Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Letizia Motta e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Amalfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2023;
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2023;
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 11 dicembre 2023;
- della nota del Comune di -OMISSIS- numero prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AN UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 17 novembre 2022, il sig. -OMISSIS- presentava una segnalazione certificata di inizio attività, protocollata al n. 1121, per la “ ristrutturazione edilizia di un fabbricato a quattro elevazioni FT ”, sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Nello specifico, l’intervento veniva così descritto: “ Il corpo retrostante verrà demolito e verrà realizzato un nuovo corpo con lo stesso volume di quello originario ma soprelevato in modo che ogni piano possa avere dei balconi più ampi. Il nuovo corpo di fabbrica si sviluppa in 4 elevazioni fuori terra con copertura a terrazzo e sarà realizzato con struttura portante in cemento armato; si avranno telai piani così da ottenere delle maglie chiuse in senso orizzontale sia in senso verticale; i solai saranno del tipo in latero cemento. La copertura sarà a terrazzo. Per tutte le opere in cemento armato le dimensioni delle sezioni resistenti e delle relative armature si dedurranno da regolari calcoli statici in conformità alle disposizioni vigenti per la categoria della le zone sismiche a cui appartiene.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del corpo principale verranno risarciti i balconi laddove ammalorati, smontate e riverniciate le ringhiere, inserito il cappotto. Le pareti perimetrali saranno realizzate con laterizi dello spessore di cm. 30, (muro a cassetta) e con un muro a cappotto con uno spessore di polistirene espanso, rete e rasante dello spessore minimo di cm 6.
Sui balconi e sul terrazzo sarà collocato uno strato di materiale impermeabilizzante con risvolto sulle pareti d’ambito di almeno cm 15, inoltre si provvederà a pavimentarli con piastrelle di gres.
Inoltre verranno operate scelte sugli impianti in modo da aver un miglioramento a livello energetico, per le caratteriste degli impianti e per tali accorgimenti si rimanda alla relazione a corredo della pratica ”.
Unitamente alla suddetta s.c.i.a., il sig. -OMISSIS- presentava una c.i.l.a.-superbonus ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020 per l’esecuzione dei seguenti lavori: “ Installazione isolamento superfici opache, sostituzione infissi e oscuranti, sostituzione impianto termico con inserimento di buiding automation, installazione impianto fotovoltaico (con accumulo), installazione solare termico, installazione colonnina di ricarica, e relative opere accessorie. Demolizione di un piccolo immobile posto al piano terra ”.
Sia la s.c.i.a. che la c.i.l.a.-superbonus venivano presentate dal sig. -OMISSIS- in qualità di comproprietario dell’immobile, dichiarando l’assenso della sorella -OMISSIS-.
Con nota prot. n. 11905 del 16 dicembre 2022, il Comune di -OMISSIS- sospendeva gli effetti della s.c.i.a. presentata sia per la mancanza di una serie documenti necessari ad istruire la pratica sia in quanto l’intervento di ristrutturazione oggetto della segnalazione non rientrava nella casistica per cui si riteneva sufficiente la presentazione di una s.c.i.a.
Il sig. -OMISSIS-:
- dapprima, con nota del 23 febbraio 2023, riconosceva di aver utilizzato il modello errato di s.c.i.a. e allegava documentazione;
- successivamente, in data 27 giugno 2023, comunicava di rinunciare ad eseguire gli interventi di cui alla s.c.i.a. presentata e “ per la quale sono sorte delle problematiche ”, dichiarando di voler proseguire solo nei lavori di cui alla c.i.l.a.-superbonus, i quali “ non entrano in contrasto con la normativa vigente trattandosi di manutenzione sulle facciate, sostituzione degli impianti termici, installazione dell’impianto fotovoltaico, installazione del solare termico, fatta eccezione della demolizione del locale al piano terra che non verrà né manutenzionato né ovviamente demolito come previsto nella SCIA di cui si chiede l’archiviazione ”;
- in data 19 settembre 2023, presentava una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, protocollata al n. 7164, per lo stesso intervento di “ Ristrutturazione edilizia di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra in via borghese nel Comune di -OMISSIS- (intervento di rischio sismico ai sensi del comma 4 art. 119 della L. 34/2020 ”.
