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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2675 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2675 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
e
), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Carlo Lorenzo Gallelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Carlo Freguglia, 10, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12.06.2021; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano (MI) al n. 3, Serie A, P 2.
- ordinare al Comune di Rozzano (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1. prendere atto che gli istanti non hanno beni mobili, mobili registrati e/o immobili cointestati, né alcun tipo di altro rapporto patrimoniale che richieda una regolamentazione, e che dichiarano espressamente di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 on ricorso depositato in data 22.04.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n data 12.06.2021 (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Rozzano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Rozzano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.01.2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2675 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
e
), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Carlo Lorenzo Gallelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Carlo Freguglia, 10, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12.06.2021; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano (MI) al n. 3, Serie A, P 2.
- ordinare al Comune di Rozzano (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1. prendere atto che gli istanti non hanno beni mobili, mobili registrati e/o immobili cointestati, né alcun tipo di altro rapporto patrimoniale che richieda una regolamentazione, e che dichiarano espressamente di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 on ricorso depositato in data 22.04.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n data 12.06.2021 (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Rozzano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Rozzano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.01.2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi