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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2785/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2785/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI Controparte_1 P.IVA_1 ROSALINDA e dell'avv. CIARROCCHI ALESSANDRO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAOLINI ROSALINDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIANI Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO N.39 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LESSIANI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La correntista titolare del conto corrente numero 650010193 Controparte_1 acceso presso la banca popolare di Bari filiale di Teramo prende nei confronti di tale banca, di fronte al
Tribunale di Teramo,le seguenti conclusioni, corroborate da una consulenza tecnica di parte: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente per cui è causa e ed ad eventuali altri conti collegati;
dichiarare come dovuti i soli tassi di interesse legali tempo per tempo vigenti,ovvero i diversi tessi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla convenuta in ordine alla capitalizzazione degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi alla luce della nullità e pertanto della non commutabilità della commissione di massimo scoperto;
accertare e dichiarare che nulla deve l'attrice alla banca A titolo di commissione di massimo scoperto e di valute, dichiarata l'illegittimità della prassi del loro calcolo;
accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca convenuta in conformità a quanto disposto dalla legge 108/96; accertare se la banca convenuta ha applicato all'attrice sui conti correnti per cui è causa e sui conti collegati tassi usurari, e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla detta banca alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa condannare la convenuta a pagare all'attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e dell' espletanda istruttoria;
il tutto quantificato prudenzialmente nella misura di euro 239.867,91 oltre interessi illegali e rivalutazione monetaria ovvero nella somma che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di giudizio. La CP_2 invoca l'inammissibilità della domanda per non essere stati depositati dal correntista tutti gli estratti conto;
nel merito le poste anteriori al 2007 sono prescritte e comunque i conti non sono mai stati contestati quando sono stati inviati gli estratti periodici di conto corrente. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica contabile ed integrazione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il giudice ha fatto effettuare un doppio conteggio, a seconda che la raccomandata inviata alla banca in data novembre
2012 debba considerarsi o meno interruttiva della prescrizione. In essa l'amministratore unico chiedeva, in rapporto al conto corrente tutt'ora in corso, di effettuare i ricalcoli per il rapporto iniziato il 25 settembre 1991 numero 10.193/9 conto corrente acceso presso la filiale di San Nicolò a Tordino di tercas e provvedere alla immediata relativa restituzione. Afferma la di non aver mai ricevuto tale CP_2 raccomandata e la ricevuta di ritorno non è stata prodotta. Come insegna Cassazione, 10489/2006,
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio. Tale contestazione si è avuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Non è mai stata prodotta la ricevuta di ritorno, a fronte di tempestiva contestazione del destinatario, che si è avuta;
pertanto la data interruttiva della prescrizione è sicuramente quella dell'atto di citazione. Venendo al merito, rilevato che non si può partire dal saldo banca in quanto nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è
pagina 2 di 4 maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n. 9756/2024) ( richiamata da Cassazione 5577/25, che dà anche conto storicamente dei due orientamenti contrapposti ); ne consegue che il correntista, al netto della prescrizione, deve riavere dalla euro 61.552,22. Né è di ostacolo o causa di CP_2 inammissibilità per questo ricalcolo la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente.
Come ha affermato il Tribunale di Siena con sentenza 616/2019, In tema di ripetizione di indebito, la mancata produzione in giudizio, da parte del correntista, del contratto stipulato con la banca, comporta il rigetto della domanda giudiziale;
tuttavia occorre evidenziare che l'onere probatorio rileva comunque come assolto qualora l'attore-cliente dell'istituto di credito si sia adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, con la conseguenza che qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 T.U.B., rimasta inevasa dall'istituto di credito, deve ritenersi che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente (o degli estratti conto), pregiudichi l'istituto di credito convenuto. In altri termini, facendo applicazione del principio di vicinanza della prova il correntista, per assolvere al proprio onere di produrre in giudizio il contratto, deve porre in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, con la conseguenza che ricadono sulla Banca convenuta le conseguenze di una sua inerzia o di suo ostracismo a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio e volte ad ottenere tale documentazione.