Nello specifico, “ Il corpo retrostante verrà demolito e verrà realizzato un nuovo corpo con lo stesso volume di quello originario ma soprelevato in modo che ogni piano possa avere dei balconi più ampi. Il nuovo corpo di fabbrica si sviluppa in 4 elevazioni fuori terra con copertura a terrazzo e sarà realizzato con struttura portante in cemento armato; si avranno telai piani così da ottenere delle maglie chiuse in senso orizzontale sia in senso verticale; i solai saranno del tipo in latero cemento. La copertura sarà a terrazzo. Per tutte le opere in cemento armato le dimensioni delle sezioni resistenti e delle relative armature si dedurranno da regolari calcoli statici in conformità alle disposizioni vigenti per la categoria della le zone sismiche a cui appartiene.
Le pareti perimetrali saranno realizzate con laterizi dello spessore di cm.30, (muro a cassetta) e con un muro a cappotto con uno spessore di polistirene espanso, rete e rasante dello spessore minimo di cm 6 ”.
Con nota prot. n. 7636 del 6 ottobre 2023, il Comune di -OMISSIS- prendeva atto della rinuncia alla s.c.i.a. prot. n. 1121/2022 (e successiva integrazione prot. n. 1442/2023) e precisava che la pratica relativa alla c.i.l.a.-superbonus non fosse stata ancora istruita per mancata protocollazione.
In pari data, con nota prot. n. 7637, lo stesso Comune comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire prot. n. 7164/2023 in ragione di mancanze documentali, tra cui la dichiarazione di assenso della sig.ra -OMISSIS-, comproprietaria dell’immobile.
Seguiva, in data 13 ottobre 2023, la dichiarazione del sig. -OMISSIS- di “ revoca ” della precedente rinuncia alla s.c.i.a. prot. n. 1121 del 17 novembre 2022, essendo sua volontà mantenerne gli effetti, unitamente a quelli della c.i.l.a.-superbonus presentata contestualmente.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2023, il Comune di -OMISSIS- comunicava al sig. -OMISSIS- che:
- l’istanza di riattivazione della s.c.i.a. prot. n. 1121 del 17 novembre 2022, e successiva integrazione, era inammissibile, trattandosi di pratica ormai definita;
- la c.i.l.a.-superbonus non era conforme alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, mancando - tra l’altro - la dichiarazione di assenso della comproprietaria -OMISSIS- e l’asseverazione sottoscritta del progettista ed essendo previsto un tipo di intervento (la demolizione di un piccolo immobile posto al piano terra) non rientrante nell’ambito delle attività liberalizzate;
- la s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire prot. n. 7164/2023 mancava della necessaria dichiarazione di assenso della sig.ra -OMISSIS-, con invito alla sua produzione nel termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione del suddetto provvedimento, decorso il quale la s.c.i.a. doveva ritenersi inefficace.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2023, l’Amministrazione invitava, poi, il sig. -OMISSIS- a chiarire gli interventi per i quali era stata avanzata richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
Seguivano:
- il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023, con cui il Comune di -OMISSIS- annullava la s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire prot. n. 7164/2023, “ in considerazione che alla data odierna non è stata prodotta dalla Ditta titolare la Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori ”;
- la nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023, con cui il Comune di -OMISSIS- non autorizzava l’occupazione del suolo pubblico per i lavori di efficientamento energetico, così come richiesto dalla ditta esecutrice, consentendosi esclusivamente la messa in sicurezza del fabbricato.
Avverso tali provvedimenti propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. NULLITA’ DELLA NOTA DEL 13.11.2023 PROTOCOLLO NUMERO -OMISSIS-- VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NUMERO 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 DEL D.P.R. DEL 6 GIUGNO 2001, N. 380 E SS.MM.II. COME RECEPITO DALLA L.R. N. 16/2016 – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 19, 19 BIS L.7 AGOSTO 1991 N.241 – E 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGGE N. 134/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Innanzitutto, il ricorrente censura per difetto di motivazione il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2023, non essendo dato comprendere le ragioni per le quali il Comune, a fronte della “revoca” della rinuncia alla s.c.i.a. prot. n. 1101/2022, ha ritenuto di non potervi più riconoscere efficacia.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene la nullità del medesimo provvedimento nella parte in cui dichiara la non conformità alla normativa urbanistica ed edilizia della c.i.l.a.-superbonus, non disponendo il Comune, rispetto alla c.i.l.a., di alcun potere repressivo, inibitorio e conformativo nonché di autotutela.
Ed ancora, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui il Comune ha ritenuto non conforme la c.i.l.a.-superbonus in quanto avente ad oggetto un intervento di demolizione.
Invero, tale intervento sarebbe in realtà oggetto della s.c.i.a. presentata contestualmente e non della c.i.l.a.-superbonus.
Quanto alla mancanza del consenso della sig.ra -OMISSIS-, non costituirebbe motivo ostativo alla fattibilità dell’intervento, anche considerato il lasso di tempo decorso dalla presentazione della c.i.l.a.
Il ricorrente avrebbe poi, in data 23 novembre 2023, formulato puntuali osservazioni rispetto alle ulteriori irregolarità riscontrate, le quali tuttavia non hanno determinato il Comune a rivedere le proprie decisioni.
In ultimo, il ricorrente lamenta che la s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire sia stata illegittimamente dichiarata inefficace oltre il termine di 30 giorni dalla sua presentazione ovvero annullata in autotutela in mancanza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990;
II. CARENZA DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1102 CC. INFINE, CARENZA DI POTERE E DI COMPETENZA A DECIDERE SULLA QUESTIONE CIVILISTICA DEL CONSENSO TRA LE PARTI.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il Comune avrebbe erroneamente ritenuto non acquisito il consenso della sorella, la sig.ra -OMISSIS-, avendo la medesima sottoscritto una scrittura privata in cui venivano sostanzialmente autorizzati i lavori di cui alla s.c.i.a. e alla c.i.l.a. presentate.
In ogni caso, si tratterebbe di questione di natura civilistica rispetto alla quale il Comune non avrebbe alcuna competenza;
III. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 241/90 COME RECEPITO DALLA LEGGE REGIONALE 10/91 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 7/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO PER DIFETTO DELL’ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DELLA MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative;
IV. ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO - DIFETTO DELL’ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
In ultimo, il ricorrente sostiene l’illegittimità in via derivata del provvedimento con cui il Comune ha illegittimamente negato l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, necessaria alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico.
Resiste al ricorso il Comune di -OMISSIS-, sostenendone l’infondatezza nel merito.
La sig.ra -OMISSIS-, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Formulato avviso di parziale inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente escluso la “reviviscenza” della s.c.i.a. prot. n. 1101/2022 poiché, attesa la natura della s.c.i.a. di dichiarazione unilaterale recettizia, la rinuncia ha prodotto irreversibilmente i propri effetti non appena comunicata al Comune ex art. 1334 c.c., con la conseguente definitività della pratica.
Né sussiste il dedotto difetto di motivazione, avendo il Comune condiviso le osservazioni sul punto del Segretario Generale, secondo cui l’istanza di “ riattivazione ” della s.c.i.a. in precedenza oggetto di richiesta di archiviazione non può essere accolta “ in quanto trattasi di pratica ormai definita ”.
Destituita di fondamento è la censura di asserita nullità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2023, nella parte in cui dichiara la non conformità della c.i.l.a.-superbonus alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, in quanto adottato dal Comune nell’esplicazione della propria potestà di vigilanza edilizio-urbanistica ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6322).
Quanto ai vizi della c.i.l.a.-superbonus, il Comune contesta, tra l’altro, la mancanza di sottoscrizione dell’asseverazione del progettista, il quale, in qualità di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p., avrebbe dovuto attestare che gli interventi, descritti nell’elaborato progettuale, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
Ritiene il Collegio che l’asseverazione, richiesta ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 per l’attestazione “ che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio ”, costituisca un requisito essenziale indefettibile, prima ancora che per l’efficacia, per la stessa esistenza della c.i.l.a. (acronimo che, appunto, sta per comunicazione di inizio lavori “ asseverata ”).
