, delle istruzioni generali fornite in formato digitale sul PC consegnato al candidato durante lo svolgimento della prova, richieste con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, dei verbali in cui la Commissione ha introdotto un algoritmo di calcolo del punteggio delle prove scritte per la determinazione dei punteggi superiori a 21/30 (doc.8);
- Per quanto occorrer possa, del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS-del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove (doc.9);
- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti, contenenti i criteri di valutazione della prova scritta svolta da parte ricorrente, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, della graduatoria, ancora non formata né pubblicata, dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli nella parte in cui non include parte ricorrente;
-Per quanto di ragione, della graduatoria di merito, ancora non formata né pubblicata, del citato concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e vincitori della selezione, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA
dell'interesse in capo alla parte ricorrente di essere ammessa alla successiva prova orale del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione o, in subordine, al pagamento delle relative somme.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 6/2/2023:
- Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data -OMISSIS- sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.1);
- Per quanto di ragione, della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data -OMISSIS- sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.2);
- Per quanto di ragione, dell'elenco di valutazioni titoli finale e dell'ulteriore elenco di valutazione titoli pubblicati lo stesso giorno della graduatoria finale di merito, nella parte in cui indica il nominativo di parte ricorrente (doc.3 e 4);
- Per quanto di ragione, della delibera -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- Per quanto occorrer possa, dell'elenco dagli estremi ignori di valutazioni titoli di coloro che hanno sostenuto la prova orale suppletiva in data 12/01/2023 (doc.5);
- Per quanto occorrer possa e laddove ritenuti lesivi, del verbale -OMISSIS- del 12/01/2023 con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) e di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, laddove include la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione -OMISSIS- (doc.7);
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 2/3/2023:
- Per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione -OMISSIS- (doc.1)
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con il ricorso introduttivo, notificato il 27 settembre 2022 e depositato il giorno 28 successivo, il ricorrente ha adito questo T.A.R. ai fini dell’annullamento della prima prova scritta del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’I.N.P.S., area C, posizione economica C1 su tutto il territorio nazionale ”, di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di -OMISSIS-.
Il ricorrente impugna, in particolare, il questionario somministratogli nella parte in cui contiene il seguente quesito a risposta multipla (n. 25 del compito del ricorrente) “Cosa si intende per budget?” con le seguenti soluzioni “1) La soluzione infallibile per rendere efficiente ed efficace la gestione aziendale; 2) Un modello di comportamento predefinito a cui l’azienda deve forzatamente adeguarsi (risposta fornita dal ricorrente e ritenuta errata dalla commissione); 3) L’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (risposta ritenuta corretta dalla commissione)”.
E lamenta che detto quesito sarebbe stato formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducente a una conclusione univoca; conseguentemente non gli sarebbe stato attribuito il punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che gli avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all’orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata col punteggio di -OMISSIS-.
Espone che la domanda in questione è risultata decisiva nella valutazione complessiva della prima prova scritta avendo risposto a 17 domande esatte su 30 quiz somministrati dall’INPS ottenendo un punteggio di -OMISSIS-; pertanto il lamentato errore di formulazione del quiz in oggetto è risultato decisivo perché, indipendentemente dall’applicazione dell’algoritmo, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere e superare la soglia della sufficienza di 21,36 rispondendo a 18 domande esatte su 30.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost; eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato a parte ricorrente un quesito di “pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale” generico, mal posto, fuorviante e ambiguo oltre che con più possibili soluzioni corrette.
II) Violazione di legge, violazione dell’art.7 e 8 del d.P.R. n.487/94, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; violazione degli artt. 3, 97 Cost. - Violazione dei principi di trasparenza e “par condicio” tra candidati: nella parte in cui il bando prevede come necessario superare entrambe le prove scritte per accedere alla prova orale anziché conteggiare la media dei punteggi nelle due prove.
1.3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. deducendo l’infondatezza della pretesa attorea.
1.4. Con ordinanza -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 questo Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente .
1.5. Successivamente, con ordinanza -OMISSIS- del 25 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in appello “assistito da significativi elementi di fondatezza, con riguardo al quesito relativo al c.d. budget, trattandosi di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l’assenza nella risposta dell’orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio – lungo termine)”, ammettendo il ricorrente “con riserva” alla prova orale.
1.6. Con memoria dell’1 febbraio 2023 l’Inps ha rappresentato che a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato ha disposto l’ammissione con riserva di parte ricorrente agli orali che si sono tenuti in data 12 gennaio 2023. All’ esito di tale prova parte ricorrente ha riportato la votazione di -OMISSIS- che, ai sensi dell’art. 10, punto 4. del bando di concorso, è superiore al punteggio minimo di 21/30 ivi richiesto per il superamento degli orali (verbale -OMISSIS- del 12 gennaio 2023). Per effetto di quanto sopra la Commissione esaminatrice con verbale -OMISSIS- del 12 gennaio 2023 ha deliberato “di integrare la graduatoria di merito, redatta secondo i criteri previsti dall’ art. 11 del bando di concorso, mediante l’inserimento dei candidati ammessi alle prove orali con riserva, a seguito di provvedimento giurisdizionale. I predetti candidati sono contraddistinti mediante l’inserimento in graduatoria di una specifica colonna, riportante l’annotazione “AMM RIS” .