Nel caso di specie, si è ottenuto un ordine di produzione giudiziale cui la banca non ha aderito se non parzialmente;
e non può la banca invocare il dovere solo decennale di conservazione dei documenti in quanto come affermato dal Tribunale di Monza, con sentenza 790/2021, Nei rapporti bancari in conto corrente '' ontologicamente caratterizzati dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente '' una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici o di ogni altro prezzo e condizione praticati, la banca ha l'onere, altresì, di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura. L'intermediario creditizio non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente. La banca infatti non può sottrarsi all'onere di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da quest'ultimo contestato in giudizio, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dall'ultima registrazione. D'altro canto, il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente a un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 del
T.U.B. Ne consegue pertanto che la domanda va accolta e la banca dovrà restituire al correntista euro
51.418,66, come determinati dal ctu a saldo rettificato;
oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'invito alla mediazione al saldo effettivo. Quanto alla illegittimità degli indebiti, dovuti all'anatocismo non autorizzato, nonché alle commissioni di massimo scoperto non contrattualizzate, nonché ai giorni valuta non espressi in contratto, è palmare la loro illegittimità, tanto è vero che la nelle comparse conclusionali, si è giustamente concentrata sulla inammissibilità della domanda, CP_2 oltre che sulla corretta data di prescrizione ed invocando l'uso del saldo banca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna la Controparte_1 Controparte_2
a pagare a la somma di euro 51.418,46, oltre interessi, in misura legale
[...] Controparte_1 dalla data dell'invito a mediazione al saldo effettivo. Condanna la banca al pagamento delle spese in favore di che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese Controparte_1 di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2785/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI Controparte_1 P.IVA_1 ROSALINDA e dell'avv. CIARROCCHI ALESSANDRO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAOLINI ROSALINDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIANI Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO N.39 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LESSIANI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La correntista titolare del conto corrente numero 650010193 Controparte_1 acceso presso la banca popolare di Bari filiale di Teramo prende nei confronti di tale banca, di fronte al
Tribunale di Teramo,le seguenti conclusioni, corroborate da una consulenza tecnica di parte: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente per cui è causa e ed ad eventuali altri conti collegati;
dichiarare come dovuti i soli tassi di interesse legali tempo per tempo vigenti,ovvero i diversi tessi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla convenuta in ordine alla capitalizzazione degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi alla luce della nullità e pertanto della non commutabilità della commissione di massimo scoperto;
accertare e dichiarare che nulla deve l'attrice alla banca A titolo di commissione di massimo scoperto e di valute, dichiarata l'illegittimità della prassi del loro calcolo;
accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca convenuta in conformità a quanto disposto dalla legge 108/96; accertare se la banca convenuta ha applicato all'attrice sui conti correnti per cui è causa e sui conti collegati tassi usurari, e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla detta banca alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa condannare la convenuta a pagare all'attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e dell' espletanda istruttoria;
il tutto quantificato prudenzialmente nella misura di euro 239.867,91 oltre interessi illegali e rivalutazione monetaria ovvero nella somma che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di giudizio. La CP_2 invoca l'inammissibilità della domanda per non essere stati depositati dal correntista tutti gli estratti conto;
nel merito le poste anteriori al 2007 sono prescritte e comunque i conti non sono mai stati contestati quando sono stati inviati gli estratti periodici di conto corrente. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica contabile ed integrazione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il giudice ha fatto effettuare un doppio conteggio, a seconda che la raccomandata inviata alla banca in data novembre
2012 debba considerarsi o meno interruttiva della prescrizione. In essa l'amministratore unico chiedeva, in rapporto al conto corrente tutt'ora in corso, di effettuare i ricalcoli per il rapporto iniziato il 25 settembre 1991 numero 10.193/9 conto corrente acceso presso la filiale di San Nicolò a Tordino di tercas e provvedere alla immediata relativa restituzione. Afferma la di non aver mai ricevuto tale CP_2 raccomandata e la ricevuta di ritorno non è stata prodotta. Come insegna Cassazione, 10489/2006,
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio. Tale contestazione si è avuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Non è mai stata prodotta la ricevuta di ritorno, a fronte di tempestiva contestazione del destinatario, che si è avuta;
pertanto la data interruttiva della prescrizione è sicuramente quella dell'atto di citazione. Venendo al merito, rilevato che non si può partire dal saldo banca in quanto nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è
pagina 2 di 4 maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n. 9756/2024) ( richiamata da Cassazione 5577/25, che dà anche conto storicamente dei due orientamenti contrapposti ); ne consegue che il correntista, al netto della prescrizione, deve riavere dalla euro 61.552,22. Né è di ostacolo o causa di CP_2 inammissibilità per questo ricalcolo la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente.
Come ha affermato il Tribunale di Siena con sentenza 616/2019, In tema di ripetizione di indebito, la mancata produzione in giudizio, da parte del correntista, del contratto stipulato con la banca, comporta il rigetto della domanda giudiziale;
tuttavia occorre evidenziare che l'onere probatorio rileva comunque come assolto qualora l'attore-cliente dell'istituto di credito si sia adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, con la conseguenza che qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 T.U.B., rimasta inevasa dall'istituto di credito, deve ritenersi che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente (o degli estratti conto), pregiudichi l'istituto di credito convenuto. In altri termini, facendo applicazione del principio di vicinanza della prova il correntista, per assolvere al proprio onere di produrre in giudizio il contratto, deve porre in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, con la conseguenza che ricadono sulla Banca convenuta le conseguenze di una sua inerzia o di suo ostracismo a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio e volte ad ottenere tale documentazione.
Nel caso di specie, si è ottenuto un ordine di produzione giudiziale cui la banca non ha aderito se non parzialmente;
e non può la banca invocare il dovere solo decennale di conservazione dei documenti in quanto come affermato dal Tribunale di Monza, con sentenza 790/2021, Nei rapporti bancari in conto corrente '' ontologicamente caratterizzati dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente '' una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici o di ogni altro prezzo e condizione praticati, la banca ha l'onere, altresì, di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura. L'intermediario creditizio non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente. La banca infatti non può sottrarsi all'onere di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da quest'ultimo contestato in giudizio, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dall'ultima registrazione. D'altro canto, il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente a un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 del
T.U.B. Ne consegue pertanto che la domanda va accolta e la banca dovrà restituire al correntista euro
51.418,66, come determinati dal ctu a saldo rettificato;
oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'invito alla mediazione al saldo effettivo. Quanto alla illegittimità degli indebiti, dovuti all'anatocismo non autorizzato, nonché alle commissioni di massimo scoperto non contrattualizzate, nonché ai giorni valuta non espressi in contratto, è palmare la loro illegittimità, tanto è vero che la nelle comparse conclusionali, si è giustamente concentrata sulla inammissibilità della domanda, CP_2 oltre che sulla corretta data di prescrizione ed invocando l'uso del saldo banca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna la Controparte_1 Controparte_2
a pagare a la somma di euro 51.418,46, oltre interessi, in misura legale
[...] Controparte_1 dalla data dell'invito a mediazione al saldo effettivo. Condanna la banca al pagamento delle spese in favore di che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese Controparte_1 di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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