Per tale ragione, il Comune ha correttamente dichiarato l’inefficacia della c.i.l.a.-superbonus presentata dal ricorrente in assenza della richiesta asseverazione del progettista.
Né può ritenersi che il suddetto requisito sia soddisfatto dalla firma digitale impiegata per l’inoltro della comunicazione, essendo riservata per l’asseverazione anche apposita sezione del modulo impiegato, con la richiesta di specifica sottoscrizione della dichiarazione resa (anche considerate le eventuali responsabilità penali che ad essa conseguono).
A ben vedere, poi, nemmeno successivamente all’adozione dell’atto impugnato, il ricorrente ha rimediato a tale omissione, avendo dichiarato una mera disponibilità del progettista a regolarizzare eventuali mancanze documentali.
Ritiene il Collegio che non sia necessario esaminare le censure formulate con riguardo agli ulteriori vizi della c.i.l.a.-superbonus presentata, in condivisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ” (Consiglio di Stato sez. III, 3 settembre 2025, n. 7188).
Con riguardo alle censure relative all’annullamento della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire prot. n. 7637/2023, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità, avendo il ricorrente implicitamente rinunciato alla suddetta s.c.i.a., revocando - come ribadito nello stesso ricorso introduttivo - la rinuncia precedentemente resa alla s.c.i.a. prot. n. 1121/2022, avente ad oggetto lo stesso intervento. In conseguenza, egli non potrebbe trarre alcuna utilità dall’accoglimento dei motivi di ricorsi che ad essa afferiscono.
In ogni caso, osserva il Collegio che “ la presentazione di una S.C.I.A…presuppone ab imis che l’interessato abbia la disponibilità materiale e giuridica dell’area laddove intende realizzare l’intervento “segnalato”…
sebbene la pubblica Amministrazione non sia tenuta a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi, del titolo di disponibilità allegato dal richiedente, essa ha comunque l’onere di verificare la legittimazione di tale soggetto, accertando se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria ” (Consiglio di Stato sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 631).
Nel caso di specie, il Comune ha legittimamente escluso che l’assenso della sig.ra -OMISSIS- potesse ritenersi acquisito, tenuto conto delle denunce querele (protocollate ai nn. 7454 e 7455 del 2 ottobre 2023 nonché al n. 7553 del 4 ottobre 2023) e della diffida prot. n. 7582 del 5 ottobre 2023, con cui la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto dell’intervento di demolizione di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire prot. n. 7164/2023, ha negato di aver prestato il proprio assenso, disconoscendo - tra l’altro - la sottoscrizione apposta nei documenti presentati all’Amministrazione dal fratello.
Né argomenti in senso contrario possono desumersi dalla scrittura privata dell’8 agosto 2022, con la quale la sig.ra -OMISSIS- si è impegnata a realizzare entro il 31 ottobre 2022 “ una terrazza con soletta in cemento armato al di sopra del locale cucina e locale forno a legna, facenti parte, detti locali, dell’appartamento a piano terra alla stessa assegnato in proprietà esclusiva ”, autorizzando il fratello a provvedervi personalmente decorso tale termine.
Trattasi, invero, di intervento diverso rispetto a quello di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire annullata dal Comune.
Quanto alla legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela sotto il profilo motivazionale, in relazione alla censurata mancata indicazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle ragioni di interesse pubblico sottese, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà (è) consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa ” (Consiglio di Stato sez. IV, 30 giugno 2023, n. 6387).
In ultimo, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia garantito il contraddittorio procedimentale durante tutto l’ iter che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati e abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dal ricorrente, non essendo d’altra parte necessaria una confutazione analitica delle allegazioni presentate.
Quanto alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023, ritiene il Collegio che, per le ragioni finora esposte, il Comune di -OMISSIS- abbia correttamente negato l’occupazione del suolo pubblico per i lavori di efficientamento energetico, autorizzando esclusivamente gli interventi di messa in sicurezza del fabbricato.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN UC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UC | PA IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.