Sentenza 9 giugno 1989
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima di un fondo agricolo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento non ad un valore convenzionale (o legale) dell'immobile, quale è quello (medio) stabilito dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma al valore reale del bene, che è il solo che ne rispecchia le specifiche caratteristiche e che è perciò idoneo a fungere da parametro pienamente "reintegrativo" del pregiudizio subito dal danneggiato nel suo patrimonio. Pertanto, qualora si adotti il criterio di commisurare il risarcimento per l'occupazione agli interessi legali sul valore del fondo occupato, tale valore non può essere che quello venale (o reale), perché gli interessi riferiti ad un valore diverso non traducono l'equivalente monetario dei frutti non percepiti e non sono, perciò, utilizzabili come mezzo di Determinazione del danno imputabile al mancato godimento del fondo.*
Tra le nozioni di fatto di comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., non sono annoverabili quelle che presuppongono specifiche conoscenze tecniche come il valore di un terreno agrario. ( V 3105/87, mass n 452201; ( V 3366/79, mass n 399771).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1989, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1989 |
Testo completo
In tema di risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima di un fondo agricolo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento non ad un valore convenzionale (o legale) dell'immobile, quale è quello (medio) stabilito dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma al valore reale del bene, che è il solo che ne rispecchia le specifiche caratteristiche e che è perciò idoneo a fungere da parametro pienamente "reintegrativo" del pregiudizio subito dal danneggiato nel suo patrimonio. Pertanto, qualora si adotti il criterio di commisurare il risarcimento per l'occupazione agli interessi legali sul valore del fondo occupato, tale valore non può essere che quello venale (o reale), perché gli interessi riferiti ad un valore diverso non traducono l'equivalente monetario dei frutti non percepiti e non sono, perciò, utilizzabili come mezzo di Determinazione del danno imputabile al mancato godimento del fondo.*