1.7. Con atto notificato il 3 febbraio 2023 e depositato il successivo 6 febbraio il ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la graduatoria finale, pubblicata in data -OMISSIS- sul sito istituzionale dell'INPS, laddove include la parte ricorrente “con riserva” alla posizione -OMISSIS-.
1.8. Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 8 febbraio 2023 - in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente - la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
1.9. Con atto notificato l’1 marzo 2023 e depositato il successivo 2 marzo il ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la nuova graduatoria finale pubblicata in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS - a seguito di modifiche alle precedenti graduatorie - laddove includono la parte ricorrente “con riserva” alla posizione -OMISSIS-.
1.10. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve darsi atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e le forme stabilite nell’ordinanza collegiale sopra citata.
3. Può, pertanto, esaminarsi il merito del ricorso.
Parte ricorrente contesta la formulazione del quesito a risposta multipla n.25 somministrato nella prima prova scritta in quanto ritenuto generico, ambiguo e fuorviante.
Il quesito n.25 era formulato nei seguenti termini:
“Cosa si intende per budget?” con le seguenti soluzioni “1) La soluzione infallibile per rendere efficiente ed efficace la gestione aziendale; 2) Un modello di comportamento predefinito a cui l’azienda deve forzatamente adeguarsi (risposta fornita dal ricorrente e ritenuta errata dalla commissione) ; 3) L’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (risposta ritenuta corretta dalla commissione) ”.
Deduce in sintesi, il ricorrente, che il quesito in argomento:
- sarebbe da ritenersi formulato in maniera generica e indurrebbe a considerare come corrette tutte le risposte che rientrano nelle numerose definizioni di budget, perché il suo significato non potrebbe esprimersi con completezza attraverso un test a risposta multipla e inoltre perché, in letteratura e nella pratica aziendale, esistono diverse tipologie di budget;
- la formulazione della risposta ritenuta corretta dalla Commissione (ossia: “l’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione” ), in realtà, sarebbe ambigua tanto da generare confusione nel candidato che avrebbe potuto considerarla errata, perché non indica un orizzonte temporale di riferimento che possa chiarire in quale fase del processo di pianificazione l’organizzazione si trovi e perché utilizza “termini” (quali “scelte” e “modalità di attuazione”) non ricorrenti nella letteratura sul budget.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. È principio consolidato che le domande somministrate in un concorso pubblico devono rispondere al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa al fine di consentire risposte in tempi brevi. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, -OMISSIS-).
Al di fuori di questi parametri, il criterio invalida la selezione, facendole acquisire un carattere incongruo ed aleatorio, quando non arbitrario, non essendovi una certezza circa le risposte, ritenute corrette dall'Amministrazione in base ai parametri unilateralmente fissati dal soggetto che ha predisposto i questionari.
4.2. In tale prospettiva, se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile.
Il Collegio, ritiene al riguardo di condividere la statuizione resa dal Consiglio di Stato in sede cautelare il quale ha ritenuto trattarsi “ di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l’assenza nella risposta dell’orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio – lungo termine)”.
È infatti evidente che la domanda in contestazione pone ai candidati di rispondere a una domanda non puntualmente formulata (“cosa si intende per budget”) che, senza una chiara specificazione sull’orizzonte temporale di riferimento, sulla tipologia di budget o sulla funzione di riferimento, rende impossibile individuare una soluzione univocamente corretta secondo il contesto scientifico di fondo (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, -OMISSIS- e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater 4 luglio 2018, -OMISSIS-).
Il quesito è quindi illegittimo perché, a causa della sua non puntuale formulazione, può condurre a più risposte esatte e non già ad un’unica risposta “oggettivamente” corretta, e perché - come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa - lascia spazio anche a una possibile interpretazione soggettiva da parte della Commissione (viste le plurime soluzioni alla domanda), che non deve formulare “… domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (così Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, -OMISSIS-56, e in senso analogo Sez. II, 5 ottobre 2020, -OMISSIS-).
Conseguentemente il risultato del quesito in oggetto è meritevole di annullamento, con attribuzione alla parte ricorrente del previsto punteggio di 1,2 per la risposta corretta e conseguente superamento della prima prova scritta e ammissione alla prova orale.
5. Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti e per l’effetto – considerato il superamento della prova orale cui parte ricorrente è stata ammessa con “riserva” – vanno annullati gli atti impugnati e la graduatoria finale di merito nella parte in cui il ricorrente risulta ammesso e posizionato ma con la clausola di “riserva”, con definitivo consolidamento della sua posizione nella graduatoria medesima.
6. La peculiarità della questione controversa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO